CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13562/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRASFERIMENTI IMMOBILIARIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 12763/2020ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12673/2020 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]elli Contarini, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi constudio in Roma, giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 16ottobre 2019, n. 7763/5/2019;Numero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 29 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dal Commissione tributaria regionaleper la Campania – sezione staccata di Salerno il 16 ottobre2019, n. 7763/5/2019, che, in controversia avente ad oggettol’impugnazione del silenzio – rifiuto dell’Agenzia delle Entratesulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso dell’impostadi registro liquidata nella misura di € 19.432,00 sullaconvenzione stipulata, ai sensi dell’art. 27 della legge 22ottobre 1971, n. 865, col Comune di Baronissi (SA) il 3 marzo2014, sulla base della determina resa dal responsabile delSettore Servizi del medesimo Comune l’11 novembre 2013, n.265, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto inassegnazione la proprietà dei lotti nn. 13 e 16 dell’area P.I.P.per una superficie complessiva di mq. 1.983 verso ilcorrispettivo di € 218.130,00, invocando la sopravvenienzadell’art. 20, comma 4-ter, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n. 164, con la modificato del comma 4 dell'art. 10 del d.lgs. 14marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, ha accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Salerno l’1 febbraio2017, n. 700/12/2017, con compensazione delle spesegiudiziali;2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha riformato ladecisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorsooriginario del contribuente sul presupposto che la norma oraNumero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026richiamata del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non potesseapplicarsi ex tunc – con la motivazione che l’art. 1, comma 58,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, essendo norma diinterpretazione autentica, potesse avere efficacia retroattiva.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 14 del r.d.16 marzo 1942, n. 262, 20, comma 4-ter, del d.l. 12 settembre2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164, e 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appelloche l’art. 20, comma 4-ter, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n. 164, fosse suscettibile di applicazione retroattiva al caso dispecie, in luogo dell’art. 10 del del d.lgs. 14 marzo 2011, n.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Come è noto, l’art. 10, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011,n. 23, aveva disposto la soppressione di «tutte le esenzioni ele agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali»con riguardo agli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietàdi beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di dirittireali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura esemplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione perpubblica utilità e i trasferimenti coattivi».1.3 In seguito, l’art. 20, comma 4-ter, del d.l. 12 settembre2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164, aveva novellato il testo del comma 4dell'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successiveNumero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026modificazioni, con l’aggiunta del periodo: «È altresì esclusa lasoppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarieriferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobilipubblici interessati da operazioni di permuta, dalle proceduredi cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivemodificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 601».1.4 Quest’ultima disposizione, al comma 2, disponeva che: «GliIII della legge indicata nel comma precedente [vale a dire,della legge 22 ottobre 1971, n. 865] e gli atti di concessionedel diritto di superficie sulle aree stesse sono soggettiall'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalleimposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni siapplicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree afavore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contrattirelativi all'attuazione dei programmi pubblici di ediliziaresidenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primocomma».1.5 Tuttavia, secondo l’esegesi di questa Corte, in tema diimposta di registro, le agevolazioni abrogate dall’art. 10,comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sono inapplicabiliai trasferimenti di proprietà a titolo oneroso ivi contemplati,ove realizzati dall’1 gennaio 2014 fino al loro ripristino (nellaNumero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026specie, per effetto dell’art. 20, comma 4-ter, del d.l. 12settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 novembre 2014, n. 164, con decorrenza dal 13settembre 2014), atteso che tali leggi non hanno naturainterpretativa, ma innovativa (arg. ex Cass., Sez. Trib., 23gennaio 2024, n. 2288).1.6 Né può trarsi argomento per la retroattività dellareintroduzione dell’agevolazione dall’art. 1, comma 58, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208 (secondo cui: «Ai sensidell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,l’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel sensoche l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalleimposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti ditrasferimento della proprietà delle aree previste al titolo IIIdella legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente daltitolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali»),giacché la portata interpretativa della suddetta norma attienesoltanto al titolo di acquisto della proprietà in capo agli entilocali.1.7 A tal fine, si rammenta che l’art. 3, comma 1, della legge27 luglio 2000, n. 212 (c.d. «Statuto del contribuente»), hasancito il principio generale per cui «le disposizioni tributarienon hanno effetto retroattivo».Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, in tema di efficacianel tempo delle norme tributarie, in base all'art. 3 della legge27 luglio 2000, n. 212 (c.d. «Statuto del contribuente»), ilquale ha codificato nella materia fiscale il principio generale diirretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizionisulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattivadelle medesime, salvo che questa sia espressamente prevista.Numero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026Peraltro, le disposizioni dello “Statuto del contribuente”costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede diapplicazione e interpretazione delle norme tributarie, ancheanteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbiermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rangosuperiore alla legge ordinaria (essendone, invero, ammessa lamodifica o la deroga, purché espressa e non a opera di leggispeciali), con la conseguenza che una previsione legislativa chesi ponga in contrasto con esse non è suscettibile didisapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questionedi legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni delloStatuto fungere direttamente da norme parametro dicostituzionalità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2020,n. 4411; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2020, n. 26668; Cass.,Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10010; Cass., Sez. Trib., 11dicembre 2025, n. 32357; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n.10400).È poi appena il caso di evidenziare che l'espressa previsione diretroattività sussiste quando sia, come nella specie,espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma,senza che sia necessario che tale disposizione sia anchequalificata come "regola di eccezionale retroattività" (Cass.,Sez. 6^-5, 20 maggio 2011, n. 11141; Cass., Sez. 5^, 18gennaio 2012, n. 636; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n.18436; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21802; Cass., Sez.Trib., 23 dicembre 2025, n. 33877).In ogni caso, è pacifico che la qualificazione di una disposizionedi legge come norma di interpretazione autentica - al di là delcarattere effettivamente interpretativo della previsione -esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre undeterminato significato a precedenti disposizioni di pari grado,Numero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorteanteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere,in applicazione del canone ermeneutico che imponeall’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati delprecetto legislativo, che la disposizione possa essere intesacome diretta ad imporre una determinata disciplina solo per ilfuturo (in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941;Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, nn. 18565, 18566, 18567,18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575,18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581 e 18582; daultime, tra le tante: Cass. Sez. Trib., 6 marzo 2024, n. 6094;Cass., Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14791).Infatti, il principio di irretroattività della legge, pur ricevendotutela espressa nella Costituzione in materia penale (art. 25,comma 2, Cost.), costituisce pur sempre un principiofondamentale di civiltà giuridica, che deve esseretendenzialmente preservato, in conformità al disposto dell'art.11 disp. prel. cod. civ. (da ultime: Corte Cost., 22 aprile 2022,n. 104; Corte Cost., 11 gennaio 2024, n. 4).Pertanto, al di fuori della materia penale, pur non essendoprecluso al legislatore di emanare norme retroattive, ènecessario che la retroattività trovi adeguata giustificazione sulpiano della ragionevolezza, «attraverso un puntualebilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato laprevisione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempopotenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della normaadottata» (Corte Cost., 12 aprile 2017, n. 73; Corte Cost., 9maggio 2019, n. 108; Corte Cost., 24 aprile 2020, n. 70; CorteCost., 10 marzo 2022, n. 61; Corte Cost., 22 aprile 2022, n.104).Numero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026In linea generale, i limiti richiamati dal giudice delle leggi atutela contro leggi retroattive sono quelli della ragionevolezzae della certezza dei rapporti preteriti, che sono alla base delprincipio di retroattività in quanto «costituisce un indubbiocardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini»(Corte Cost., 19 marzo 1990, n.155; Corte Cost., 10 giugno1993, n. 283). Tuttavia, occorre che la retroattività noncontrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti(Corte Cost., 9 febbraio 2011, n. 41; Corte Cost., 21 marzo2011, n. 93) e, pertanto, la Corte Costituzionale ha individuatouna serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggivalori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi «il rispettodel principio generale di ragionevolezza, che si riflette neldivieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; latutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti qualeprincipio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e lacertezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzionicostituzionalmente riservate al potere giudiziario» (CorteCost., 11 giugno 2010, n. 209; Corte Cost., 5 aprile 2012, n.78; Corte Cost., 29 maggio 2013, n. 103).In particolare, il giudice delle leggi ha già avuto modo diprecisare che la norma retroattiva non può tradirel’affidamento del privato, specie se maturato con ilconsolidamento di situazioni sostanziali, pur se la disposizioneretroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesapubblica o di far fronte ad evenienze eccezionali (Corte Cost.,13 ottobre 2000, n. 419; Corte Cost., 23 luglio 2002, n. 374;Corte Cost., 30 gennaio 2009, n. 24).Del tutto affini sono i principi in tema di leggi retroattivesviluppati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei DirittiNumero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell’Uomo, in riferimento all’art. 6 della CEDU. La Corte diStrasburgo, infatti, ha ripetutamente affermato, con specificoriguardo a leggi retroattive del nostro ordinamento, che in lineadi principio non è vietato al potere legislativo di stabilire inmateria civile una regolamentazione innovativa a portataretroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore, ma il principiodella preminenza del diritto e la nozione di processo equosanciti dall’art. 6 della CEDU, ostano, salvo che per motiviimperativi di interesse generale, all’ingerenza del poterelegislativo nell’amministrazione della giustizia al fine diinfluenzare l’esito giudiziario di una controversia (CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo - Grande Camera, 29 marzo2006, Scordino contro Italia; Corte Europea dei Dirittidell’Uomo, 10 giugno 2008, Bortesi contro Italia; CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo, 31 maggio 2011, Maggio controItalia; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 7 giugno 2011,Agrati contro Italia; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 14febbraio 2012, Arras contro Italia; Corte Europea dei Dirittidell’Uomo, 11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia; CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo, 30 gennaio 2020, Cicero e altricontro Italia).La Corte di Strasburgo ha altresì rimarcato che le circostanzeaddotte per giustificare misure retroattive devono essereintese in senso restrittivo (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,14 febbraio 2012, Arras contro Italia) e che il solo interessefinanziario dello Stato non consente di giustificare l’interventoretroattivo (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 11 aprile 2006,Cabourdin contro [OSCURATO:PERSONA]; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,9 gennaio 2007, Arnolin contro [OSCURATO:PERSONA]; Corte Europea deiDiritti dell’Uomo, 16 gennaio 2007, Chiesi S.A. contro [OSCURATO:PERSONA];Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 21 giugno 2007, ScannerNumero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026de l’[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; Corte Europea dei Dirittidell’Uomo, 25 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]).Viceversa, lo stato del giudizio e il grado di consolidamentodell’accertamento, l’imprevedibilità dell’intervento legislativo ela circostanza che lo Stato sia parte in senso stretto dellacontroversia, sono tutti elementi considerati dalla CorteEuropea per verificare se una legge retroattiva determini unaviolazione dell’art. 6 della CEDU (Corte Europea dei Dirittidell’Uomo, 23 ottobre 1997, [OSCURATO:PERSONA] BuildingSociety contro [OSCURATO:PERSONA]; Corte Europea dei Dirittidell’Uomo, 26 ottobre 1997, Papageorgiou contro [OSCURATO:PERSONA]; CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo, 27 maggio 2004, Ogis InstitutStanislas contro [OSCURATO:PERSONA]).Tali principi sono stati condivisi (seppure con qualchedistinguo) dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato lacorrispondenza tra principi costituzionali interni e quellicontenuti nella CEDU, precisando che i profili di illegittimitàcostituzionale devono essere esaminati in modo che l’art. 6CEDU, come applicato dalla giurisprudenza della Corte diStrasburgo, sia letto in rapporto alle altre disposizionicostituzionali, secondo gli orientamenti seguiti dallagiurisprudenza costituzionale in tema di efficacia delle normedella CEDU (Corte Cost., 5 aprile 2012, n. 78; Corte Cost., 4luglio 2013, n. 170; Corte Cost., 4 luglio 2014, n. 191; CorteCost., 30 gennaio 2018, n. 12).Pertanto, la disciplina di legge retroattiva può palesare la suaillegittimità sia per violazione dei principi di uguaglianza e diragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia per violazione dell’art.117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, inconsiderazione del pregiudizio arrecato alla tuteladell’affidamento legittimo e della certezza delle situazioniNumero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/2026giuridiche, in assenza di motivi imperativi di interesse generalecostituzionalmente rilevanti.Se ne può concludere che il legislatore – nel rispetto dell’art.25 Cost. – può emanare norme retroattive, anche diinterpretazione autentica, purché la retroattività troviadeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, dirittie beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti«motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della CEDU.Tali principi possono valere anche per la successione dellenorme tributarie di fonte regolamentare, in quanto diretteanch’esse a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad unnumero indeterminato di fattispecie, anche alla luce delcombinato disposto degli artt. 4 e 11 disp. prel. cod. civ., nonrilevando a tal fine l’eventuale disapplicabilità ope judicis percontrarietà a norme legislative, ai sensi dell’art. 7, comma 5,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sulla falsariga dell’art. 5della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E).Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizionedi legge pariordinata e non in sede di esercizio del potereregolamentare che è fonte normativa gerarchicamentesubordinata. Perciò, soltanto in presenza di una norma di leggeche a ciò abiliti, i regolamenti amministrativi, anche sub-statali,possono avere efficacia retroattiva (tra le tante: Cons. Stato,Sez. IV^, 11 aprile 2006, n. 2018; Cons. Stato, Sez. VI^, 9settembre 2008, n. 4301; Cons. Stato, Sez. VI^, 11 novembre2008, n. 5623; Cons. Stato, Sez. IV^, 28 marzo 2011, n.1874; Cons. Stato, Sez. V^, 24 giugno 2011, n. 3815; Cons.Stato, Sez. V^, 30 giugno 2011, n. 3920; Cons. Stato, Sez. V,28 luglio 2014, n. 3995; Cons. Stato, Sez. IV^, 19 aprile 2022,n. 2915).Numero registro generale 12673/2020Numero sezionale 3683/2026Numero di raccolta generale 13562/2026Data pubblicazione 10/05/20261.8 Nella specie, non vi sono indici che inducano a qualificarel’art. 20, comma 4-ter, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n. 164, che si è limitata a reintrodurre nell’ordinamento taluneagevolazioni, senza alcuna volontà di cancellare gli effettiabrogativi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n.2. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania (ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.LA PRESIDENTEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]