CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2020
Cassazione n. 32841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17952-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; -ricorrente non costituito- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 5280/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositatail 27/10/2020; Ric. 2021 n. 17952 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 28/2019, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 27 ottobre 2020, dichiarava inammissibile il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché era stato presentato oltre il termine fissato dall’art.18,comma 1, l. fall.. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidato a un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non è stato depositato da parte del ricorrente presso la cancelleria di questa Corte nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto, in ossequio al disposto dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. Ne discende l’improcedibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del fallimento resistente: il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste, infatti, anche in ipotesi di mancato deposito di esso, nel caso in cui la parte resistente (allegando – come nel caso di specie – la copia del ricorso notificatole) ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (Cass.26529/2017, Cass. 252/2001). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021 n. 17952 sez. M1 -ud. 04-10-2022 -3- Trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cd. doppio contributo), pari a quello dovuto per l'impugnazione, prevista da tale norma ricorre anche nel caso in cui sia stata adottata una pronuncia di improcedibilità dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1