CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA /1\;76,ewc L; Tojuq sul ricorso iscritto al n. 24253 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto difensore [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1056/17/2015, depositata in data 17 marzo 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale aveva accertato, per l'anno 2005, maggiori Ires ed Iva, recuperando a tassazione gli interessi passivi su mutui pregressi, ritenuti indeducibili in quanto dedotti nel 2005 e non negli anni precedenti, e l'Iva indebitamente detratta; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che le prove dedotte dall'amministrazione finanziaria fossero inutilizzabili perché illegittimamente raccolte e insufficienti; l'amministrazione finanziaria non aveva dato prova della inesistenza delle operazioni; rilevava, inoltre, la circostanza che il legale rappresentante della società era stato assolto dal reato per utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e che altra Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'ufficio su di un ripresa fondata sullo stesso processo verbale di constatazione; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a sei motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; considerato che:con la memoria del 17 gennaio 2022, la società ha evidenziato che, "in una vicenda attigua che ha riguardato la società [OSCURATO:SOCIETA]. che per il periodo 01/01/2004 al 01/03/05, controllava la [OSCURATO:SOCIETA]. per la quale è stata contestata la indebita detrazione Iva quale società controllante che ha optato per il regime dell'Iva di gruppo (...) si è odiernamente pronunciata favorevolmente Codesta Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1148 depositata il 17.2022"; parte controricorrente, in particolare, ha precisato che, con la suddetta pronuncia, "è stata definitivamente comprovata la mancata dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni contestate afferenti la cessione di immobili coinvolgenti [OSCURATO:SOCIETA]."; la suddetta memoria è stata depositata oltre il termine di cui all'art. 380 bis.1, cod. proc. civ., non consentendo alla ricorrente di potere controdedurre sul punto; si rende necessario verificare la rilevanza della suddetta pronuncia, in particolare se l'accertamento di fatto in essa compiuto abbia o meno effetti di giudicato esterno sulla presente controversia; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] cent [OSCURATO:PERSONA]