CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21444/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 130 R.G. n. 44169/23 OSSERVA Letti anche i motivi aggiunti presentati dal difensore del ricorrente con cui si insiste anche per l'accoglimento dei motivi di ricorso già proposti, evidenziandone l'ammissibilità e la fondatezza; Ritenuto che i motivi originari dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) doglianze manifestamente infondate (tra tante, sulla rilevanza della recidiva in bilanciamento, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057) e del tutto generiche (quanto alla incostituzionalità dell'art. 99 cod. pen., sulla quale, in ogni caso, cfr. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522); - (secondo motivo) censure manifestamente infondate (quanto alla prescrizione del reato; quanto al calcolo dell'aumento della pena per il computo del periodo di prescrizione del reato, trattandosi di recidiva reiterata infraquinquennale — pari a 2/3 ex art. 99, quarto comma cod. pen. sulla pena di sei anni di reclusione prevista dall'art. 372 cod. pen. e nella stessa misura ex art.161, secondo comma cod. pen. e quindi con un aumento di anni sedici e mesi otto con decorrenza dalla data del 19 aprile 2011; a tal fine non rileva il limite fissato dall'art. 99, sesto comma cod. pen., v. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328); - (secondo motivo) critiche precluse sulla recidiva (avendo soltanto il ricorrente contestato il bilanciamento in termini di equivalenza e chiesto la riduzione della pena, come emerge dalla sintesi dei motivi a pagg. 6-7 della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso a pag. 8) e manifestamente infondate (risultando non consentito dall'art. 69 cod. pen. un bilanciamento più favorevole); - (terzo motivo) doglianze - quanto alla valutazione delle prove e al giudizio di responsabilità per il reato contestato - di puro fatto e generiche, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4 cod. proc. pen.) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.