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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07745/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza di archiviazione del 14/07/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione.

Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile tanto più che, nel caso in esame, risulta emesso nel contraddittorio fra le parti, debitamente citate (cfr. Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433).

In ogni caso, esula dalla possibilità di impugnare tale ordinanza denunciandone l'abnormità, denuncia che finisce per essere solo strumentale ad ottenere un inammissibile controllo sulla motivazione dell'esclusione della parte civile in relazione ad un atto inoppugnabile. r)-\ Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere rela re [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza di archiviazione del 14/07/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione. Il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile tanto più che, nel caso in esame, risulta emesso nel contraddittorio fra le parti, debitamente citate (cfr. Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433). In ogni caso, esula dalla possibilità di impugnare tale ordinanza denunciandone l'abnormità, denuncia che finisce per essere solo strumentale ad ottenere un inammissibile controllo sulla motivazione dell'esclusione della parte civile in relazione ad un atto inoppugnabile. r)-\ Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere rela re [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 07745/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris