CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igenziali apicali presso la Procura della Repubblica di Alessandria dal 2008 al 2013; la Corte d’Appello di Torino, riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria, ha rigettato la domanda, sul presupposto che le funzioni dirigenziali amministrative apicali fossero state svolte dal Procuratore Capo e che il Nicotra avesse agito sulla base di deleghe del Procuratore e sempre sotto la sua direzione, sottolineando che era il Procuratore ad assumersi la responsabilità degli ordini di servizio ed evidenziando – sulla base dell’analisi in concreto svolta – come fosse mancato lo svolgimento, da parte del Nicotra, di talune attività caratterizzanti, quali le azioni disciplinari o la partecipazione alla redazione del programma di gestione; 2. il Nicotra ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti dal Ministero con controricorso; il ricorrente ha infine depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso per cassazione è rubricato come omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe omesso del tutto di valutare il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori effettuato dal Procuratore della Repubblica di Alessandria, nella propria relazione inviata al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino, oltre al non avere il Ministero contestato, come rilevato dal Tribunale, le dichiarazioni contenute in tale relazione; 1.1 il motivo è infondato; va intanto escluso che, a denotare una mancata contestazione di fatti, basti il rilievo in tal senso in primo grado da parte del Tribunale; tale rilievo, per quanto di esso è assai sinteticamente trascritto nel ricorso per cassazione, riguarderebbe infatti la «dichiarazione» inviata dal Procuratore di Alessandria al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e dunque neppure singoli fatti storici, ma un complessivo documento che dunque, come tale, è semmai suscettibile di valutazione istruttoria e non di un rilievo tout court in termini di mancata contestazione (Cass. 5 marzo 2020, n. 6172); d’altra parte, non è vero che la Corte territoriale abbia omesso di valutare il contenuto di quella relazione dell’ottobre 2012, in cui il Procuratore, nel segnalare il perdurare da otto anni della scopertura del posto di dirigente, affermava che di esso «fa egregiamente le funzioni il [OSCURATO:PERSONA]», in quanto tale documento è espressamente menzionato nella sentenza impugnata, ma ne è data lettura in una con l’immediatamente successivo Programma delle attività per l’anno 2013, risalente al febbraio 2013, in cui si sottolineava che il coordinamento degli affari generali e del personale erasvolto dal funzionario più anziano ma «sotto la direzione del sottoscritto»; il tutto per concluderne poi, sulla base di ulteriori analisi istruttorie (mancata emersione di attività di proposte o pareri alle figure superiori; mancanza di concorso del ricorrente nell’individuazione delle risorse rispetto ai compiti dell’ufficio od alla loro valutazione a fini di inquadramento o progressioni economiche; mancanza di responsabilità del ricorrente rispetto alla complessiva organizzazione e gestione del personale, anche sotto il profilo dell’adozione da parte sua di provvedimenti disciplinari; mancata partecipazione del Nicotra alla redazione del programma delle attività annuali) che era carente la prova dello svolgimento «in modo pieno sotto il profilo qualitativo e quantitativo» delle funzioni rispetto alle quali si rivendicavano le differenze retributive; quella relazione, di cui si assume l’omesso esame, fu dunque considerata, ma nel complessivo esame degli elementi istruttori essa è stata ritenuta non decisiva a fronte di ulteriori elementi che ne limitavano la portata e di altri aspetti che indirizzavano in alto senso le valutazioni sull’oggetto del contendere; 2. il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.) sotto diversi profili ed in particolare laddove la Corte territoriale ha applicato erroneamente le norme del d. lgs. 165/2001 in rapporto al d. lgs. 240/2006 che regolamenta le funzioni giurisdizionali, senza valutare la prolungata copertura da parte del ricorrente del posto vacante; il motivo è sviluppato attraverso il richiamo ad elementi documentali ed alle prove testimoniali, assumendo che dagli uni e dalle altre si sarebbe desunta (prove documentali) la direzione dell’ufficio con svolgimento di tutte le funzioni tipiche del dirigente, attraverso ordini di servizio e quant’altro necessario ed inoltre (prove testimoniali) la considerazione da parte del personale del Nicotra quale dirigente, preposto agli atti di gestione del personale e persona cui rivolgersi per tutte le questioni di rilievo; secondo il ricorrente tale materiale probatorio sarebbe stato travisato dalla Corte territoriale, in ragione dell’erronea valutazione del d. lgs. 240/2006 e dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, in quanto essa avrebbe erroneamente ritenuto che la presenza di un capo dell’ufficio giudiziario (magistrato) escludesse la necessità della presenza ordinaria del dirigente amministrativo, che anzi era da presupporre, sicché la vacanza prolungata del titolare di quel ruolo era idonea a radicare, secondo le norme comuni del pubblico impiego privatizzato, il diritto in capo a chi svolgeva quelle funzioni di ottenere la corresponsione delle conseguenti differenze retributive; infine, il ricorrente aggiunge che la Corte territoriale aveva omesso di valutare come egli avesse sottoscritto impegni di spesa vincolanti, a tal fine essendo nominato funzionario delegato, ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 240/2006 e di avere ricevuto espressa delega per tutte le attività previste dagli artt. 2 e 3 del medesimo d. lgs., esorbitanti dalle mansioni del funzionario e non a caso oggetto di espressa delega, altrimenti non necessaria; 2.1 anche questo motivo va disatteso; 2.2 non vi è dubbio che la mera vacanza del posto di dirigente amministrativo non giustifichi l’alterazione dell’assetto delineato dal d. lgs. 240/2006 in ordine alla doppia dirigenza (giudiziaria ed amministrativa) negli uffici giudiziari, in quanto le norme sono chiare nel ripartire le competenze tra il magistrato (art. 1: titolarità e rappresentanza dell’ufficio, organizzazione attività giudiziaria e gestione del personale di magistratura) e l’amministrativo apicale (art. 2 e 3: gestione del personale amministrativo, anche sotto il profilo disciplinare; gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate), con redazione congiunta del programma delle attività (art. 4), né vi è una qualche previsione di supplenza del primo nei compiti del secondo, in mancanza del titolare del posto; ciò, tuttavia, non toglie che se, di fatto, nella vacanza del posto di amministrativo apicale, le relative funzioni siano svolte dal magistrato apicale, non vi possa essere luogo a maturazione del diritto a retribuzioni differenziali in favore del funzionario che soltanto collabori con il primo nella gestione dell’ufficio; 2.3 in proposito, la C orte territoriale ha accertato, come si è già accennato, che tutti gli aspetti caratterizzanti della dirigenza amministrativa della Procura della Repubblica sono stati svolti, nel periodo di interesse, proprio dal Procuratore della Repubblica; la Corte di merito ha infatti accertato che il Nicotra operava in sostanza come collaboratore del magistrato apicale, quale non può invece dirsi in senso proprio il dirigente amministrativo e ciò in quanto egli svolgeva le proprie attività «per “ordine” dello stesso Procuratore» o comunque «sempre sotto la direzione ed il controllo del medesimo»; anche la questione sull’operatività patrimoniale del Nicotra non può essere fraintesa; la posizione di “funzionario delegato” ai sensi dell’art. 3, co. 3, d. lgs. 240/2006 è quella propria di chi riceva l’assegnazione, dalle autorità regionali o interregionali competenti, di risorse finanziarie e strumentali che egli debba gestire autonomamente, non certo quella di chi, come la Corte d’Appello afferma essere avvenuto, operava sulla base di deleghe del magistrato apicale per l’attuazione delle operazioni correnti di spesa, perché in questo caso di tratta di mero mandato operativo, tale da non traslare sul delegato la responsabilità gestionale destinata a restare propria del delegante; la Corte d’Appello ha poi aggiunto ulteriori particolari, su cui si è in parte già riferito, destinati a corroborare la valutazione complessiva da essa svolta, tra cui la mancanza di esercizio di poteri disciplinari da parte del Nicotra, la mancanza di uno suo concorso (come si è detto caratterizzante invece della dirigenza amministrativa apicale) nella formazione dei programmi di gestione del personale, destinati a sfociare quindi nell’assenza di una responsabilità diretta e personale del ricorrente in ordine alla complessiva organizzazione e gestione dell’ufficio; 2.4 neppure può avere seguito la pretesa del ricorrente di una rilettura dei dati istruttori nel senso ritenuto a sé favorevole, valendo il consolidato principio per cui il ricorso per cassazione non può risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito rispetto ai dati probatori, al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 3. il ricorso va quindi complessivamente disatteso, con regolazione dellespese del grado secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’u