CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q7iRG. 42171/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Salerno, quale giudice di rinvio, decidendo a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha adeguatamente riveduto il computo della pena, dando conto della diversa qualificazione del reato come stabilito in sede rescindente, considerato che nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata qualora si tratti di aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005); ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Di P.Q.M