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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01809/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA],, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ribadendo le doglianze proposte. [OSCURATO:PERSONA] FAl'TO

1. Con sentenza emessa il 07/11/2019 la Corte di Appello di Ancona ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., per essersi impossessato di alimenti esposti sugli scaffali di un supermercato.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'articolo 54 cod. pen., in considerazione dell'oggetto della sottrazione (generi alimentari indispensabili per il nutrimento).

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 131 bis c.p., in quanto la causa di non punibilità è stata negata sulla base di un solo fatto di furto di lieve entità per il quale era già stata applicata la norma invocata, senza che tuttavia ricorra una abitualità del comportamento; l'offesa è di particolare tenuità, considerando il valore modestissimo della merce (31 euro), e la restituzione.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1, nr. 2 c.p., essendosi l'imputato limitato a nascondere la refurtiva nelle tasche della giacca, senza alcuna violenza sulle cose.

2.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione di legge non essendo stata rilevata la improcedibilità del reato essendo stata presentata la querela da soggetto non legittimato: [OSCURATO:PERSONA], infatti, era munito di una mera procura generale rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA], e non di una procura speciale ad hoc.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta il vizio della motivazione avendo la Corte di Appello operato un mero richiamo alle considerazioni espresse dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, e in quanto manifestamente infondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'invocata situazione di necessità è stata oggetto di mera deduzione, sfornita di qualsivoglia fondamento probatorio, e fondata esclusivamente sulla natura alimentare dei beni sottratti.

Nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione„ in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità dello stato di necessità con riferimento ad imputato che non aveva offerto alcuna indicazione concreta in ordine agli elementi necessari ad integrare la scriminante invocata).

In tema di cause di giustificazione, infatti, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art.530 cpv. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Rv. 253036, con riferimento ad una fattispecie nella quale l'imputato di occupazione illegittima di un immobile aveva indicato la sussistenza di uno stato di disagio abitativo, inidoneo a poter giustificare l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che l'esiguità del valore è istata valorizzata ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la causa di esclusione della punibilità è stata negata sul rilievo che l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti (anche mediante alias), ed ha già ottenuto il riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. in una precedente occasione concernente proprio il delitto di furto.

Sicché, non ricorrendo l'occasionalità della condotta, la motivazione della Corte territoriale appare immune da censure.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'imputazione ha contestato l'aggravante della violenza sulle cose descrivendo la condotta di 'privazione delle confezioni in cellophane', e la sentenza ha accertato che la rimozione della pellicola è avvenuta con un colltellino; sicché non sussistono elementi per escludere l'aggravante contestata ed accertata.

5. Ne consegue che anche il quarto motivo è inammissibile, essendo assorbito dalla considerazione della irrilevanza della legittimazione del querelante, atteso che, in considerazione dell'aggravante, il reato è procedibile d'ufficio.6.

Il quinto motivo, infine, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di Appello non ha operato alcun richiamo per relationem alla decisione di primo grado, avendo sviluppato ed espresso specifiche e dettagliate motivazioni per ciascuna delle censure sollevate, così pervenendo ad una valutazione di assoluta conformità rispetto alla decisione assunta dal Tribunale.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA],, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ribadendo le doglianze proposte. [OSCURATO:PERSONA] FAl'TO 1. Con sentenza emessa il 07/11/2019 la Corte di Appello di Ancona ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., per essersi impossessato di alimenti esposti sugli scaffali di un supermercato.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'articolo 54 cod. pen., in considerazione dell'oggetto della sottrazione (generi alimentari indispensabili per il nutrimento). 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 131 bis c.p., in quanto la causa di non punibilità è stata negata sulla base di un solo fatto di furto di lieve entità per il quale era già stata applicata la norma invocata, senza che tuttavia ricorra una abitualità del comportamento; l'offesa è di particolare tenuità, considerando il valore modestissimo della merce (31 euro), e la restituzione. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1, nr. 2 c.p., essendosi l'imputato limitato a nascondere la refurtiva nelle tasche della giacca, senza alcuna violenza sulle cose. 2.4. Con il quarto motivo eccepisce la violazione di legge non essendo stata rilevata la improcedibilità del reato essendo stata presentata la querela da soggetto non legittimato: [OSCURATO:PERSONA], infatti, era munito di una mera procura generale rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA], e non di una procura speciale ad hoc. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta il vizio della motivazione avendo la Corte di Appello operato un mero richiamo alle considerazioni espresse dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, e in quanto manifestamente infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'invocata situazione di necessità è stata oggetto di mera deduzione, sfornita di qualsivoglia fondamento probatorio, e fondata esclusivamente sulla natura alimentare dei beni sottratti. Nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione„ in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità dello stato di necessità con riferimento ad imputato che non aveva offerto alcuna indicazione concreta in ordine agli elementi necessari ad integrare la scriminante invocata). In tema di cause di giustificazione, infatti, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art.530 cpv. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Rv. 253036, con riferimento ad una fattispecie nella quale l'imputato di occupazione illegittima di un immobile aveva indicato la sussistenza di uno stato di disagio abitativo, inidoneo a poter giustificare l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che l'esiguità del valore è istata valorizzata ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la causa di esclusione della punibilità è stata negata sul rilievo che l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti (anche mediante alias), ed ha già ottenuto il riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. in una precedente occasione concernente proprio il delitto di furto. Sicché, non ricorrendo l'occasionalità della condotta, la motivazione della Corte territoriale appare immune da censure. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'imputazione ha contestato l'aggravante della violenza sulle cose descrivendo la condotta di 'privazione delle confezioni in cellophane', e la sentenza ha accertato che la rimozione della pellicola è avvenuta con un colltellino; sicché non sussistono elementi per escludere l'aggravante contestata ed accertata. 5. Ne consegue che anche il quarto motivo è inammissibile, essendo assorbito dalla considerazione della irrilevanza della legittimazione del querelante, atteso che, in considerazione dell'aggravante, il reato è procedibile d'ufficio.6. Il quinto motivo, infine, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di Appello non ha operato alcun richiamo per relationem alla decisione di primo grado, avendo sviluppato ed espresso specifiche e dettagliate motivazioni per ciascuna delle censure sollevate, così pervenendo ad una valutazione di assoluta conformità rispetto alla decisione assunta dal Tribunale. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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