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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 44938/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di rinvio presentata il 2 novembre 2022 con cui si fa presente che la futura entrata in vigore del d.lgs. 150/22 potrebbe giovare al ricorrente là dove sono previste pene alternativa in punto di giustizia riparativa; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è anche generico nella parte in cui non prende in esame la motivazione della Corte di appello che ha escluso la scarsa offensività in ragione delle concrete modalità che connotava negativamente la condotta del ricorrente, accusato di essere evaso e visto incontrare altra persona, contravvenendo alla misura dopo appena due settimane dall'inizio dell'esecuzione, rappresentazione della particolare intensità del dolo idonea a giustificare la esclusa sussistenza dei presupposti per l'applicazione della invocata causa di non punibilità; rilevato che nessun rilievo può assumere la futura entrata in vigore di normativa in materia di giustizia riparativa, che non legittima la richiesta di rinvio dell'udienza; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di rinvio presentata il 2 novembre 2022 con cui si fa presente che la futura entrata in vigore del d.lgs. 150/22 potrebbe giovare al ricorrente là dove sono previste pene alternativa in punto di giustizia riparativa; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è anche generico nella parte in cui non prende in esame la motivazione della Corte di appello che ha escluso la scarsa offensività in ragione delle concrete modalità che connotava negativamente la condotta del ricorrente, accusato di essere evaso e visto incontrare altra persona, contravvenendo alla misura dopo appena due settimane dall'inizio dell'esecuzione, rappresentazione della particolare intensità del dolo idonea a giustificare la esclusa sussistenza dei presupposti per l'applicazione della invocata causa di non punibilità; rilevato che nessun rilievo può assumere la futura entrata in vigore di normativa in materia di giustizia riparativa, che non legittima la richiesta di rinvio dell'udienza; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 44938/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris