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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06986/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BOLOGNA, con sentenza del 7/7/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 582 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica in relazione alla ritenuta consumazione della rapina e la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione giuridica quanto alla qualificazione giuridica e alla determinazione della pena.

Le doglianze, peraltro formulate in termini astratti e generici, non sono consentite.

Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b.

"al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c.

"all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d.

"all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Tanto premesso.

1.1. La censura relativa alla qualificazione giuridica, benché formulata nei termini della violazione di legge, è tesa a sollecitare una diversa lettura del fatto e degli elementi emersi, peraltro adeguatamente e correttamente considerati dal giudice come univoci nei termini dell'avvenuta consumazione del reato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

1.2. La pena concordata tra le parti non è illegale e pertanto la determinazione della stessa e i criteri applicati, espressione di quanto concordato tra le parti, non sono sindacabili in sede di legittimità.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BOLOGNA, con sentenza del 7/7/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 582 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica in relazione alla ritenuta consumazione della rapina e la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione giuridica quanto alla qualificazione giuridica e alla determinazione della pena. Le doglianze, peraltro formulate in termini astratti e generici, non sono consentite. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. Tanto premesso. 1.1. La censura relativa alla qualificazione giuridica, benché formulata nei termini della violazione di legge, è tesa a sollecitare una diversa lettura del fatto e degli elementi emersi, peraltro adeguatamente e correttamente considerati dal giudice come univoci nei termini dell'avvenuta consumazione del reato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 1.2. La pena concordata tra le parti non è illegale e pertanto la determinazione della stessa e i criteri applicati, espressione di quanto concordato tra le parti, non sono sindacabili in sede di legittimità. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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