CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36351/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso". Ricorso trattato ai sensi ex art. 23 co.8 del DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bolzano, Sezione riesame, con ordinanza del 4 agosto 2020, ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano dell'8 giugno 2020 che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di associazione per delinquere, contrabbando di carburanti con evasione delle accise e falso; inoltre, per il reato di cui agli art. 110 e 452 bis cod. pen. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi dì seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari. Contemporaneamente all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare veniva disposto anche il sequestro di denaro, beni e crediti nei confronti di tutti gli indagati (depositi di carburante, pompe di benzina, matrici, rimorchi, tutta la strumentazione e la documentazione informatica). Senza la disponibilità dei mezzi e delle strutture diventa davvero impossibile reiterare i reati. Inoltre, l'ultimo viaggio registrato dalla Guardia di Finanza risale all'aprile del 2019, senza altri viaggi fino all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 16 luglio 2020. Le eventuali esigenze cautelari potevano comunque garantirsi con altra misura meno afflittiva, quali gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. Dalle indagini non emergono elementi dai quali poter desumere un coinvolgimento di natura diversa dalla semplice mansione di trasportatore del ricorrente. Nessuna valutazione di opportunità della misura cautelare in relazione ai fatti è stata compiuta dall'ordinanza impugnata. Incomprensibilmente, poi, l'ordinanza impugnata fa riferimento ad esigenze di inquinamento probatorio mai prospettate nell'ordinanza genetica. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (neanche contestati nel ricorso in cassazione), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come il ricorrente agiva quale trasportatore e una volta aveva anche sversato melma (2000 litri) sul terreno, come emergeva dall'intercettazione della telefonata intercorsa tra lo stesso e D'Auria. 4. Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione ai numerosi episodi di trasporto con evasione delle imposte per ben 4.300.000,00 e con la falsificazione della documentazione (sequestrati anche i punzoni); inoltre, il gasolio era anche di pessima qualità con il rischio di seri danni ai mezzi che lo utilizzavano. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi dì valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). L'ordinanza impugnata poi evidenzia come in considerazione della spiccata capacità a delinquere del ricorrente e la sua assenza di scrupoli (evidenziata anche dall'episodio dello sversamento del petrolio in aperta campagna e dalle modalità operative con i telefoni e con il collegamento con gli altri indagati) l'unica misura idonea per prevenire il pericolo di recidiva è quella della custodia cautelare in carcere, mancando peraltro un giudizio positivo sull'affidabilità dello stesso. Il contrabbando di carburante, del resto, costituisce un'importante fonte di reddito del ricorrente che potrebbe continuare nei contatti con l'organizzazione criminale anche dal domicilio, mettendo a disposizione le sue conoscenze nel campo. Il sequestro dei mezzi e del denaro non incide sulla recidiva in quanto il sistema in relazione alla durata nel tempo e all'entità dei viaggi non episodica potrebbe sempre essere riattivato con altri mezzi, in relazione agli ingenti guadagni che derivano dalle operazioni di contrabbando. Il ricorso sul punto non si confronta con le adeguate motivazioni ma in via generica e con argomentazioni in fatto, peraltro reiterative del motivo del riesame al quale l'ordinanza ha fornito adeguata risposta, prospetta un vizio della motivazione. 5. Relativamente all'uso del braccialetto elettronico deve rilevarsi che «Il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 27046301; vedi anche Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665101).Nel nostro caso, quindi, il Tribunale ha implicitamente valutato l'inidoneità del braccialetto elettronico per le gravi esigenze cautelarí, in considerazione della ritenuta inadeguatezza pregiudiziale degli arresti domiciliari. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp. att. cod. pro