CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 35048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, oltre che formulato in maniera generica, non è consentito poiché introduce profili di critica attinenti al merito della valutazione delle prove, in palese violazione della funzione assegnata a livello ordinamentale a questa Corte; osservato che il secondo ed il terzo motivo, attinenti rispettivamente al trattamento sanzionatorio ed alla particolare tenuità del fatto, sono ripetitivi e selettivi, poiché rinunciano a confrontarsi compiutamente con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, risultando inevitabilmente generici per aspecificità, e quindi inammissibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.