CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 07001/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17149/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 1563/2019 depositata il20/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 12998/2012, in accoglimento dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla stima dell’indennità di esproprio (per mq. 60) e di asservimento (per mq. 390) di un immobile di loro proprietà (in catasto al foglio 2, part. 1311), sito in Frattamaggiore (NA), utilizzato per realizzare una bretella di raccordo stradale, nell’ambito di una procedura intrapresa dalla regione [OSCURATO:PERSONA] di governo, giudicando incongrua la somma offerta dal consorzio CO.GE.RI., condannava quest’ultimo al pagamento in favore degli attori di € 50.875,93 e dell’ulteriore somma di € 56.206,56, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi. Sul gravame di CO.GE.RI. la Corte territoriale di Napoli, con sentenza del 20 marzo 2019, ha giudicato inammissibile il primo motivo di appello perché generico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e infondato il secondo motivo, riguardante la concreta stima del terreno e la quantificazione delle indennità. Avverso questa sentenza CO.GE.RI. ha proposto ricorso, resistito dai signori Crispino e Metodo anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo il consorzio CO.GE.RI. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 80 L. n. 219/1981, nonché motivazione apparente, per avere la Corte di appello giudicato inammissibile il primo motivo di appello che era, invece, formulato in modo specifico, chiaro e inequivoco, avendo l’appellante dedotto l’error in iudicando in cui era incorso il tribunale che, quantificando l’indennità secondo il criterio del valore di mercato, aveva seguito le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 5-bis d.l. n. 333/1992, convertito in L. n. 359/1992, mentre avrebbe dovuto applicare, nella fattispecie, il criterio riduttivo di stima stabilito dall’art. 13 L. n. 2892/1885, richiamato dalla L. n. 219/1981, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981 in Campania e Basilicata. Il motivo è fondato. Come risulta dall’atto di appello, trascritto nel ricorso nelle parti salienti e il cui esame è consentito in questa sede, in considerazione della natura processuale del vizio denunciato, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la CO.GE.RI. aveva specificamente sottoposto alla Corte territoriale la questione riguardante l’applicazione del criterio riduttivo di determinazione dell’indennità di esproprio, di cui alla L. n. 2892/1885, art. 13. Ciononostante la Corte territoriale ha giudicato la censura inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e quindi non ha esaminato la questione, pur rilevante e non implausibile, che le era stata sottoposta, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio di immobili espropriati nell’ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismicidel novembre 1980 e 1981, continua ad applicarsi il criterio stabilito dall’art. 13 della legge n. 2892/1885 cit., siccome richiamato dall’art. 80 della legge n. 219/1981, che conduce a determinare l’indennizzo in misura inferiore al valore venale effettivo del bene, in quanto la sua adozione si giustifica in relazione alla particolare natura, temporanea ed eccezionale, degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981, in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 348 del 2007) che ammette la possibilità di indennizzi inferiori al valore di mercato in presenza di obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale (cfr. Cass. SS.UU. n. 2419/2011 e 10130/2012; sez. I n. 23867/2014; in generale, SU n. 2644 e 2645/1998). Infondatamente i controricorrenti hanno dedotto l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame, per mancata censura dell’ulteriore ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata, in ordine a lla concreta stima del terreno operata dal Tribunale in senso adesivo alle conclusioni del c.t.u. – a loro avviso – solo tardivamente contestate da CO.GE.RI. e, comunque, sottoposte al contraddittorio con il consulente di parte dell’appellante. E’ agevole replicare che la questione di diritto – sulla quale si appunta il motivo di CO.GE.RI. – riguardante l’individuazione del criterio di stima dei beni (secondo il valore di mercato o altri criteri, come quello di cui alla L. n. 2892/1885) ha efficacia pregiudicante rispetto alla questione fattuale avente ad oggetto l’operato del (e la stima in concreto effettuata dal) c.t.u. nel giudizio di merito sulla base di un criterio contestato in iure , trattandosi di profili integrativi (in diritto e in fatto) della medesima ratio decidendi censurata dal ricorrente. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impug