CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06308/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e il secondo anche per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 21 dicembre 2017. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA].") e [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] LTD" e della "E.P. Publicite SA", società beneficiarie delle distrazioni, nonché nella qualità di amministratore di fatto della fallita) avrebbero distratto la totalità del patrimonio aziendale, costituito da «due concessioni radiofoniche e dai relativi componenti». Tale operazione sarebbe stata realizzata mediante due atti, stipulati a un giorno di distanza l'uno dall'altro. Con atto del 29 dicembre 2015, le concessioni erano state conferite alla società di diritto inglese "[OSCURATO:PERSONA] LTD", per un valore pari a euro 229.354,80 (ossia la metà del prezzo corrisposto per l'acquisto dieci anni prima), valore per il quale erano state emesse e assegnate alla "[OSCURATO:SOCIETA]." n. 169.057 quote della società conferitaria. Con atto del 30 dicembre 2015, le quote societarie assegnate alla fallita erano state poi conferite alla "E.P. Publicite SA", senza alcun versamento di corrispettivo, ma attraverso la fittizia compensazione del prezzo con una parte delle erogazioni che la "E.P. Publicite SA" aveva nel tempo fatto alla "[OSCURATO:SOCIETA].", quali versamenti in conto capitale. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe tenuto la contabilità della fallita in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del reale patrimonio della società, in particolare non registrando il contratto di cessione delle concessioni radiofoniche e non consegnando al curatore la documentazione relativa ai crediti della società, così impedendogli di verificarne l'effettività e la recuperabilità. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo (indicato nel ricorso con il n. 2), deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione, non considerando che l'operazione contestata era stata realizzata in un contesto di assoluta buona fede, sorretta dalla convinzione dell'imminente liquidazione dell'indennizzo riconosciuto alla società dal MISE (con determina del 5 ottobre 2015) per la dismissione del canale 69. Tale provvedimento avrebbe ingenerato nei vertici societari la certezza di un rilevante afflusso di liquidità, tanto da indurre l'amministratore a emettere fattura verso il Ministero e a pianificare operazioni volte al riequilibrio finanziario e al rilancio aziendale. In tale prospettiva, si collocherebbe la cessione contestata, che non avrebbe arrecato nessun danno patrimoniale alla società e che, al contrario, avrebbe consentito un miglioramento del risultato dell'esercizio 2015, attraverso il realizzo di una plusvalenza scaturente dalla valutazione delle due concessioni radiofoniche cedute ad un prezzo superiore rispetto al loro valore nonché «l'eliminazione di un debito sociale di A.T.I. di euro 1.432.480,71 (valore effettivo delle azioni [OSCURATO:PERSONA] ricevute in corrispettivo da A.T.I. e cedute a "E.P. Publicite SA"), da considerarsi quindi l'effettivo valore dei cespiti ceduti». Con riferimento, alla bancarotta documentale (contestata al solo [OSCURATO:PERSONA]), i ricorrenti sostengono che, nella motivazione del provvedimento impugnato, non si rinverrebbe «alcun elemento da cui poter desumere il rafforzato dolo specifico di voler arrecare pregiudizio ai creditori o di procurarsi un ingiusto profitto». 2.2. Con un secondo motivo (indicato nel ricorso con il n. 3), deducono il vizio di motivazione, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. Sostengono che la Corte di appello, a fronte di specifiche e articolate censure, si sarebbe limitata a un generico richiamo per relationem alla decisione di primo grado, senza fornire risposte puntuali ai motivi devoluti. La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe illogica e contraddittoria, avendo desunto la sussistenza del dolo da circostanze sopravvenute, quali gli esiti giudiziari successivi all'atto di disposizione, non conosciuti dagli imputati al momento della realizzazione dell'operazione. La Corte territoriale avrebbe ignorato la ricostruzione cronologica degli eventi e avrebbe omesso di valutare prove decisive, quali le testimonianze dei legali e di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito della crisi del settore radiofonico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso ck#rnuta-4"-vo 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. in sostanza, --, l'assenza del dolo in capo agli imputati, che avrebbero realizzato l'operazione in buona fede, facendo affidamento su un contesto favorevole per la società, ingenerato dalla previsione di un rilevante afflusso di liquidità proveniente dall'indennizzo riconosciuto alla società dal MISE. La stessa natura obiettiva dell'operazione, peraltro, non avrebbe arrecato nessun danno patrimoniale alla società. Il motivo è meramente reiterativo, non essendosi i ricorrenti minimamente confrontati con le argomentazioni spese dai giudici di merito su tali questioni (cfr.pagine 19 e ss. della sentenza impugnata), poste dalla difesa già in primo grado e poi reiterate con il gravame. La Corte territoriale, con riferimento al presunto contesto favorevole per la società al momento della realizzazione dell'operazione, ha evidenziato che la A.T.I., nel 2015, era già in stato di dissesto, indicando in maniera precisa gli elementi dai quali emergeva tale stato: debiti erariali; debiti verso i fornitori; revoca dei fidi; sfratto per morosità (cfr. pagine 21 e s. della sentenza impugnata). Stato di dissesto che era stato pienamente riconosciuto anche dal giudice civile, che aveva accolto l'azione pauliana. La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che scarsa rilevanza andava riconosciuta alla determina del MISE, «tanto enfatizzata per fondare la buona fede dei [OSCURATO:PERSONA]», atteso che la disattivazione del canale 69 risaliva al 2011 e la sua attivazione non era stata mai autorizzata. Come precisato anche dal Consiglio di Stato, «l'atto non valeva per fondare alcun diritto, consistendo in un mero accantonamento in corso di lite». L'esito del giudizio amministrativo era scontato e non era stato «l'epilogo inopinato e imprevedibile di un controverso giudizio contenzioso». I ricorrenti non si confrontano effettivamente con tali argomentazioni, spiegandone e dimostrandone l'eventuale infondatezza. Così come non si sono minimamente confrontati con le argomentazioni spese dai giudici di merito, con riferimento alla natura distrattiva dell'operazione. La Corte territoriale, al riguardo, ha chiarito che già il primo atto, con il quale le concessioni radiofoniche erano state trasferite alla [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo notevolmente inferiore al loro reale valore (cfr. pagine 20 e ss. della sentenza di primo grado), aveva natura intrinsecamente distrattiva. Con il secondo atto, con il quale (il giorno successivo al primo atto) il corrispettivo del trasferimento (costituito dalle quote della società conferitaria) era stato poi girato da A.T.I. alla E.P. Publicité s.a., si era determinato un ulteriore effetto depauperativo per la fallita. Il trasferimento, infatti, era avvenuto senza pagamento di corrispettivo, ma con una compensazione che riguardava versamenti in conto capitale, effettuati da E.P. Publicité s.a negli anni precedenti, per euro 1.584.484,70, versamenti che, nei bilanci pubblicati, erano sempre stati appostati tra le riserve del patrimonio netto. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che «si trattava di attivo intangibile, senza alcun diritto del socio alla restituzione, eppure la fallita aveva utilizzato la posta per giustificare contabilmente il trasferimento delle quote [OSCURATO:PERSONA] dalla controllante/acquirente alla controllata/venditrice». A seguito «della cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] da ATI alla E.P. Publicité s.a., infatti, quest'ultima, aveva compensato il proprio debito per il corrispettivo con parte dei versamenti in conto capitale». Si era trattato «di un depauperamento non consentito a favore di una parte correlata che non aveva alcun diritto alla restituzione prima dello scioglimento della società e nei limiti dell'attivo di liquidazione». I giudici di merito, infine, hanno posto in rilievo il fatto che le operazioni erano state realizzate in un periodo in cui la società si trovava già in una fase di evidente dissesto e avevano coinvolto società tutte riferibili ai [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo evidenziando alcuni dei principali indici di fraudolenza elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Quanto alla bancarotta documentale, va rilevato che le deduzioni dei ricorrenti non solo sono intrinsecamente generiche, ma anche errate in diritto. Invero, è stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale generica, il cui elemento soggettivo deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677). Per la sussistenza del dolo, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto alla prima deduzione, va rilevato che i ricorrenti si limitano genericamente a censurare il ricorso alla motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con l'atto di appello che non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale. Al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161). Va, peraltro, evidenziato che la Corte di appello, sebbene abbia fatto riferimento alla sentenza di primo grado per quel che riguarda la ricostruzione della vicenda, non ha comunque mancato di effettuare autonome valutazioni in ordine al giudizio di responsabilità e di rispondere in maniera specifica ai motivi di gravame (cfr. pagine 19 e ss. della sentenza impugnata). Quanto alla censura con la quale i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe desunto sussistenza del dolo da circostanze sopravvenute, quali gli esiti giudiziari successivi all'atto di disposizione, non conosciuti dagli imputati al momento della realizzazione dell'operazione, va rilevato che i giudici di merito si sono limitati a trarre conferma dell'assoluta infondatezza delle argomentazioni difensive dagli esiti dei giudizi in questione. Dunque, non hanno basato la loro decisione sul presupposto che gli imputati conoscessero gli esiti di tali giudizi, ma, dopo aver analizzato l'infondatezza delle argomentazioni difensive, hanno tratto conferma di tale valutazione dagli esiti dei giudizi civili e amministrativi. Nel resto, le censure mosse con il secondo motivo risultano completamente versate in fatto, atteso che i ricorrenti adducono alcune dichiarazioni rese dai testi a discarico per contestare genericamente la ricostruzione operata dai giudici di merito, senza evidenziare alcun travisamento di prova o vizi logici determinanti risultanti dal testo della sentenza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali