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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30149/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 1° marzo 2022 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., ha applicato all'imputato la riduzione massima di pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta in anni uno, mesi nove e giorni 10 di reclusione.

Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito Donno, quale rivenditore autorizzato di valori bollati presso la ricevitoria n. 23 in Sant'Arcangelo di Romagna, si appropriava dell'importo complessivo di euro 17.104,62 omettendo il versamento all'Agenzia delle Entrate delle somme di denaro riscosse nell'adempimento del servizio pubblico di riscossione. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata, con motivazione apparente o, comunque, illogica o contraddittoria, ha ritenuto sussistente il dolo nonostante gli elementi rappresentati dalla difesa fossero idonei a dimostrare la sua buona fede.

Si insiste, in particolare, sulla rilevanza: a) della inconsapevolezza da parte del ricorrente del fatto che i pagamenti effettuati tramite F24 non fossero andati a buon fine, poiché il Dorino, all'epoca dei fatti, si trovava in difficoltà finanziarie e si occupava di molteplici servizi telematici; b) la rilevanza degli adempimenti intermedi rispetto alle settimane contabili viziate da morosità o ritardi; c) l'adempimento del debito, tramite pagamento diretto, relativo alle prime due settimane contabili non più coperte dalla garanzia fideiussoria, e, tramite detta garanzia, in relazione alle altre settimane contabili; d) l'erronea considerazione degli F24 prodotti con il timbro postale che non solo erano riferibili a settimane diverse da quelle oggetto di imputazione, ma recavano il timbro postale non quale quietanza, ma al fine di stabilire una data certa del pagamento. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. atteso che: su cento attività svolte dall'imputato nelle venticinque settimane cui si riferisce la denuncia, quattordici erano state pagate; comunque, l'imputato, personalmente o tramite la garanzia fideiussoria, ha restituito quanto dovuto all'amministrazione; contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la condotta ascritta non ha riguardato la maggior parte dell'anno 2016, ma un periodo più circoscritto (dal 30/9/2015 al 6/10/2015; dal 25/11/2015 al 1/12/2015; dal 23/11/2016 al 6/12/2016; dal 14/12/2016 al 10/1/2017; dal 18/1/2017 al 7/2/2017).3. [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevando, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che poiché il reato si perfeziona con l'appropriazione ed è sufficiente il dolo generico ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del reato di peculato, è irrilevante la restituzione del denaro dopo la scadenza del termine fissato per il versamento del dovuto all'Erario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di ricorso è interamente versato in fatto e manifestamente infondato.

Va, innanzitutto, premesso che il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della "res" o del danaro (Sez.

U, n. 38691, Caruso, Rv. 244190); per tale ragione, la successiva condotta dell'agente, che, come nel caso di specie, invochi l'avvenuta restituzione di quanto indebitamente appreso, è ininfluente ai fini della configurabilità del reato (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418-11).

Si è, infatti, affermato che la natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018, Rv. 273445 in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, quale amministratore di sostegno, del denaro destinato all'acquisto di una cappella cimiteriale per conto dell'amministrato, aveva dedotto l'assenza di qualunque danno conseguente alla propria condotta avendo lo stesso successivamente provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto).

Quanto all'elemento psicologico del reato, va considerato che è sufficiente il dolo generico ovvero la coscienza e volontà di appropriarsi del danaro o della cosa mobile altrui che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio possiede per ragioni del proprio ufficio.

Si è, inoltre, condivisibilmente, chiarito che, a tal fine, sono irrilevanti i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere (Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021, Ruggeri, Rv. 281605 - 02). 2.1 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha legittimamente escluso la buona fede del Donno e la rilevanza delle condotte restitutorie.

In particolare, la Corte territoriale ha posto l'accento, oltre che sull'assenza di prove in ordine all'asserito dissesto economico, sulla condotta tenuta successivamente all'appropriazione, ovvero la produzione di modelli F24, recanti il timbro dell'ufficio postale, volti ad attestare pagamenti in realtà mai effettuati.

Peraltro, dalla sentenza di primo grado risulta che dagli accertamenti svolti è emerso che il timbro apposto era diverso da quello usato per le operazioni finanziarie; che il 2/12/2016 Donno rendeva dichiarazioni spontanee confessorie ammettendo di avere trasmesso le deleghe F24 con il servizio "home banking", di essersi recato all'ufficio postale per ottenere il timbro sul modulo e di avere il giorno stesso revocato il pagamento, ammettendo di avere dichiarato il falso al funzionario delle Agenzie delle Entrate.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non rileva solo l'entità del danno o del lucro, ma la condotta nella sua globalità.

L'attenuante in questione ricorre, infatti, quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019 , :[OSCURATO:PERSONA]. 275091) 3.1 La sentenza impugnata, con argomentazioni coerenti con tali coordinate ermeneutiche ed immuni da vizi logici o giuridici, ha legittimamente negato l'attenuante in esame sulla base di una valutazione complessiva del fatto, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte appropriative, alla non esiguità della somma trattenuta (euro 17.104,62) ed alla intensità del dolo emergente dalle modalità insidiose con cui il Donno inizialmente traeva in inganno il funzionario dell'Agenzia delle Entrate esibendo degli apparenti ordinativi di pagamento.4.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 1° marzo 2022 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., ha applicato all'imputato la riduzione massima di pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta in anni uno, mesi nove e giorni 10 di reclusione. Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito Donno, quale rivenditore autorizzato di valori bollati presso la ricevitoria n. 23 in Sant'Arcangelo di Romagna, si appropriava dell'importo complessivo di euro 17.104,62 omettendo il versamento all'Agenzia delle Entrate delle somme di denaro riscosse nell'adempimento del servizio pubblico di riscossione. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata, con motivazione apparente o, comunque, illogica o contraddittoria, ha ritenuto sussistente il dolo nonostante gli elementi rappresentati dalla difesa fossero idonei a dimostrare la sua buona fede. Si insiste, in particolare, sulla rilevanza: a) della inconsapevolezza da parte del ricorrente del fatto che i pagamenti effettuati tramite F24 non fossero andati a buon fine, poiché il Dorino, all'epoca dei fatti, si trovava in difficoltà finanziarie e si occupava di molteplici servizi telematici; b) la rilevanza degli adempimenti intermedi rispetto alle settimane contabili viziate da morosità o ritardi; c) l'adempimento del debito, tramite pagamento diretto, relativo alle prime due settimane contabili non più coperte dalla garanzia fideiussoria, e, tramite detta garanzia, in relazione alle altre settimane contabili; d) l'erronea considerazione degli F24 prodotti con il timbro postale che non solo erano riferibili a settimane diverse da quelle oggetto di imputazione, ma recavano il timbro postale non quale quietanza, ma al fine di stabilire una data certa del pagamento. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. atteso che: su cento attività svolte dall'imputato nelle venticinque settimane cui si riferisce la denuncia, quattordici erano state pagate; comunque, l'imputato, personalmente o tramite la garanzia fideiussoria, ha restituito quanto dovuto all'amministrazione; contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la condotta ascritta non ha riguardato la maggior parte dell'anno 2016, ma un periodo più circoscritto (dal 30/9/2015 al 6/10/2015; dal 25/11/2015 al 1/12/2015; dal 23/11/2016 al 6/12/2016; dal 14/12/2016 al 10/1/2017; dal 18/1/2017 al 7/2/2017).3. [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevando, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che poiché il reato si perfeziona con l'appropriazione ed è sufficiente il dolo generico ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del reato di peculato, è irrilevante la restituzione del denaro dopo la scadenza del termine fissato per il versamento del dovuto all'Erario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso è interamente versato in fatto e manifestamente infondato. Va, innanzitutto, premesso che il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della "res" o del danaro (Sez. U, n. 38691, Caruso, Rv. 244190); per tale ragione, la successiva condotta dell'agente, che, come nel caso di specie, invochi l'avvenuta restituzione di quanto indebitamente appreso, è ininfluente ai fini della configurabilità del reato (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418-11). Si è, infatti, affermato che la natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018, Rv. 273445 in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, quale amministratore di sostegno, del denaro destinato all'acquisto di una cappella cimiteriale per conto dell'amministrato, aveva dedotto l'assenza di qualunque danno conseguente alla propria condotta avendo lo stesso successivamente provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto). Quanto all'elemento psicologico del reato, va considerato che è sufficiente il dolo generico ovvero la coscienza e volontà di appropriarsi del danaro o della cosa mobile altrui che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio possiede per ragioni del proprio ufficio. Si è, inoltre, condivisibilmente, chiarito che, a tal fine, sono irrilevanti i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere (Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021, Ruggeri, Rv. 281605 - 02). 2.1 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha legittimamente escluso la buona fede del Donno e la rilevanza delle condotte restitutorie. In particolare, la Corte territoriale ha posto l'accento, oltre che sull'assenza di prove in ordine all'asserito dissesto economico, sulla condotta tenuta successivamente all'appropriazione, ovvero la produzione di modelli F24, recanti il timbro dell'ufficio postale, volti ad attestare pagamenti in realtà mai effettuati. Peraltro, dalla sentenza di primo grado risulta che dagli accertamenti svolti è emerso che il timbro apposto era diverso da quello usato per le operazioni finanziarie; che il 2/12/2016 Donno rendeva dichiarazioni spontanee confessorie ammettendo di avere trasmesso le deleghe F24 con il servizio "home banking", di essersi recato all'ufficio postale per ottenere il timbro sul modulo e di avere il giorno stesso revocato il pagamento, ammettendo di avere dichiarato il falso al funzionario delle Agenzie delle Entrate. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis cod. pen. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non rileva solo l'entità del danno o del lucro, ma la condotta nella sua globalità. L'attenuante in questione ricorre, infatti, quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019 , :[OSCURATO:PERSONA]. 275091) 3.1 La sentenza impugnata, con argomentazioni coerenti con tali coordinate ermeneutiche ed immuni da vizi logici o giuridici, ha legittimamente negato l'attenuante in esame sulla base di una valutazione complessiva del fatto, avuto riguardo alla reiterazione delle condotte appropriative, alla non esiguità della somma trattenuta (euro 17.104,62) ed alla intensità del dolo emergente dalle modalità insidiose con cui il Donno inizialmente traeva in inganno il funzionario dell'Agenzia delle Entrate esibendo degli apparenti ordinativi di pagamento.4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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