Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12277/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 15 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Trani, all'esito del giudizio abbreviato, il 16 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di detenzione a fine di spaccio di cocaina, fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 13 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con la riduzione per il rito, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, avendo, a suo avviso, illegittimamente ed erroneamente la Corte territoriale riconosciuto l'imputato responsabile del reato contestato pur in mancanza di prove in tal senso. 3.11 ricorso è, con ogni evidenza, manifestamente infondato: rispetto alla decisione impugnata il ricorso, infatti prospetta, una deduzione del tutto aspecifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Ciò che manca, infatti, è l'effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che alle pp. 2-3 spiega - non illogicamente né incongruamente - le ragioni dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 15 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Trani, all'esito del giudizio abbreviato, il 16 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di detenzione a fine di spaccio di cocaina, fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 13 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con la riduzione per il rito, alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, avendo, a suo avviso, illegittimamente ed erroneamente la Corte territoriale riconosciuto l'imputato responsabile del reato contestato pur in mancanza di prove in tal senso. 3.11 ricorso è, con ogni evidenza, manifestamente infondato: rispetto alla decisione impugnata il ricorso, infatti prospetta, una deduzione del tutto aspecifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Ciò che manca, infatti, è l'effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che alle pp. 2-3 spiega - non illogicamente né incongruamente - le ragioni dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 12277/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris