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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 35530/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15109/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 756/2018 depositata il 15/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: -la [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proprietari di immobile confinante con quello dell’attrice; -ha lamentato la violazione delle norme in materia di distacchi delle costruzioni dal confine; -la domanda è stata accolta dal Tribunale, la cui decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna; -la corte di merito ha ritenuto che il confine fra i fondi fosse diverso da quello indicato dal tribunale, il quale, sulla base della relativa determinazione, aveva condannato le convenute all’arretramento o alla demolizione; -per la cassazione della decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso; -le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Arbre hanno depositato tempestivamentememorie.

Considerato che: -in primo luogo, occorre dare atto della tardività della memoria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., depositata oltre la scadenza del termine ex art. 380-bis.1 c.p.c.: di essa quindi non può tenersi conto; -il primo motivo censura la decisione, denunciando che la Corte d’appello,nel riformare la sentenza di primo grado che aveva recepito l’indicazione del confine operata dal consulente tecnico, fosse sic et simpliciterquello risultante dalle mappe catastali; -al contrario, sostiene la ricorrente, il consulente tecnico aveva fatto un’indagine di più ampio respiro, che l’aveva indotto a ritenere, sulla base di elementi oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi, che il confine delineato dalla mappa catastale fosse quello effettivo; -il motivo, proposto come denuncia di una violazione di legge ex art. 360, comma 1, c.p.c., è inammissibile; - la Corte d’appello ha ben compreso che le mappe catastali non furono assunte dal consulente in senso assoluto, ma all’esito di una un’indagine più ampia; -essa ha tuttavia ritenuto che gli elementi proposti dal consulente tecnico non fossero idonei a supportare le conclusione cui il medesimo era pervenuto; -la ricorrente, invero, sostiene che gli elementi indicati dal consulente sarebbero maggiormente significativi rispetto a quelli indicati dai giudici d’appello; -in questo senso, però, la censura si traduce nella manifestazione di un mero dissenso rispetto a ragionamento decisorio fatto proprio dalla Corte d’appello, inidoneo a fondare una critica suscettibile di essere fatta valere in questa sede di legittimità (tra le tante, v.

Cass.n. 16526/2016); -con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente si duole perché la Corte d’appello avrebbe valorizzato alcun elementi (la posizione della soletta di base dell’edificio demolito, sita all’interno della proprietà [OSCURATO:PERSONA] e posta in posizione più avanzata rispetto confine indicato dal consulente tecnico, e la preesistenza di una recinzione, insistente fra le rispettive proprietà) a scapito di altri, che la stessa ricorrente ritiene più significativi ai fini della determinazione del confine; -il motivo è inammissibile; -ancora una volta la censura, sotto la veste della violazione di legge investe in via diretta l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello, nella cui ricostruzione non sono ravvisabili vizi logici o giuridici: l’avere ritenuto che la soletta fosse parte integrante dell’edificio demolito nel 2004 dalla [OSCURATO:PERSONA], così come l’avere riconosciuto la significatività della recinzione ai fini della determinazione del confine, nel complesso della ricostruzione operata dalla sentenza, di per sé, non sono affermazioni né irragionevoli, né implausibili, né tantomeno travolti dalla denunciata considerazione degli elementi addotti dalla ricorrente: la “recinzione Inps” e “la strada pubblica [OSCURATO:PERSONA]”; -l’intera censura, pertanto, pretende di accreditare in questa sede un apprezzamento della prova diverso rispetto a quello fatto proprio dalla Corte d’appello: ciò in cassazione non è consentito (Cass., S.U., n. 34476/2019); -il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nell’assumere che la linea di confine dovesse farsi coincidere conla recinzione; -si sottolinea che il proprietario ben potrebbe apporre la recinzione all’interno del proprio fondo, senza essere tenuto a realizzarla esattamente sul confine; -il motivo è inammissibile: è ovvio che la Corte d’appello non ha minimamente sostenuto che la l’esistenza della recinzione debba necessariamente coincidere con il confine; -essa ha piuttosto valutato il fatto in correlazione con gli altri elementi e ha ritenuto di poter trarre da esso conferma di un posizionamento del confine diverso rispetto a quello assunto nella decisione di primo grado sulla scorta della consulenza tecnica; -ancora una volta la ricostruzione operata dalla Corte di merito non rivela errori giuridici e logici, atteggiandosi quale esercizio del potere- dovere del giudice di merito di determinare il confine anche sulla base di presunzioni (Cass. n. 34825/2021); -pertanto, nel complesso della decisione, la conclusione è incensurabile in questa sede; -in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese, tenendosi conto, nella quantificazione, delle attività difensive svolte dalle partivittoriose.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in Euro 4.000,00 ciascuno per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15109/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 756/2018 depositata il 15/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -la [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proprietari di immobile confinante con quello dell’attrice; -ha lamentato la violazione delle norme in materia di distacchi delle costruzioni dal confine; -la domanda è stata accolta dal Tribunale, la cui decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna; -la corte di merito ha ritenuto che il confine fra i fondi fosse diverso da quello indicato dal tribunale, il quale, sulla base della relativa determinazione, aveva condannato le convenute all’arretramento o alla demolizione; -per la cassazione della decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso; -le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Arbre hanno depositato tempestivamentememorie. Considerato che: -in primo luogo, occorre dare atto della tardività della memoria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., depositata oltre la scadenza del termine ex art. 380-bis.1 c.p.c.: di essa quindi non può tenersi conto; -il primo motivo censura la decisione, denunciando che la Corte d’appello,nel riformare la sentenza di primo grado che aveva recepito l’indicazione del confine operata dal consulente tecnico, fosse sic et simpliciterquello risultante dalle mappe catastali; -al contrario, sostiene la ricorrente, il consulente tecnico aveva fatto un’indagine di più ampio respiro, che l’aveva indotto a ritenere, sulla base di elementi oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi, che il confine delineato dalla mappa catastale fosse quello effettivo; -il motivo, proposto come denuncia di una violazione di legge ex art. 360, comma 1, c.p.c., è inammissibile; - la Corte d’appello ha ben compreso che le mappe catastali non furono assunte dal consulente in senso assoluto, ma all’esito di una un’indagine più ampia; -essa ha tuttavia ritenuto che gli elementi proposti dal consulente tecnico non fossero idonei a supportare le conclusione cui il medesimo era pervenuto; -la ricorrente, invero, sostiene che gli elementi indicati dal consulente sarebbero maggiormente significativi rispetto a quelli indicati dai giudici d’appello; -in questo senso, però, la censura si traduce nella manifestazione di un mero dissenso rispetto a ragionamento decisorio fatto proprio dalla Corte d’appello, inidoneo a fondare una critica suscettibile di essere fatta valere in questa sede di legittimità (tra le tante, v. Cass.n. 16526/2016); -con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente si duole perché la Corte d’appello avrebbe valorizzato alcun elementi (la posizione della soletta di base dell’edificio demolito, sita all’interno della proprietà [OSCURATO:PERSONA] e posta in posizione più avanzata rispetto confine indicato dal consulente tecnico, e la preesistenza di una recinzione, insistente fra le rispettive proprietà) a scapito di altri, che la stessa ricorrente ritiene più significativi ai fini della determinazione del confine; -il motivo è inammissibile; -ancora una volta la censura, sotto la veste della violazione di legge investe in via diretta l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello, nella cui ricostruzione non sono ravvisabili vizi logici o giuridici: l’avere ritenuto che la soletta fosse parte integrante dell’edificio demolito nel 2004 dalla [OSCURATO:PERSONA], così come l’avere riconosciuto la significatività della recinzione ai fini della determinazione del confine, nel complesso della ricostruzione operata dalla sentenza, di per sé, non sono affermazioni né irragionevoli, né implausibili, né tantomeno travolti dalla denunciata considerazione degli elementi addotti dalla ricorrente: la “recinzione Inps” e “la strada pubblica [OSCURATO:PERSONA]”; -l’intera censura, pertanto, pretende di accreditare in questa sede un apprezzamento della prova diverso rispetto a quello fatto proprio dalla Corte d’appello: ciò in cassazione non è consentito (Cass., S.U., n. 34476/2019); -il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nell’assumere che la linea di confine dovesse farsi coincidere conla recinzione; -si sottolinea che il proprietario ben potrebbe apporre la recinzione all’interno del proprio fondo, senza essere tenuto a realizzarla esattamente sul confine; -il motivo è inammissibile: è ovvio che la Corte d’appello non ha minimamente sostenuto che la l’esistenza della recinzione debba necessariamente coincidere con il confine; -essa ha piuttosto valutato il fatto in correlazione con gli altri elementi e ha ritenuto di poter trarre da esso conferma di un posizionamento del confine diverso rispetto a quello assunto nella decisione di primo grado sulla scorta della consulenza tecnica; -ancora una volta la ricostruzione operata dalla Corte di merito non rivela errori giuridici e logici, atteggiandosi quale esercizio del potere- dovere del giudice di merito di determinare il confine anche sulla base di presunzioni (Cass. n. 34825/2021); -pertanto, nel complesso della decisione, la conclusione è incensurabile in questa sede; -in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese, tenendosi conto, nella quantificazione, delle attività difensive svolte dalle partivittoriose. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], in Euro 4.000,00 ciascuno per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, de
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