CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23469/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-avverso la sentenza n. 3348/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/11/2023 R.G.N. 448/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7230/20241. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma dellaN umero sezionale 2743/2026Numero di raccolta generale 23469/2026sentenza del giudice di prime cure emessa in sede diData pubblicazione 17/07/2026opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., ha accertato il debitodi complessivi euro 293.293,64 (per indennità commisurata allaretribuzione) della società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dellavoratore [OSCURATO:PERSONA], licenziato illegittimamente il28.4.1997, come accertato dalla sentenza n. 5813/2002 delTribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] passata in giudicato.2. La Corte territoriale – nominato consulente tecnico contabileal fine di quantificare le somme portate dal titolo esecutivo – haevidenziato che dovevano tenersi in considerazione lecircostanze modificative/estintive dedotte dalla società everificatesi successivamente alla pronunzia del titolo azionato eprecedentemente alla notifica del precetto quali la cessazionedell’attività del datore di lavoro nel dicembre 2005 e i duepagamenti intervenuti medio tempore, circostanze ritenuteprovate dai giudici di merito.3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha propostoricorso affidato a tre motivi. La società resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed il terzo motivo di ricorso si deduce omessoesame di fatti decisivi nonché violazione e falsa applicazionedegli artt. 2112, 1218 , 1256, 2897 c.c. e 112, 116 c.p.c.avendo, la Corte distrettuale, considerato - al fine di accertarela cessazione dell’attività di impresa (nel dicembre 2005) -solamente la produzione documentale versata in giudizio dallasocietà, trascurando vari atti quali la visura camerale, unacartella esattoriale di pagamento dei contributi per gli anniNumero registro generale 7230/2024Numero sezionale 2743/20262002-2008 e la relativa istanza di rateizzazione, eccN.,u mteuro tdti era ccolta generale 23469/2026Data pubblicazione 17/07/2026prove che dimostrano la prosecuzione dell’attività oltre l’anno2005, e, comunque, l’insussistenza di una causa di impossibilitàsopravvenuta della prestazione.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 167, 324 c.p.c., 2909 c.c., 24 e 111Cost., (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la società eradecaduta dalla possibilità di dedurre la cessata attività diimpresa (del 2005) quale impossibilità sopravvenutaall’adempimento del debito retributivo, trattandosi di eccezionein senso stretto che doveva essere proposta, a pena didecadenza, nel giudizio avente ad oggetto la legittimità dellicenziamento e concluso (con la conferma della sentenza delTribunale n. 3813/2002) solamente nel 2011, con il rigetto delricorso in sede di legittimità, considerato che il giudicato copreil dedotto e il deducibile.2.1. Il secondo motivo, che deve essere esaminatopreliminarmente per pregiudizialità logico-giuridica, è fondato.2.2. Questa Corte ha affermato che, nell’ambito delprocedimento di opposizione all'esecuzione promossa in base atitolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono esserededotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi primadella maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative,nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di taletitolo (Cass. n. 3716/2020 ed ivi numerosi precedenti conformicitati).2.3. In applicazione di tale principio, l'impossibilitàsopravvenuta indicata dalla società (ossia la cessazionedell’attività di impresa a dicembre 2005) avrebbe potuto edovuto trovare soluzione mediante l'impugnazione delNumero registro generale 7230/2024provvedimento costituente titolo esecutivo, non potendo inveceN umero sezionale 2743/2026Numero di raccolta generale 23469/2026in alcun caso trovare spazio in sede di opposizioneData pubblicazione 17/07/2026all'esecuzione: in particolare, risulta che la sentenza di primogrado, n. 5813/2002 del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], èstata impugnata dalla società e che l’appello è stato rigettatocon sentenza n. 4924/2008. Il fatto modificativodell’obbligazione datoriale (intervenuto nel 2005) doveva,pertanto, essere allegato in grado di appello, conclusosinell’anno 2008, trattandosi di fatto sopravvenuto dopo lachiusura del giudizio di primo grado per il quale, dunque, nonoperava il divieto di nova ex artt. 345 e 437 c.p.c. (cfr. in temaCass. n. 11795/2003).2.4. La Corte di appello ha erroneamente applicato il principiodi diritto innanzi enunciato, principio che il Collegio ritiene diconfermare, prendendo in considerazione – ai fini dellaquantificazione del credito vantato dal lavoratore – un fattoimpeditivo (la cessazione dell’attività di impresa nell’anno 2005)che doveva essere allegato nel corso del giudizio di cognizione(per la formazione del titolo esecutivo) e la cui deduzione era,invece, preclusa nell’ambito del procedimento di opposizioneall'esecuzione.3. Il primo ed il terzo motivo che attengono alla prova del fattoimpeditivo sono assorbiti.4. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto,assorbiti il primo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primoed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diNumero registro generale 7230/2024Numero sezionale 2743/2026appello di Napoli, in diversa composizione, anche Npumeerro dli ara ccolta generale 23469/2026Data pubblicazione 17/07/2026liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]