CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.) e per genericità; in contrasto, inoltre, con l'interpretazione costante della Suprema Corte di Cassazione. Il motivo sullo stato di necessità, oltre a non essere stato prospettato al giudice dell'esecuzione - per le sue valutazioni -, risulta generico e manifestamente infondato. In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 - dep. 09/09/2015, Forrnisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 - dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336). 2. La questione della natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu (sulla confisca, ad esempio la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/ Italia del 29 gennaio 2009) è mal posta. Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell'abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti, Rv 245918). 3. Lo stato di necessità è rappresentato in mcdo alquanto generico senza nessuna prova e soprattutto senza aver prospettato la questione al giudice dell'esecuzione, per le sue considerazioni di merito in relazione alla proporzionalità della misura della demolizione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm