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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00999/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, previa assoluzione dal fatto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in anni due, mesi dieci di reclusione ed C 900 di multa la pena inflitta per i residui episodi di falso nummario; Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, propone doglianze in fatto e prive di reale confronto critico con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, è manifestamente infondato poiché: nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 2 e 3); la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, previa assoluzione dal fatto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in anni due, mesi dieci di reclusione ed C 900 di multa la pena inflitta per i residui episodi di falso nummario; Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, propone doglianze in fatto e prive di reale confronto critico con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, è manifestamente infondato poiché: nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 2 e 3); la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 00999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris