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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30736/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053P1VK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 6 novembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 2 aprile 2024, ha ridotto a mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], riteMuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.; fatti commessi in Torino il 17 ottobre 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, la differente qualità delle sostanze illecitamente detenute (non solo 0,45 grammi di eroina, ma due involucri di cocaina e due di crack), elemento legittimamente ritenuto ostativo alla configurabilità dell'attenuante invocata, e ciò senza considerare che l'imputato, ingerendo gli ovuli, si è anche sentito male.

Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'11 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053P1VK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 6 novembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 2 aprile 2024, ha ridotto a mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], riteMuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.; fatti commessi in Torino il 17 ottobre 2023. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, la differente qualità delle sostanze illecitamente detenute (non solo 0,45 grammi di eroina, ma due involucri di cocaina e due di crack), elemento legittimamente ritenuto ostativo alla configurabilità dell'attenuante invocata, e ciò senza considerare che l'imputato, ingerendo gli ovuli, si è anche sentito male. Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'11 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 30736/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris