CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 07252/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi CUOMO che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 31 luglio 2024, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata. A ragione osserva che l'impugnazione non è stata "depositata presso PEC dell'Ufficio del Giudice che ha emesso il provvedimento". 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge penale ed inosservanza di nome processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1 lett. a), 179, 591 e 609 comma 2, cod. proc. pen. nonché all'art. 71-sexies Ord. pen. Evidenzia che il decreto inammissibilità è affetto da nullità per essere stato emesso, in contrasto con i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità e con le norme sulla costituzione del giudice, "de plano" dal Presidente anziché dal Tribunale di sorveglianza, nonostante la natura impugnatoria dell'atto introduttivo del procedimento. 3. Il ricorso è fondato. E' infatti affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale omonimo nella sua ordinaria composizione collegiale (giurisprudenza consolidata: Sez. 1, n. 45484 del 14/07/2022, Spina; Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281354-01; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203-01). Il reclamo al Tribunale, in tale materia, è riconducibile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza esclusiva del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del solo suo Presidente (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01). 4. Seguono l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso, in Roma 14 gennaio 2025 Il Consigliere esten