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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 04148/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24810-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I n.

Il , presso lo studio del I 'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 3436 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ti PROC. nr. 24810/2017 RG rappresentato e difeso c•e leois dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 120/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/04/2017 R.G.N. 644/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto 23, comma bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

PROC. nr. 24810/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 aprile 2017 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] — docente di ruolo della scuola statale, assunto in data 1.9.2012 per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica) presso il [OSCURATO:PERSONA] di Sarzana (SP) — volta ad accertare l'avvenuto svolgimento del previsto anno di formazione e di prova, nell'anno scolastico 2012/2013, presso la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA].

2. In punto di fatto, il RIZZO aveva insegnato presso la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto biennale concluso con la suddetta SCUOLA e dell'aspettativa concessa dal dirigente scolastico del [OSCURATO:PERSONA].

3. La Corte territoriale osservava che dalle previsioni del DPR nr. 487/1994, articolo 17, relative al periodo di prova nel pubblico impiego e del D.Lgs. nr. 297/1994, articoli 437 e 440, comma 3, concernenti il periodo di prova nelle scuole statali, risultava che il periodo di prova doveva essere svolto presso la scuola statale e sottoposto, quanto al periodo di formazione, al vaglio di un comitato di valutazione istituito presso ogni Istituto scolastico, non contemplato tra gli organi della [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, anche: [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA).

4. Dal punto di vista soggettivo, la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA non poteva essere qualificata come amministrazione statale; dal punto di vista oggettivo il rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA era a tempo determinato, non sottoposto a patto di prova ed interamente regolato dalla legge speciale, mentre quello presso la scuola statale era a tempo indeterminato, con patto di prova e con rapporto regolato dal D.Lgs. nr. 297/1994 e dalla contrattazione collettiva.

5. Non poteva utilmente invocarsi l'articolo 1, comma 10, della L. nr. 155/2009, atteso che la disposizione prevedeva che il personale assunto a tempo determinato presso la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA era collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico, elemento che confermava la diversità della esperienza lavorativa presso la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA.

Peraltro, la stessa norma disponeva che il personale collocato fuori ruolo doveva avere superato PROC. nr. 24810/2017 RG il periodo di prova, escludendo implicitamente la possibilità di svolgere la prova presso la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA.

6. L'articolo 18, comma 3, CCNL relativo al personale del [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio normativo 2006-2009, che prevedeva l'aspettativa «per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova», si riferiva ad una prova riguardante una attività lavorativa diversa, funzionale al cambio di professione.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA.

Gli uffici scolastici Regionali della LIGURIA e dell'[OSCURATO:PERSONA], gli uffici dell'Ambito territoriale per la Provincia di Parma e di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

8. Il procedimento, già avviato per la trattazione in camera di Consiglio, in riferimento alla quale parte ricorrente aveva depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza pubblica con ordinanza del 23 febbraio 2021.

9. Il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di censura parte ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. — la violazione: - dell'articolo 6, comma 2, della Convenzione per le [OSCURATO:PERSONA] del 21 giugno 1994; - dell'articolo 6 L. 6 marzo 1996 nr. 151; - dell'articolo 1, comma dieci, L. nr. 115/2009; - dell'articolo 16, comma tre, DM nr. 1:38/2010; - dell'articolo 1, comma uno, L. nr. 115/2009; - dell'articolo 3, comma quattro, DM nr. 138/2010; - dell'articolo 6, comma sette, DM nr. 1.38/2010; - dell'articolo 3 e dell'articolo 97 Cost. (principi di eguaglianza ed imparzialità); - dell'articolo 437 D .Lgs. nr. 297/1994.PROC. nr. 24810/2017 RG

2. Nell'assunto di parte ricorrente, dalla corretta interpretazione della normativa di riferimento emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA fa parte a tutti gli effetti dell'ordinamento scolastico italiano sicché è possibile svolgere presso di essa il periodo di prova.

3. Con la memoria autorizzata il ricorrente ha altresì evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] non è una scuola europea in senso stretto — ovvero di tipo I — ma un'istituzione scolastica statale associata al sistema della [OSCURATO:PERSONA] — ovvero una scuola europea di tipo II; essa è stata accreditata dal Consiglio Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2006, con conseguente sottoscrizione, il 26 luglio 2007, della Convenzione di accreditamento e cooperazione tra le [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, anche a livello europeo, la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe considerata una scuola statale; la specialità del suo ordinamento si riferirebbe soltanto alle norme di raccordo tra la disciplina statale e quella, di livello europeo, attinente all'ordinamento scolastico delle [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è infondato, sia pure previa correzione nei sensi che seguono - ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. - della motivazione della sentenza impugnata.

5. Giova premettere che lo Statuto delle [OSCURATO:PERSONA] è contenuto nella convenzione conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 (che ha sostituito lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962), ratificata in Italia con Legge 6 marzo 1996, n. 151.

6. Scopo delle Scuole è l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee; altri allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore, organo comune a tutte le Scuole.

7. Secondo l'articolo 6, comma 2, della Convenzione, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla medesima Convenzione.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Convenzione le [OSCURATO:PERSONA] sono quelle elencate nell'allegato I (allegato che può essere adeguato dal PROC. nr. 24810/2017 RG Consiglio superiore).

Trattasi delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, Istituti scolastici disciplinati dallo Statuto delle [OSCURATO:PERSONA] ed amministrati direttamente dal sistema scolastico europeo.

9. In tale allegato figura, nell'ambito del territorio italiano, la Scuola Europea di Varese.

10. Accanto alla [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, sono state istituite le [OSCURATO:PERSONA] «accreditate» — o di tipo II — scuole, nazionali o internazionali, che, pur non facendo parte della rete delle [OSCURATO:PERSONA], impartiscono istruzione europea ai figli del personale UE in luoghi in cui si trovano le Agenzie europee.

Tali scuole devono essere accreditate dal Consiglio Superiore delle [OSCURATO:PERSONA].

A questa seconda categoria appartiene la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA].

11. Essa era già stata istituita in via sperimentale con decreto interministeriale del 23 luglio 2004 nr. 41 (fino al 31 agosto 2007, termine poi prorogato per un ulteriore triennio dal decreto interministeriale del 30 luglio 2007, n. 66), in ragione della assegnazione alla città di Parma della AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] (EFSA).

L'accordo di sede fra la Repubblica Italiana e l'EFSA — sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 e ratificato con legge 10 gennaio 2006 nr. 17 — prevedeva, infatti, all'articolo 3, comma 5, l'impegno dell'Italia a fornire un'adeguata istruzione scolastica — materna, primaria e secondaria — ai figli del personale dell'Autorità, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle [OSCURATO:PERSONA], attraverso una istituzione scolastica «statale o paritaria» associata al sistema delle [OSCURATO:PERSONA].

12. [OSCURATO:PERSONA] per L'[OSCURATO:PERSONA] ha poi ottenuto l'accreditamento dal Consiglio Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (con decorrenza dal 1° settembre 2007).

13. In questo quadro è stata emanata la legge nr. 115/2009, il cui articolo 1 stabilisce: «1. [OSCURATO:PERSONA] per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, e' istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] PROC. nr. 24810/2017 RG e' associata al sistema delle [OSCURATO:PERSONA] e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.

2. [OSCURATO:PERSONA] e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. [OSCURATO:PERSONA] fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli ciei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee.

Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorita' medesima, nonche' ai fieli dei cittadini italiani. ...».

14. L'art. 1, al comma 7, rinvia ad un regolamento, da adottare nelle forme previste dalla legge nr. 400/1988, la disciplina dell'assetto amministrativo della scuola e del trattamento giuridico-economico del personale; al comma 9, stabilisce che alla direzione è preposto un dirigente nominato dal MIUR.

15. Ai sensi dell'articolo 2 le spese per la costruzione della nuova sede della scuola e per il funzionamento amministrativo e didattico della scuola dall'anno 2010 sono a carico del bilancio dello Stato (e quanto alla manutenzione dell'edificio, l'arredamento e le utenze della Provincia e del Comune di Parma); le relative fonti di copertura sono individuate dall'articolo 3 della medesima legge.

16. Il regolamento è stato adottato con d.m. n. 138/2010, che nelle premesse richiama, oltre al T.U. nr. 297/1994, il d.p.r. nr. 275/1999 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e contiene, all'art. 28, una norma di chiusura che rinvia, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, ove compatibili, alle norme nazionali vigenti, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e dell'area V nonché alle disposizioni relative al personale dirigente dello Stato.

17. L'art. 5, nel definire i compiti del dirigente, precisa che lo stesso risponde direttamente al Ministro (comma 3) e procede alla formazione delle classi «in base all'organico definito dal direttore generale per il personale scolastico del ministero» (comma 3, lettera c).

Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro (art. 6) ed è presieduto da un direttore generale del Ministero designato dal Ministro.

Il comitato tecnico scientifico è nominato dal capo del dipartimento per l'istruzione del Ministero (art. 7).

Al direttore , PROC. nr. 24810/2017 RG generale per il personale scolastico del Ministero è riservata la determinazione della consistenza organica della scuola ( art.16); l'art. 18, comma 3, rinvia per gli adempimenti del segretario-capo in materia finanziaria e patrimoniale nonché di attività negoziale, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dettata dal d.i. n. 44 del 2001 — concernente la gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche statali — ed alle norme del CCNL del [OSCURATO:PERSONA].

L'art. 22 ribadisce che il dirigente della scuola risponde direttamente al Ministro in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale e per il personale docente rinvia alla disciplina dettata per il personale statale quanto alla responsabilità disciplinare ed alle sanzioni.

L'articolo 26 disciplina le fonti di finanziamento.

18. Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si desume che la [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali; sul punto deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che dal punto di vista soggettivo la Scuola per L'Europa di Parma rappresenta una amministrazione pubblica che non può essere qualificata amministrazione statale (pagina 5, in fine).

19. Del resto, è decisivo considerare che l'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANA E L'AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA], ratificato ed eseguito dalla legge nr. 17/ 2006 n.17, all'articolo 3, comma 5, impegna l'Italia a realizzare, per fornire una adeguata istruzione scolastica ai figli del personale dell'Autorità, una istituzione scolastica associata al sistema delle [OSCURATO:PERSONA] «statale o paritaria».

Ai sensi dell'articolo unico della legge 10 marzo 2000, n. 62 le scuole paritarie sono le scuole private e le scuole degli enti locali che, in possesso dei requisiti indicati dal comma 4 dello stesso articolo, facciano richiesta per il riconoscimento della parità, impegnandosi ad attuare le prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e

3. La [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] non è scuola privata né scuola di un ente locale sicché, in assenza di un'espressa diposizione normativa in tal senso, non può qualificarsi scuola paritaria.

20. Tale considerazione non comporta, tuttavia, l'accoglimento del ricorso, essendo conforme a diritto la conclusione raggiunta dalla Corte PROC. nr. 24810/2017 RG territoriale circa l'impossibilità di svolgere presso la Scuola per l'Europa di Parma l'anno di formazione e prova previsto per gli insegnanti statali di ruolo dal DPR nr. 297/1994.

21. Invero, nella legge istitutiva nr. 115/2009 il personale della Scuola di Parma è distinto dal personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario «dei ruoli metropolitani» ovvero dal personale di ruolo della scuola statale ed è assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato di durata biennale, rinnovabile in caso di valutazione positiva, da stipulare previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale definita dal regolamento della scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali (articolo 1, comma 8).

22. Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della medesima legge nr. 115/2009, in caso di incarico di insegnamento conferito dalla Scuola di Parma il personale «dei ruoli metropolitani» è collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito.

23. Il successivo comma 11 dispone che al medesimo personale è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I «tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari»; tale retribuzione non è conservata all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza.

24. Secondo l'articolo 23 del d.m. nr. 138/2010 per il reclutamento del personale appartenente ai ruoli metropolitani si ricorre alla procedura di mobilità di cui al D.Lgs. nr. 165/2001.

Le procedure selettive sono disciplinate, con regolamento della Scuola, in conformità delle procedure di mobilità seguite dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] per la destinazione del personale docente ed amministrativo alle [OSCURATO:PERSONA].

25. L'unica valutazione del personale è quella, disciplinata dall'articolo 21 del d.m. nr. 183/2010, effettuata ai fini del rinnovo o dell'interruzione anticipata dell'incarico biennale, con relazione del dirigente, previo parere del consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo Consiglio di amministrazione.

26. È dunque evidente la diversità del regime di impiego del personale della Scuola per l'Europa di Parma rispetto al personale dei ruoli PROC. nr. 24810/2017 RG metropolitani, che impedisce di considerare il servizio svolto dal personale docente presso la suddetta Scuola come periodo di prova ai fini della conferma in ruolo.

27. L'impossibilità di svolgere il periodo di prova ai sensi dell'articolo 437 D.Lgs. nr. 297/1994 presso la Scuola per l'Europa di Parma è, del resto, coerente con la diversità dei programmi di insegnamento e dei requisiti professionali richiesti, in quanto, trattandosi di scuola europea accreditata, gli stessi sono conformi a quanto previsto nelle [OSCURATO:PERSONA].

28. Né a sostegno della tesi di parte ricorrente sono utilmente invocabili l'articolo 1, comma 10, ultimo periodo, L. nr. 115/2009 e l'articolo 16, comma 3, d.m. nr. 183/2010: dette norme stabiliscono una mera «equiparazione» e non un'identità tra il servizio prestato presso la [OSCURATO:PERSONA] L' [OSCURATO:PERSONA] e quello prestato presso le scuole nazionali statali.

29. Il significato di tale equiparazione è chiarito dal successivo articolo 24 del regolamento, che, nel ribadire che la corresponsione della retribuzione presso la Scuola di Parma non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza, aggiunge che il periodo di servizio prestato presso la Scuola è riconosciuto ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

30. Non è prevista, invece, l'utilità di tale servizio ai fini dello svolgimento del periodo di prova; anzi, l'impossibilità per il personale «dei ruoli metropolitani» di svolgere il periodo di prova presso la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA si ricava indirettamente dall'articolo 1, comma 10, della L. nr. 115/2009, a tenore del quale il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani collocato fuori ruolo per svolgere l'incarico conferito dalla Scuola per l'Europa di Parma «deve avere superato il periodo di prova».

31. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

32. Le spese del presente giudizio di legittimità si compensano tra le parti per la novità della questione trattata.

33. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - PROC. nr. 24810/2017 RG della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24810-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I n. Il , presso lo studio del I 'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 3436 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ti PROC. nr. 24810/2017 RG rappresentato e difeso c•e leois dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 120/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/04/2017 R.G.N. 644/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto 23, comma bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. nr. 24810/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 aprile 2017 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] — docente di ruolo della scuola statale, assunto in data 1.9.2012 per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica) presso il [OSCURATO:PERSONA] di Sarzana (SP) — volta ad accertare l'avvenuto svolgimento del previsto anno di formazione e di prova, nell'anno scolastico 2012/2013, presso la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]. 2. In punto di fatto, il RIZZO aveva insegnato presso la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto biennale concluso con la suddetta SCUOLA e dell'aspettativa concessa dal dirigente scolastico del [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte territoriale osservava che dalle previsioni del DPR nr. 487/1994, articolo 17, relative al periodo di prova nel pubblico impiego e del D.Lgs. nr. 297/1994, articoli 437 e 440, comma 3, concernenti il periodo di prova nelle scuole statali, risultava che il periodo di prova doveva essere svolto presso la scuola statale e sottoposto, quanto al periodo di formazione, al vaglio di un comitato di valutazione istituito presso ogni Istituto scolastico, non contemplato tra gli organi della [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, anche: [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA). 4. Dal punto di vista soggettivo, la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA non poteva essere qualificata come amministrazione statale; dal punto di vista oggettivo il rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA era a tempo determinato, non sottoposto a patto di prova ed interamente regolato dalla legge speciale, mentre quello presso la scuola statale era a tempo indeterminato, con patto di prova e con rapporto regolato dal D.Lgs. nr. 297/1994 e dalla contrattazione collettiva. 5. Non poteva utilmente invocarsi l'articolo 1, comma 10, della L. nr. 155/2009, atteso che la disposizione prevedeva che il personale assunto a tempo determinato presso la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA era collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico, elemento che confermava la diversità della esperienza lavorativa presso la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA. Peraltro, la stessa norma disponeva che il personale collocato fuori ruolo doveva avere superato PROC. nr. 24810/2017 RG il periodo di prova, escludendo implicitamente la possibilità di svolgere la prova presso la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA. 6. L'articolo 18, comma 3, CCNL relativo al personale del [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio normativo 2006-2009, che prevedeva l'aspettativa «per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova», si riferiva ad una prova riguardante una attività lavorativa diversa, funzionale al cambio di professione. 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. Gli uffici scolastici Regionali della LIGURIA e dell'[OSCURATO:PERSONA], gli uffici dell'Ambito territoriale per la Provincia di Parma e di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 8. Il procedimento, già avviato per la trattazione in camera di Consiglio, in riferimento alla quale parte ricorrente aveva depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo per la fissazione dell'udienza pubblica con ordinanza del 23 febbraio 2021. 9. Il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di censura parte ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. — la violazione: - dell'articolo 6, comma 2, della Convenzione per le [OSCURATO:PERSONA] del 21 giugno 1994; - dell'articolo 6 L. 6 marzo 1996 nr. 151; - dell'articolo 1, comma dieci, L. nr. 115/2009; - dell'articolo 16, comma tre, DM nr. 1:38/2010; - dell'articolo 1, comma uno, L. nr. 115/2009; - dell'articolo 3, comma quattro, DM nr. 138/2010; - dell'articolo 6, comma sette, DM nr. 1.38/2010; - dell'articolo 3 e dell'articolo 97 Cost. (principi di eguaglianza ed imparzialità); - dell'articolo 437 D .Lgs. nr. 297/1994.PROC. nr. 24810/2017 RG 2. Nell'assunto di parte ricorrente, dalla corretta interpretazione della normativa di riferimento emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA fa parte a tutti gli effetti dell'ordinamento scolastico italiano sicché è possibile svolgere presso di essa il periodo di prova. 3. Con la memoria autorizzata il ricorrente ha altresì evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] non è una scuola europea in senso stretto — ovvero di tipo I — ma un'istituzione scolastica statale associata al sistema della [OSCURATO:PERSONA] — ovvero una scuola europea di tipo II; essa è stata accreditata dal Consiglio Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2006, con conseguente sottoscrizione, il 26 luglio 2007, della Convenzione di accreditamento e cooperazione tra le [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, anche a livello europeo, la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe considerata una scuola statale; la specialità del suo ordinamento si riferirebbe soltanto alle norme di raccordo tra la disciplina statale e quella, di livello europeo, attinente all'ordinamento scolastico delle [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è infondato, sia pure previa correzione nei sensi che seguono - ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. - della motivazione della sentenza impugnata. 5. Giova premettere che lo Statuto delle [OSCURATO:PERSONA] è contenuto nella convenzione conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 (che ha sostituito lo statuto del 12 aprile 1957 ed il relativo protocollo del 13 aprile 1962), ratificata in Italia con Legge 6 marzo 1996, n. 151. 6. Scopo delle Scuole è l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee; altri allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore, organo comune a tutte le Scuole. 7. Secondo l'articolo 6, comma 2, della Convenzione, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla medesima Convenzione. 8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Convenzione le [OSCURATO:PERSONA] sono quelle elencate nell'allegato I (allegato che può essere adeguato dal PROC. nr. 24810/2017 RG Consiglio superiore). Trattasi delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, Istituti scolastici disciplinati dallo Statuto delle [OSCURATO:PERSONA] ed amministrati direttamente dal sistema scolastico europeo. 9. In tale allegato figura, nell'ambito del territorio italiano, la Scuola Europea di Varese. 10. Accanto alla [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, sono state istituite le [OSCURATO:PERSONA] «accreditate» — o di tipo II — scuole, nazionali o internazionali, che, pur non facendo parte della rete delle [OSCURATO:PERSONA], impartiscono istruzione europea ai figli del personale UE in luoghi in cui si trovano le Agenzie europee. Tali scuole devono essere accreditate dal Consiglio Superiore delle [OSCURATO:PERSONA]. A questa seconda categoria appartiene la [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]. 11. Essa era già stata istituita in via sperimentale con decreto interministeriale del 23 luglio 2004 nr. 41 (fino al 31 agosto 2007, termine poi prorogato per un ulteriore triennio dal decreto interministeriale del 30 luglio 2007, n. 66), in ragione della assegnazione alla città di Parma della AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] (EFSA). L'accordo di sede fra la Repubblica Italiana e l'EFSA — sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004 e ratificato con legge 10 gennaio 2006 nr. 17 — prevedeva, infatti, all'articolo 3, comma 5, l'impegno dell'Italia a fornire un'adeguata istruzione scolastica — materna, primaria e secondaria — ai figli del personale dell'Autorità, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle [OSCURATO:PERSONA], attraverso una istituzione scolastica «statale o paritaria» associata al sistema delle [OSCURATO:PERSONA]. 12. [OSCURATO:PERSONA] per L'[OSCURATO:PERSONA] ha poi ottenuto l'accreditamento dal Consiglio Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (con decorrenza dal 1° settembre 2007). 13. In questo quadro è stata emanata la legge nr. 115/2009, il cui articolo 1 stabilisce: «1. [OSCURATO:PERSONA] per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, e' istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] PROC. nr. 24810/2017 RG e' associata al sistema delle [OSCURATO:PERSONA] e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. 2. [OSCURATO:PERSONA] e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 3. [OSCURATO:PERSONA] fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli ciei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorita' medesima, nonche' ai fieli dei cittadini italiani. ...». 14. L'art. 1, al comma 7, rinvia ad un regolamento, da adottare nelle forme previste dalla legge nr. 400/1988, la disciplina dell'assetto amministrativo della scuola e del trattamento giuridico-economico del personale; al comma 9, stabilisce che alla direzione è preposto un dirigente nominato dal MIUR. 15. Ai sensi dell'articolo 2 le spese per la costruzione della nuova sede della scuola e per il funzionamento amministrativo e didattico della scuola dall'anno 2010 sono a carico del bilancio dello Stato (e quanto alla manutenzione dell'edificio, l'arredamento e le utenze della Provincia e del Comune di Parma); le relative fonti di copertura sono individuate dall'articolo 3 della medesima legge. 16. Il regolamento è stato adottato con d.m. n. 138/2010, che nelle premesse richiama, oltre al T.U. nr. 297/1994, il d.p.r. nr. 275/1999 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e contiene, all'art. 28, una norma di chiusura che rinvia, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, ove compatibili, alle norme nazionali vigenti, alle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e dell'area V nonché alle disposizioni relative al personale dirigente dello Stato. 17. L'art. 5, nel definire i compiti del dirigente, precisa che lo stesso risponde direttamente al Ministro (comma 3) e procede alla formazione delle classi «in base all'organico definito dal direttore generale per il personale scolastico del ministero» (comma 3, lettera c). Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro (art. 6) ed è presieduto da un direttore generale del Ministero designato dal Ministro. Il comitato tecnico scientifico è nominato dal capo del dipartimento per l'istruzione del Ministero (art. 7). Al direttore , PROC. nr. 24810/2017 RG generale per il personale scolastico del Ministero è riservata la determinazione della consistenza organica della scuola ( art.16); l'art. 18, comma 3, rinvia per gli adempimenti del segretario-capo in materia finanziaria e patrimoniale nonché di attività negoziale, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dettata dal d.i. n. 44 del 2001 — concernente la gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche statali — ed alle norme del CCNL del [OSCURATO:PERSONA]. L'art. 22 ribadisce che il dirigente della scuola risponde direttamente al Ministro in ordine ai risultati della propria azione dirigenziale e per il personale docente rinvia alla disciplina dettata per il personale statale quanto alla responsabilità disciplinare ed alle sanzioni. L'articolo 26 disciplina le fonti di finanziamento. 18. Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si desume che la [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali; sul punto deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che dal punto di vista soggettivo la Scuola per L'Europa di Parma rappresenta una amministrazione pubblica che non può essere qualificata amministrazione statale (pagina 5, in fine). 19. Del resto, è decisivo considerare che l'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANA E L'AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA], ratificato ed eseguito dalla legge nr. 17/ 2006 n.17, all'articolo 3, comma 5, impegna l'Italia a realizzare, per fornire una adeguata istruzione scolastica ai figli del personale dell'Autorità, una istituzione scolastica associata al sistema delle [OSCURATO:PERSONA] «statale o paritaria». Ai sensi dell'articolo unico della legge 10 marzo 2000, n. 62 le scuole paritarie sono le scuole private e le scuole degli enti locali che, in possesso dei requisiti indicati dal comma 4 dello stesso articolo, facciano richiesta per il riconoscimento della parità, impegnandosi ad attuare le prescrizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. La [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] non è scuola privata né scuola di un ente locale sicché, in assenza di un'espressa diposizione normativa in tal senso, non può qualificarsi scuola paritaria. 20. Tale considerazione non comporta, tuttavia, l'accoglimento del ricorso, essendo conforme a diritto la conclusione raggiunta dalla Corte PROC. nr. 24810/2017 RG territoriale circa l'impossibilità di svolgere presso la Scuola per l'Europa di Parma l'anno di formazione e prova previsto per gli insegnanti statali di ruolo dal DPR nr. 297/1994. 21. Invero, nella legge istitutiva nr. 115/2009 il personale della Scuola di Parma è distinto dal personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario «dei ruoli metropolitani» ovvero dal personale di ruolo della scuola statale ed è assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato di durata biennale, rinnovabile in caso di valutazione positiva, da stipulare previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale definita dal regolamento della scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali (articolo 1, comma 8). 22. Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della medesima legge nr. 115/2009, in caso di incarico di insegnamento conferito dalla Scuola di Parma il personale «dei ruoli metropolitani» è collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito. 23. Il successivo comma 11 dispone che al medesimo personale è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I «tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari»; tale retribuzione non è conservata all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. 24. Secondo l'articolo 23 del d.m. nr. 138/2010 per il reclutamento del personale appartenente ai ruoli metropolitani si ricorre alla procedura di mobilità di cui al D.Lgs. nr. 165/2001. Le procedure selettive sono disciplinate, con regolamento della Scuola, in conformità delle procedure di mobilità seguite dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] per la destinazione del personale docente ed amministrativo alle [OSCURATO:PERSONA]. 25. L'unica valutazione del personale è quella, disciplinata dall'articolo 21 del d.m. nr. 183/2010, effettuata ai fini del rinnovo o dell'interruzione anticipata dell'incarico biennale, con relazione del dirigente, previo parere del consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo Consiglio di amministrazione. 26. È dunque evidente la diversità del regime di impiego del personale della Scuola per l'Europa di Parma rispetto al personale dei ruoli PROC. nr. 24810/2017 RG metropolitani, che impedisce di considerare il servizio svolto dal personale docente presso la suddetta Scuola come periodo di prova ai fini della conferma in ruolo. 27. L'impossibilità di svolgere il periodo di prova ai sensi dell'articolo 437 D.Lgs. nr. 297/1994 presso la Scuola per l'Europa di Parma è, del resto, coerente con la diversità dei programmi di insegnamento e dei requisiti professionali richiesti, in quanto, trattandosi di scuola europea accreditata, gli stessi sono conformi a quanto previsto nelle [OSCURATO:PERSONA]. 28. Né a sostegno della tesi di parte ricorrente sono utilmente invocabili l'articolo 1, comma 10, ultimo periodo, L. nr. 115/2009 e l'articolo 16, comma 3, d.m. nr. 183/2010: dette norme stabiliscono una mera «equiparazione» e non un'identità tra il servizio prestato presso la [OSCURATO:PERSONA] L' [OSCURATO:PERSONA] e quello prestato presso le scuole nazionali statali. 29. Il significato di tale equiparazione è chiarito dal successivo articolo 24 del regolamento, che, nel ribadire che la corresponsione della retribuzione presso la Scuola di Parma non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza, aggiunge che il periodo di servizio prestato presso la Scuola è riconosciuto ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 30. Non è prevista, invece, l'utilità di tale servizio ai fini dello svolgimento del periodo di prova; anzi, l'impossibilità per il personale «dei ruoli metropolitani» di svolgere il periodo di prova presso la [OSCURATO:PERSONA] L'EUROPA si ricava indirettamente dall'articolo 1, comma 10, della L. nr. 115/2009, a tenore del quale il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani collocato fuori ruolo per svolgere l'incarico conferito dalla Scuola per l'Europa di Parma «deve avere superato il periodo di prova». 31. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. 32. Le spese del presente giudizio di legittimità si compensano tra le parti per la novità della questione trattata. 33. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - PROC. nr. 24810/2017 RG della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore impo
Sentenza Cassazione n. 04148/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris