CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 32759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] convalidava il provvedimento imposto a [OSCURATO:PERSONA] dal questore di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 febbraio 2023, notificato il 13 febbraio 2023, con il quale, nell'inibire per anni 6 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive (c.d. "DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente per anni cinque presso la Questura di Genova trenta minuti prima dell'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla compagine Genoa CFC. 2. Avverso tale ordinanza l'imptAato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione; in particolare: 2.1. Difetto di motivazione in relazione alle memorie difensive, depositate all'attenzione del GIP nei termini di cui all'articolo sei della legge 401/1989 e le cui doglianze (con particolare riferimento alla mancata «individualizzazione» dei profili di responsabilità) non sarebbero state prese in considerazione nel provvedimento di convalida; 2.2. violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 401/1989 e dell'articolo 178 lettera c) del codice di procedura penale sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con efficacia assorbente sul secondo. La Corte ha stabilito che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione priva di qualsivoglia riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli, Rv. 247174 - 01); tale principio, come chiarito nella menzionata pronuncia, trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Tuttavia, la Corte ha anche precisato che «l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza. (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, Bertozzi, n.m.; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900 — 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251330)». Nel caso di specie, a pagina 3 del provvedimento impugnato il giudice dà atto di avere letto la memoria difensiva presentata nell'interesse del Barrios. Le motivazioni dell'ordinanza del G.I.P., lette in connessione con il provvedimento del questore, consentono di risalire agevolmente alle ragioni che hanno determinato la misura all'obbligo di presentazione in Questura, all'opportunità delle modalità di presentazione ed alle ragioni di necessità ed urgenza della adozione della misura stessa, così superando le censure proposte dal sottoposto alla misura. Tuttavia, pur avendo dato formalmente atto di aver preso visione della memoria difensiva, il provvedimento, in motivazione, non mostra in alcun punto di aver valutato criticamente i suoi contenuti. Ciò vale, su tutti, in riferimento alla asserita mancanza di individualizzazione della responsabilità del ricorrente per un possesso «di gruppo» degli artifizi pirotecnici rinvenuti sul pullmino. Sul punto, se la giurisprudenza della Corte ritiene in linea di principio sufficiente una disponibilità «collettiva» degli arnesi di cui all'art. 6-ter I. 401/1989 (Sez. 3, n. 46981 del 24/05/2018, Rv. 273957 - 01: «in tema di divieto di accedere a manifestazioni sportive, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il possesso di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, che integra il reato previsto dall'art. 6- ter della medesima legge, potendo giustificare l'adozione del provvedimento, dev'essere inteso non come titolarità individuale, ma come mera disponibilità di tali strumenti»), tale aspetto non è stato oggetto di alcuna motivazione, risultando pertanto fondata la doglianza proposta. Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio, limitatatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvediment