CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 39825/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna del 3/3/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha concesso alla ricorrente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. riducendo la pena e confermando l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di tentata rapina aggravata in concorso. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in ordine alla nullità del giudizio conseguente all'omessa notifica all'imputata ed al difensore del decreto di citazione. 1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento alla disapplicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. ed al calcolo della pena. 1.3. Con atto ritualmente pervenuto a questa Corte, la ricorrente in data 2/8/2021 ha espressamente rinunziato al ricorso. 2. Tanto premesso, rileva il Collegio che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di C 1.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma, lì 30.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]