Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27313/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, perché il delitto di resistenza a p.u. sarebbe assorbito nella rapina, è manifestamente infondato (si veda, in senso contrario, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269502-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, perché il delitto di resistenza a p.u. sarebbe assorbito nella rapina, è manifestamente infondato (si veda, in senso contrario, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269502-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0
Sentenza Cassazione n. 27313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris