CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto solo parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Magistrato di sorveglianza di Alessandria aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata, presentata dal condannato in relazione a tre distinti periodi di detenzione (rispettivamente, dal 06/11/2004 al 07/11/2005; dal 07/11/2005 al 01/07/2018; dal 01/01/2020 al 01/07/2020). 1.1. Il Tribunale ha ritenuto in parte immune da vizi il provvedimento impugnato, rilevando anzitutto come il condannato si fosse reso responsabile di plurimi fatti di reato, nell'intero arco temporale intercorrente fra il 2004 ed il 2015; ha quindi ritenuto manifesto il fallimento dell'opera rieducativa espletata nei confronti del Passalacqua, sottolineando anche la gravità delle condotte ciclicamente accertate a suo carico nel periodo di riferimento, nonché evidenziando un fatto di rapina aggravata risalente al 2014 ed infine una violazione dell'art. 12- quinquies legge 07 agosto 1992, n. 356 risalente al settembre 2015. 1.2. Ha altresì rilevato, il Tribunale, come analoghe valutazioni fossero state correttamente compiute dal magistrato di sorveglianza, in ordine ai successivi semestri (07/11/2015-01/07/2018). Tali periodi risultano, peraltro, profondamente penalizzati dalle negative valutazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza di Roma, in sede di rigetto del beneficio di cui all'art. 16-novies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Nel provvedimento impugnato risulta richiamato, inoltre, il parere negativo espresso dal Procuratore nazionale antimafia. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha invece accolto il reclamo, con riferimento al semestre che va dal 01/01/2020 al 01/07/2020, considerando come le note disciplinari riscontrate entro tale lasso di tempo non fossero di tale gravità, da riverberare effetti negativi anche sul periodo immediatamente precedente. 1.4. In definitiva, quindi, l'impugnato provvedimento ha parzialmente accolto le doglianze in relazione al periodo 01/01/2020 - 01/07/2020, per il quale ha concesso al condannato giorni quarantacinque di liberazione anticipata; ha rigettato, invece, il reclamo stesso, con riferimento agli ulteriori due periodi sopra menzionati. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si duole il ricorrente non esser stato considerato, in maniera adeguata, come la sentenza recante una contestazione successiva all'inizio della carcerazione - ininterrotta dal 2010 - fosse quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta. Tale sentenza scaturiva dalla collaborazione del condannato con la giustizia, tanto che egli aveva ottenuto la relativa attenuante speciale; ciò avrebbe dovuto essere valorizzato - nell'ambito della valutazione da cui è scaturito il provvedimento impugnato - quale elemento evocativo di partecipazione del soggetto all'opera rieducativa. Lo si sarebbe dovuto valutare, insomma, quale dato di positiva significazione; un elemento temporalmente sopravvenuto, rispetto alla decorrenza dell'ultima carcerazione, nonché di valenza sovrapponibile, rispetto alla regolare condotta carceraria sempre serbata. Vero, quindi, che i reati si riverberano sui semestri precedenti, ma vero anche che l'accertata collaborazione avrebbe meritato una valutazione in termini positivi. Il tutto viene denunciato, quindi, come vizio di motivazione e violazione di legge. 2.2. Con il secondo motivo, viene parimenti denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 Ord. pen. Vi sarebbe stato travisamento della prova, in riferimento alla valutazione negativa operata in ordine al periodo dal 2015 al 2018, per omessa considerazione degli elementi documentali addotti dalla difesa. Sostiene il ricorrente, dunque, come da tale documentazione emerga la non fondatezza degli elementi negativi evidenziati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, in sede di rigetto di richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-novies decreto-legge n. 8 del 1991, poi ripresi dal Tribunale di sorveglianza di Torino nell'impugnato provvedimento. Più in particolare, evidenzia la difesa come la Procura nazionale antimafia, nel parere del 18/03/2018, abbia richiamato l'informativa della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta del 06/04/2019, che confutava la portata negativa delle condotte evidenziate, invece, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, per valorizzare il positivo comportamento tenuto dal soggetto nella veste di collaboratore di giustizia. Vi sarebbe, poi, l'omessa valutazione di un dato processualmente acquisito, con riferimento alla presunta evasione risalente al settembre 2016, mancando nel provvedimento impugnato la considerazione dell'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Caltanissetta, trasmessa al Servizio centrale di protezione, alla quale era allegato il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Corte di assise di Caltanissetta. Tale informativa - sostiene da ultimo il ricorrente - era stata dalla difesa prodotta in sede di reclamo e si trovava, pertanto, unita all'incarto processuale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La norma di cui all'art. 54 Ord. pen. postula, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, è finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale. La valutazione da compiere, in ordine alla ricorrenza di tale presupposto, deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parametrandosi al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti, e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accettare le proposte di attività trattamentali - e tanto vale anche per quanti inerisce all'imputato, al quale sono offerti "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l'osservanza delle regole interne, nonché il mantenimento di una condotta corretta. 2.1. Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l'apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione devono però essere esplicate le considerazioni in merito all'esistenza di un serio proc:esso - già avviato, anche se non ultimato - di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere a livello prognostico la eventuale reiterazione di fatti illeciti. 2.2. Pur dovendosi infine valutare la condotta del richiedente frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, tale principio non ha carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705, relativa all'ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186, relativa all'ipotesi di reato di evasione commesso in successivo stato di arresti domiciliari e molte altre ancora). 3. A tali principi di diritto i giudici di merito si sono strettamente attenuti e la decisione avversata resiste alle censure del ricorrente, che denunzia vizi all'evidenza insussistenti. Il Tribunale di sorveglianza ha infatti valutato negativamente la condotta tenuta dal soggetto, con riferimento a due dei periodi sottoposti a vaglio giudiziale, così conformandosi al giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza. 3.1. Per ciò che attiene al primo lasso di tempo sottoposto a vaglio (periodo dal 06/11/2004 al 07/11/2015), il Tribunale ha valorizzato in senso sfavorevole la commissione di plurimi fatti di reato — anche di grave natura - sostanzialmente collocati entro l'intero arco temporale in osservazione. Ha sul punto richiamato le valutazioni cristallizzate in precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma, facendo specifico riferimento alle risultanze del certificato del casellario. Ha quindi stimato tali condotte alla stregua di elementi di inequivoca significazione, deponenti per il mancato avvio di un percorso finalizzato alla risocializzazione; ha quindi ritenuto le condotte stesse radicalmente ostative alla auspicata concessione della liberazione anticipata. Trattasi di valutazione che si sottrae a qualsivoglia censura in sede di legittimità, non apparendo essa incongrua o illogica. Giova infatti ricordare come restino precluse, in sede di legittimità, tanto una nuova lettura dei dati fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, quanto l'autonoma scelta in ordine a differenti parametri di ricostruzione e valutazione del fatto, che vengano indicati dal ricorrente come dotati di una maggior plausibilità o attitudine esplicativa, rispetto ai parametri adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 - 01). 4. Più nello specifico, il ricorrente - con il primo motivo - lamenta la mancata valutazione del fatto che la sentenza recante una contestazione successiva all'inizio della carcerazione - ininterrotta dal 2010 - fosse quella emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta. Trattasi di sentenza originata proprio dalla intervenuta collaborazione del condannato con la giustizia, tanto che al Passalacqua è stata concessa la relativa attenuante speciale. Si duole, quindi, il condannato della omessa valorizzazione d tale dato, che è invece immediatamente significativo dell'inizio di un commenclevole percorso di risocializzazione. 4.1. Del tutto correttamente, al contrario, nell'ordinanza impugnata vengono richiamati gli esiti di due valutazioni diverse, per trarne la conclusione di non meritevolezza dell'auspicato beneficio. In primo luogo, viene riportata la valutazione fortemente negativa espressa dal Tribunale di sorveglianza di Roma per rigettare la richiesta del beneficio di cui all'art. 16-nonies legge n. 82 del 1991. Viene poi richiamato il parere - ritenuto molto dubbioso - espresso dalla procura nazionale antimafia circa la condotta serbata dal Passalacqua nel periodo in osservazione. 4.2. In realtà, il ricorso pretende sul punto quasi di delineare l'esistenza di una incongrua e inesistente relazione di automatica derivazione logica e inferenziale, tra lo status di collaboratore e la meritevolezza in ordine a determinati benefici penitenziari. Quanto al requisito costituito dal "ravvedimento", il Collegio osserva che lo stesso non può in alcun modo essere oggetto di presunzione, in virtù dell'avvenuta collaborazione con la giustizia - ed anche dell'assenza di persistenti legami con ambienti malavitosi - postulando invece una convinta rivisitazione critica delle precedenti esperienze delinquenziali, nonché la formulazione, almeno in termini di elevata e qualificata probabilità, di una seria, affidabile e ragionevole valutazione prognostica di positivg adeguamento della futura condotta di vita del condannato, rispetto alle regole dettate dall'ordinamento. Deriva da tale impostazione concettuale il fatto che - contrariamente agli auspici difensivi - l'avere il soggetto collaborato con la 'giustizia non determina alcun automatismo, in sede di concessione della liberazione anticipata; è invece sempre necessaria la valutazione, ad opera del competente Tribunale, in ordine alla sussistenza del ravvedimento, operata sulla base degli indici legislativamente predeterminati e oggetto dell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. I, 16 gennaio 2007, n. 3675; Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 9887; Sez. I, 19 febbraio 2009, n. 10421; si veda anche Sez. 1, n. 31421 del 1405/2015, Lanza, Rv. 264757 - 01, in tema di liberazione anticipata speciale - in presenza o meno dei reati ostativi previsti dall'art. 44-bis della legge n. 354 del 1975 - introdotta dall'art. 4 decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10). 4.3. In assenza di tale forma di automatismo, non si appalesa né illogica né incoerente la decisione impugnata, laddove giunge a conclusioni di segno sfavorevoli per il reo, dai due sopra enucleati elementi (valutazione del Tribunale di sorveglianza di Roma e della Procura nazionale antimafia), restando peraltro tale valutazione strettamente confinata al merito della vicenda e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. 5. Con il secondo motivo, si lamenta esservi stato un travisamento della prova. Si sostiene essere infondata la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Roma con il sopra detto provvedimento, di rigetto di richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-novies decreto-legge n. 8 del 1991, valutazione poi richiamata nel provvedimento ora sottoposto al vaglio di questa Corte. E tale critica viene mossa, censurando come erronea la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, in ordine al parere in tale giudizio fornito dalla Procura nazionale antimafia. 5.1. Non vi è chi non rilevi come si tratti di valutazione, in primo luogo, strettamente riservata al merito del provvedimento. Il ricorrente dipana, peraltro, doglianze che avrebbero dovuto trovare la propria sede naturale nel procedimento che ha dato origine al provvedimento del TribUnale di sorveglianza di Roma e che, invece, non possono essere traslate in questa diversa sede. 5.2. Quanto alla censura di omessa valutazione di dato processualmente acquisito (provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Corte di assise di Caltanissetta, rilevante con riferimento all'evasione del settembre 2016), pare sufficiente richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo la quale: «In tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica>> (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente deduce il travisamento per omissione, ma manca poi di sviscerare il profilo della decisività, desumibile dal raffronto fra il dato asseritamente non vagliato e la motivazione della sentenza impugnata. Trattasi quindi di motivo generico e aspecifico. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue per legge la condann