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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 577/1987

ECLI:IT:COST:1987:577
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'INAIL (n. 478 del 1981) il pretore di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.12 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente all'inciso "deceduto (recte: deceduta) posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, resta limitata irrazionalmente la piena eguaglianza dei coniugi, in materia di prestazioni erogate nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per le ipotesi in cui il decesso della lavoratrice sia avvenuto anteriormente.

Nel novembre del 1981 si è costituito l'INAIL difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per sostenere la conformità al precetto costituzionale della norma impugnata.

Analogo l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'ordinanza si duole della irrazionalità - ex artt. 3 e 29 Cost. - dell'art.12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il limite temporale ivi imposto, nel senso di applicabilità delle prestazioni ai superstiti, solo a seguito di decesso della lavoratrice posteriore alla data di entrata in vigore della legge.

Senonché la Corte ha già affermato che le dette prestazioni spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice, dichiarando in conseguenza l'illegittimità costituzionale dell'art.12 sovrariferito, quanto alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (sentenza n. 117 del 1986).

La questione è rimasta priva, pertanto, del relativo supporto normativo a va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne): art. 12 limitatamente all'inciso "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", sollevata dal Pretore di Siena, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 nel procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'INAIL (n. 478 del 1981) il pretore di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.12 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente all'inciso "deceduto (recte: deceduta) posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Secondo il giudice a quo, resta limitata irrazionalmente la piena eguaglianza dei coniugi, in materia di prestazioni erogate nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per le ipotesi in cui il decesso della lavoratrice sia avvenuto anteriormente. Nel novembre del 1981 si è costituito l'INAIL difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per sostenere la conformità al precetto costituzionale della norma impugnata. Analogo l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato. L'ordinanza si duole della irrazionalità - ex artt. 3 e 29 Cost. - dell'art.12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il limite temporale ivi imposto, nel senso di applicabilità delle prestazioni ai superstiti, solo a seguito di decesso della lavoratrice posteriore alla data di entrata in vigore della legge. Senonché la Corte ha già affermato che le dette prestazioni spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice, dichiarando in conseguenza l'illegittimità costituzionale dell'art.12 sovrariferito, quanto alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (sentenza n. 117 del 1986). La questione è rimasta priva, pertanto, del relativo supporto normativo a va dichiarata inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne): art. 12 limitatamente all'inciso "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", sollevata dal Pretore di Siena, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI