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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 19887/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sulricorso 1207 /20 17 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13/A (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81P03 H501D) , rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52L07 ; tele[OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzo di posta elettronica certificata:[OSCURATO:EMAIL] ) ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 5427/37 / 20 1 6 emessa d a l la CTR Lazio in data Avviso liquidazione imposta di registro – Definizione agevolata 15/06/2016e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di venditori di un terreno agricolo, impugnavano la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva accolto parzialmente (fissando il valore della compravendita al minor importo di euro 70.000,00) il ricorso da essi proposto avverso un avviso di liquidazione per imposte di registro (aumentando il valore della compravendita da euro 30.000,00 dichiarati ad euro 102.795,20) ed ipocatastali relative all’anno 2010, sostenendo che vi era stato un uso apodittico dei dati OMI e che i giudici di primo grado non avevano tenuto conto dell’interclusione del fondo, dell’accesso solo tramite strada non asfaltata e della mancanza di corrente elettrica.

Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso altra sentenza della CTP di Roma che aveva accolto analogo ricorso proposto dal coobbligato acquirente, [OSCURATO:PERSONA].

2. La CTR del Lazio, riuniti i ricorsi, rigettava il gravame dei contribuenti ed accoglieva quello dell’Agenzia, affermando che le perizie di parte privata non erano idonee ad inficiare le operazioni di verifica effettuate dall’amministrazione finanziaria e che non era condivisibile la decisione di primo grado perché non aveva tenuto nel debito conto le valutazioni OMI.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di mancanza della facoltà di stare in giudizio per conto dell’Agenzia del funzionario delegato alla sottoscrizione dell’appello (dott. [OSCURATO:PERSONA]), non risultando la delega a stare in giudizio allegata al fascicolo dell’appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 274 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR riunito i due appelli (l’uno promosso dai venditori e l’altro instaurato dall’Agenzia), nonostante i relativi giudizi di primo grado avessero avuto esiti addirittura opposti (nel senso del rigetto, quello proposto dagli acquirenti, e dell’accoglimento, quello da lui promosso).

3. Con il terzo motivo il ricorrente rileva la violazione ed errata applicazione dell’art. 36 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR adottato un dispositivo contraddittorio, da un lato rigettando l’appello dei signori Tesi ed Ettori e, dall’altro, accogliendo quello dell’Agenzia delle Entrate.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 51, comma 3, d.PR. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia aveva del tutto omesso di fareriferimento ai trasferimenti di beni similari non anteriori al triennio per la rideterminazione di valore dell’atto di acquisto del terreno.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il terreno oggetto di compravendita era incolto, non produttivo a fini agricoli da almeno cinque anni e non residenziale.

6. Con nota del 9.5.2025, il ricorrente, premesso che: - in data 29/05/2019 aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 2, lett. b), e 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136; - in data 2/12/2020 aveva chiesto la sospensione del suddetto processo essendo sua intenzione di avvalersi della sanatoria, producendo ricevuta dell’istanza di adesione alla procedura e dei versamenti degli importi dovuti al fine di estendere la sospensione almeno fino al 31 dicembre 2020; ha regolarmente pagato tutti i versamenti dovuti, come da mod.

F24 allegato; tanto dedotto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del procedimento, essendo cessata la materia del contendere.

Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.

Nel caso di specie, non si pone il problema di stabilire se si possa dichiarare estinto il giudizio in presenza del solo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda, avendo il contribuente idoneamente dimostrato l'effettivo perfezionamento della definizione attraverso la produzione della documentazione attestante i pagamenti integrali effettuati.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del12/10/2018).

P.Q.M Dichiara estintoil ricorso; spese a carico della parte c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso 1207 /20 17 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13/A (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81P03 H501D) , rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52L07 ; tele[OSCURATO:TELEFONO] ; indirizzo di posta elettronica certificata:[OSCURATO:EMAIL] ) ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 5427/37 / 20 1 6 emessa d a l la CTR Lazio in data Avviso liquidazione imposta di registro – Definizione agevolata 15/06/2016e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di venditori di un terreno agricolo, impugnavano la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva accolto parzialmente (fissando il valore della compravendita al minor importo di euro 70.000,00) il ricorso da essi proposto avverso un avviso di liquidazione per imposte di registro (aumentando il valore della compravendita da euro 30.000,00 dichiarati ad euro 102.795,20) ed ipocatastali relative all’anno 2010, sostenendo che vi era stato un uso apodittico dei dati OMI e che i giudici di primo grado non avevano tenuto conto dell’interclusione del fondo, dell’accesso solo tramite strada non asfaltata e della mancanza di corrente elettrica. Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso altra sentenza della CTP di Roma che aveva accolto analogo ricorso proposto dal coobbligato acquirente, [OSCURATO:PERSONA]. 2. La CTR del Lazio, riuniti i ricorsi, rigettava il gravame dei contribuenti ed accoglieva quello dell’Agenzia, affermando che le perizie di parte privata non erano idonee ad inficiare le operazioni di verifica effettuate dall’amministrazione finanziaria e che non era condivisibile la decisione di primo grado perché non aveva tenuto nel debito conto le valutazioni OMI. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di mancanza della facoltà di stare in giudizio per conto dell’Agenzia del funzionario delegato alla sottoscrizione dell’appello (dott. [OSCURATO:PERSONA]), non risultando la delega a stare in giudizio allegata al fascicolo dell’appello. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 274 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR riunito i due appelli (l’uno promosso dai venditori e l’altro instaurato dall’Agenzia), nonostante i relativi giudizi di primo grado avessero avuto esiti addirittura opposti (nel senso del rigetto, quello proposto dagli acquirenti, e dell’accoglimento, quello da lui promosso). 3. Con il terzo motivo il ricorrente rileva la violazione ed errata applicazione dell’art. 36 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR adottato un dispositivo contraddittorio, da un lato rigettando l’appello dei signori Tesi ed Ettori e, dall’altro, accogliendo quello dell’Agenzia delle Entrate. 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 51, comma 3, d.PR. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia aveva del tutto omesso di fareriferimento ai trasferimenti di beni similari non anteriori al triennio per la rideterminazione di valore dell’atto di acquisto del terreno. 5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il terreno oggetto di compravendita era incolto, non produttivo a fini agricoli da almeno cinque anni e non residenziale. 6. Con nota del 9.5.2025, il ricorrente, premesso che: - in data 29/05/2019 aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 2, lett. b), e 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136; - in data 2/12/2020 aveva chiesto la sospensione del suddetto processo essendo sua intenzione di avvalersi della sanatoria, producendo ricevuta dell’istanza di adesione alla procedura e dei versamenti degli importi dovuti al fine di estendere la sospensione almeno fino al 31 dicembre 2020; ha regolarmente pagato tutti i versamenti dovuti, come da mod. F24 allegato; tanto dedotto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del procedimento, essendo cessata la materia del contendere. Ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Nel caso di specie, non si pone il problema di stabilire se si possa dichiarare estinto il giudizio in presenza del solo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda, avendo il contribuente idoneamente dimostrato l'effettivo perfezionamento della definizione attraverso la produzione della documentazione attestante i pagamenti integrali effettuati. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del12/10/2018). P.Q.M Dichiara estintoil ricorso; spese a carico della parte c
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