Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 577/1987
ECLI:IT:COST:1987:577
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 nel procedimento civile
vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'INAIL (n. 478 del 1981) il pretore di
Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art.12 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente
all'inciso "deceduto (recte: deceduta) posteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge", in riferimento agli artt. 3
e 29 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, resta limitata irrazionalmente la piena
eguaglianza dei coniugi, in materia di prestazioni erogate nel caso
di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per le ipotesi in
cui il decesso della lavoratrice sia avvenuto anteriormente.
Nel novembre del 1981 si è costituito l'INAIL difeso dagli
avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per
sostenere la conformità al precetto costituzionale della norma
impugnata.
Analogo l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato.
L'ordinanza si duole della irrazionalità - ex artt. 3 e 29 Cost.
- dell'art.12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro) per il limite temporale ivi
imposto, nel senso di applicabilità delle prestazioni ai superstiti,
solo a seguito di decesso della lavoratrice posteriore alla data di
entrata in vigore della legge.
Senonché la Corte ha già affermato che le dette prestazioni
spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della
moglie lavoratrice, dichiarando in conseguenza l'illegittimità
costituzionale dell'art.12 sovrariferito, quanto alle parole
"deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge (sentenza n. 117 del 1986).
La questione è rimasta priva, pertanto, del relativo supporto
normativo a va dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra
uomini e donne): art. 12 limitatamente all'inciso "deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge",
sollevata dal Pretore di Siena, in riferimento agli artt. 3 e 29
Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI