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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11971/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe che, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento sul trattamento sanzionatorio pronunciato dalla Corte di Cassazione Sezione Terza penale n.31514/2020, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 6 marzo 2018 dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ai plurimi reati fine concernenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Con riguardo all'unico motivo di ricorso, deducente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi di tale norma, si osserva che il ricorso è inammissibile difettando di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della censura.

Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il lie estensore [OSCURATO:PERSONA] Presidente eni er ao (( Ert

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe che, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento sul trattamento sanzionatorio pronunciato dalla Corte di Cassazione Sezione Terza penale n.31514/2020, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 6 marzo 2018 dal Tribunale di Roma in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ai plurimi reati fine concernenti sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con riguardo all'unico motivo di ricorso, deducente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi di tale norma, si osserva che il ricorso è inammissibile difettando di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della censura. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il lie estensore [OSCURATO:PERSONA] Presidente eni er ao (( Ert
Sentenza Cassazione n. 11971/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris