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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 03731/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8917/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e diFesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via AdoLo Gandiglia n. 27 press9 lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicil.o eletto in Roma, via Orazio n. 31 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 426/37/13, depositata il 30 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania a:coglieva l'appello prop ,)sto da [OSCURATO:PERSONA], Anna e Mario salvati avverso la sen:enza n. 338/11/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamentc, e l'estratto di ruolo IVA 1995.

La CTR osse-vava in particolare che, avendo i contribuenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], dichiarate fallto, accettato l'eredità del medesimo con beneficio di inventa-io non potevano considerarsi ulteriormente deb:tori verso l'Erario, poiche l'intero attivo ereditario era stato assorbito dal passivo fallimentare e dalle correlative spese di procedura concorsuale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'agente della riscossione deducendo due motivi , poi illustrati con una memoria.

Resistono cc n controricorso i contribJenti.

Considerato che: Con il primo motivo -ex art. .36e, pr'mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lenuncia la viola;:ione,l'alsa applicazione dell'art. 19, d.lgs 546/1992, roiché la CTR ha deciso il merito della causa senza tuttavia considerwe che la stessa riguardava l'impugnazione di un atto, quale l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile.

La censura è fondata.

L'art. 12, co -nma 4 bis, dPR 602/11;73, come novellato dall'art. 3 bis, del decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 prevede che «L'estratto di ruolo non e' imougnabile.

Il ruoio e la cartella di pagamento che si assume invalida:mente notificata scnO suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'i;crizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articc lo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, li. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio ;008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un benericio nei rapporti con Lira pubblica amministrazione».

Pacifico che nel caso di specie non trovano applicazione le ipotesi di impugnabilità dell'estratto di ruo o espressamente previste dal novum normativo, va ribadito che «In tenia di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributahe; mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ( introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla

I. n. 215 del 2021) trova applicazione nei p-ocessi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tut:ela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionalle della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enLnciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)» (Sez.

J - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 - 02).

Non sussiste peraltro evidenza di alcun interesse dei controricorrenti ac una pronuncia nel meri ,:o sull'impugnato estratto di ruolo.

L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento del secondo (violazior e/falsa applicazione dell'art. 27, d.lgs 546/1992).

In conclusione, accolto il primo mo:ivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, a sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulterior accertamenti di fatto decidendo nel merito va respinto il ricorso ntroduttivo della lite.

Tenuto conto delle novità normativa e giurisprudenziale, le spese dell'intero processo possono essere compensate.

PQM La Corte, accoglie il primo motivo del rcorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo ne ll merito dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8917/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e diFesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via AdoLo Gandiglia n. 27 press9 lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicil.o eletto in Roma, via Orazio n. 31 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 426/37/13, depositata il 30 settembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania a:coglieva l'appello prop ,)sto da [OSCURATO:PERSONA], Anna e Mario salvati avverso la sen:enza n. 338/11/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamentc, e l'estratto di ruolo IVA 1995. La CTR osse-vava in particolare che, avendo i contribuenti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], dichiarate fallto, accettato l'eredità del medesimo con beneficio di inventa-io non potevano considerarsi ulteriormente deb:tori verso l'Erario, poiche l'intero attivo ereditario era stato assorbito dal passivo fallimentare e dalle correlative spese di procedura concorsuale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'agente della riscossione deducendo due motivi , poi illustrati con una memoria. Resistono cc n controricorso i contribJenti. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. .36e, pr'mo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lenuncia la viola;:ione,l'alsa applicazione dell'art. 19, d.lgs 546/1992, roiché la CTR ha deciso il merito della causa senza tuttavia considerwe che la stessa riguardava l'impugnazione di un atto, quale l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile. La censura è fondata. L'art. 12, co -nma 4 bis, dPR 602/11;73, come novellato dall'art. 3 bis, del decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 prevede che «L'estratto di ruolo non e' imougnabile. Il ruoio e la cartella di pagamento che si assume invalida:mente notificata scnO suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'i;crizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articc lo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, li. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio ;008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un benericio nei rapporti con Lira pubblica amministrazione». Pacifico che nel caso di specie non trovano applicazione le ipotesi di impugnabilità dell'estratto di ruo o espressamente previste dal novum normativo, va ribadito che «In tenia di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributahe; mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ( introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla I. n. 215 del 2021) trova applicazione nei p-ocessi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tut:ela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionalle della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enLnciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)» (Sez. J - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 - 02). Non sussiste peraltro evidenza di alcun interesse dei controricorrenti ac una pronuncia nel meri ,:o sull'impugnato estratto di ruolo. L'accoglimento del primo motivo implica l'assorbimento del secondo (violazior e/falsa applicazione dell'art. 27, d.lgs 546/1992). In conclusione, accolto il primo mo:ivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, a sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulterior accertamenti di fatto decidendo nel merito va respinto il ricorso ntroduttivo della lite. Tenuto conto delle novità normativa e giurisprudenziale, le spese dell'intero processo possono essere compensate. PQM La Corte, accoglie il primo motivo del rcorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo ne ll merito dichiara inammissibile il ricors
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