CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 28350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11986-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7 S.P.A., (già La [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 1087 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA], senza numero di R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 5701/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 8327/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.11.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale le aveva intimato di pagare all'INPGI somme per contributi omessi (oltre a relative sanzioni) in danno del giornalista [OSCURATO:PERSONA], assunto in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ritenuti dissimulare un rapporto di lavoro subordinato; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., n.q. di cessionaria del ramo d'azienda relativo all'impresa giornalistica già appartenuta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo sette motivi di censura; che altro ricorso per cassazione, anch'esso fondato su sette motivi di censura, è stato successivamente proposto nei confronti della medesima pronuncia da [OSCURATO:SOCIETA]., n.q. di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che l'INPGI ha resistito ad entrambe le impugnazioni con distinti controricorsi; che entrambe le ricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito acriticamente aderito alla decisione del primo giudice malgrado le specifiche censure dedotte e articolate nei motivi d'impugnazione del ricorso in appello; che, con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6°, Cost., 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per non avere la Corte territoriale illustrato l'iter logico seguito per addivenire alla decisione; che, con il terzo motivo, ci si duole di insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito pretermesso l'indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e comunque per averli indicati senza compierne alcuna approfondita disamina logico-giuridica; che, con il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche, 2697, 2729, 2222 e 2094 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale errato tanto nell'individuazione degli elementi sintomatici del rapporto di lavoro subordinato giornalistico quanto nella valutazione delle risultanze della prova documentale e testimoniale; che, con il quinto motivo, si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito omesso alcun esame critico del corredo probatorio acquisito in atti; che, con il sesto motivo, si lamenta violazione degli artt.1322, 1325, 1362-1371, 2222 e 2094 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di interpretare correttamente il tenore dei contratti precorsi tra l'azienda e il giornalista al fine di accertare la volontà ivi esplicitata; che, con il settimo motivo, ci si duole di violazione della legge n. 388/2000, per avere la Corte di merito escluso la diretta applicabilità del novellato regime sanzionatorio nei confronti degli enti previdenziali privatizzati, ritenendo altresì corretta la commisurazione delle sanzioni in relazione alla più grave ipotesi dell'evasione contributiva;che identiche censure sono state proposte nel ricorso successivo; che, con riguardo ai primi sei motivi del ricorso principale e del ricorso successivo, va premesso che i giudici territoriali, nel confermare la decisione di primo grado, hanno rilevato che "anche alla luce della lettura critica proposta dalle appellanti delle deposizioni rese in primo grado continua ad essere evidente che in concreto il giornalista era inserito stabilmente nell'organizzazione delle appellanti, occupandosi del casting della trasmissione Omnibus, della scelta degli ospiti, della documentazione per i conduttori, riunendo quotidianamente la redazione che presiedeva, assegnando ai singoli redattori le attività da svolgere, controllandoli nella progressione del lavoro, il tutto all'esito della individuazione delle linee delle tematiche del programma, determinate dal Piroso", già responsabile del programma televisivo; che i giudici hanno altresì evidenziato come "lo svolgimento del compito di coordinare la redazione quotidianamente e di fare da interfaccia con la direzione rendesse il Monti un costante elemento di snodo inserito nel processo di realizzazione del programma, con conseguente inserimento stabile e costante nel tessuto delle società"; che all'uopo è stato valorizzato "il pieno inserimento del Monti all'apice dell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro e con la preposizione in via stabile alla preparazione di rubriche fisse, nonché l'assoggettamento, in ultima analisi, del medesimo al potere decisionale e di controllo del responsabile [del] programma";che è stato inoltre considerato "che il primo giudice, con statuizione non toccata dai motivi di gravame, ha ritenuto che il Monti abbia svolto attività redazionale al di fuori di quanto previsto dall'oggetto dei contratti di collaborazione stipulati" inter partes; che, a fronte di tale accertamento in fatto (correttamente qualificato in termini di lavoro subordinato anche in relazione al costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui il diverso nomen iuris adoperato in sede di conclusione del contratto può rilevare solo se coerente con il comportamento successivo delle parti in sede di esecuzione del contratto stesso e in funzione del carattere attenuato del requisito della subordinazione che è proprio dell'attività giornalistica: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), risulta evidente come i primi sei motivi di gravame, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e di mancanza assoluta di motivazione e/o di sua insufficienza e contraddittorietà, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la vicenda per cui è causa, ponendo a presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti che li hanno originati; che, a tal riguardo, va ribadito che, anche prima della modifica apportata all'art. 360 n. 5 c.p.c. dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, cit., la censura di vizio di motivazione non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, né per suo tramite si , può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (così, tra le più recenti, Cass. n. 7916 del 2017); che i primi sei motivi del ricorso principale e del ricorso successivo vanno pertanto dichiarati inammissibili, a tanto appunto dovendo pervenirsi ogni qualvolta, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, si miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così, da ult., Cass. S.U. n. 34476 del 2019); che il settimo motivo del ricorso principale e del ricorso successivo sono invece infondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116, I. n. 388/2000, non si applica automaticamente all'INPGI, potendo l'Istituto adottare, al fine di assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale e fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76, I. n. 388/2000, cit., di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, di talché il nuovo regime sanzionatorio non è applicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'Istituto medesimo (così da ult. Cass. n. 838 del 2016, sulla scorta di Cass. nn. 12208 e 12210 del 2011);che i ricorsi, pertanto, vanno rigettati, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del processo di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità in favore dell'INPGI, che si liquidano in C 6.200,00, di cui C 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti ricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q