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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1386/2010

ECLI:EU:C:2010:36
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 22 gennaio 2010 – Grecia / Commissione (causa C‑43/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Decisione della Commissione che dispone la riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto per il nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata – Ricorso di annullamento – Principi di irretroattività, di certezza del diritto e di proporzionalità – [OSCURATO:PERSONA] in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Diritto comunitario – Interpretazione – Atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n. 1164/94; regolamento della Commissione n. 1386/2002, art. 1) (v. punti 33, 35)

2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della nuova norma agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della vecchia norma (v. punti 47-54)

3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 61-63) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, causa T‑404/05, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 1° settembre 2005, C (2005) 3243, recante riduzione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/09/65/040, relativo al nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 22 gennaio 2010 – Grecia / Commissione (causa C‑43/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Decisione della Commissione che dispone la riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto per il nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata – Ricorso di annullamento – Principi di irretroattività, di certezza del diritto e di proporzionalità – [OSCURATO:PERSONA] in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Diritto comunitario – Interpretazione – Atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n. 1164/94; regolamento della Commissione n. 1386/2002, art. 1) (v. punti 33, 35) 2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della nuova norma agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della vecchia norma (v. punti 47-54) 3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 61-63) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, causa T‑404/05, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 1° settembre 2005, C (2005) 3243, recante riduzione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/09/65/040, relativo al nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.