Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 20896/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo l'aveva condannato per più episodi falso (artt. 483 c.p. e 76 D.p.r. 445 del 2000); - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità; che, contrariamente a quanto sostiene la difesa, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, ricorre il requisito ostativo dell'abitualità del comportamento laddove l'imputato abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello per cui si procede (Sez.

U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale orientamento, evidenziando i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta l'eccessiva entità della pena irrogata - non è deducibile con il ricorso per cassazione ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo l'aveva condannato per più episodi falso (artt. 483 c.p. e 76 D.p.r. 445 del 2000); - che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità; che, contrariamente a quanto sostiene la difesa, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, ricorre il requisito ostativo dell'abitualità del comportamento laddove l'imputato abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello per cui si procede (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale orientamento, evidenziando i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta l'eccessiva entità della pena irrogata - non è deducibile con il ricorso per cassazione ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20896/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris