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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 45243/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Alessandria ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Alessandria, che aveva assolto per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minaccia e lesioni personali commessi, secondo l'accusa, in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Le doglianze dell'appellante avevano riguardato la notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace, che era avvenuta con deposito in cancelleria invece che presso la residenza della persona offesa, ovvero presso il luogo di lavoro della medesima.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] lamentando la violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen..

La ricorrente ribadisce di essere stata residente, nel periodo interessato dalla notifica del decreto di citazione, in [OSCURATO:PERSONA], via Roma, n. 111/112, dove avrebbe dovuto essere notificato il decreto suddetto.

Invece, per mero disguido l'ufficiale postale aveva attestato la irreperibilità della destinataria all'indirizzo suddetto, sebbene tale luogo fosse ben noto ai carabinieri del posto, e nessun tentativo era stato fatto di rinnovare la notifica nel luogo di lavoro.

3. Con conclusioni trasmesse in via telematica in data 8 ottobre 2021 gli imputati hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali sostenute. [OSCURATO:PERSONA] A. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le notificazioni alla persona offesa vanno eseguite ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen., che prescrive l'osservanza dei criteri posti dall'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 cod. pen..

Ove la notifica non sia possibile nella maniera stabilita dalle norme suddette va effettuata nella cancelleria del giudice che procede.

Ciò significa che la notifica degli atti processuali va fatta nel luogo di residenza o, allorché ciò non sia possibile, nel luogo di dimora, ovvero ancora nel luogo di lavoro.

2. Nella specie la notifica è stata tentata prima nel luogo di residenza, indicato dalla ricorrente nell'atto di querela sia come residenza che come domicilio "ai fini della presente procedura"; risultata impossibile la notifica in tale luogo, per irreperibilità della destinataria, la notifica fu tentata in [OSCURATO:PERSONA], nel luogo (via Roma 112) che la ricorrente indica - nel ricorso a questa Corte - come sua residenza dell'epoca.

Risultata impossibile anche questa seconda notifica, per irreperibilità della destinataria, la notifica del decreto di citazione a giudizio fu effettuata, come previsto dalla legge, in cancelleria.

E' stata compiutamente rispettata, quindi, la procedura prevista dalle norme invocate in ricorso, a nulla rilevando che non sia stata tentata la notifica nel luogo di lavoro, giacché tale modalità di notificazione presuppone la conoscenza, da parte dell'Autorità che procede, del luogo suddetto: circostanza su cui nulla è dedotto in ricorso.

Né vale dedurre - per avallare l'ipotesi dell'errore del notificatore - che, nel periodo in considerazione, la ricorrente ospitava, nel luogo di residenza, la sorella Selda, sottoposta agli arresti domiciliari e og,getto delle attenzioni dei Carabinieri, tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura, atteso che non sono previste, per le persone offese, modalità di ricerca assimilabili a quelle che riguardano l'imputato.

Legittimamente, pertanto, non furono delegate ricerche ai carabinieri del posto, sicché l'eventuale conoscenza, avuta da questi ultimi, del luogo effettivo di residenza o di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] non rende illegittima la procedura seguita nella specie. 3 .Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La ricorrente va anche condannata alle spese legali sostenute dagli imputati, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dagli imputati, che liquida in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Alessandria ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Alessandria, che aveva assolto per insussistenza del fatto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minaccia e lesioni personali commessi, secondo l'accusa, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze dell'appellante avevano riguardato la notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace, che era avvenuta con deposito in cancelleria invece che presso la residenza della persona offesa, ovvero presso il luogo di lavoro della medesima. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] lamentando la violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. La ricorrente ribadisce di essere stata residente, nel periodo interessato dalla notifica del decreto di citazione, in [OSCURATO:PERSONA], via Roma, n. 111/112, dove avrebbe dovuto essere notificato il decreto suddetto. Invece, per mero disguido l'ufficiale postale aveva attestato la irreperibilità della destinataria all'indirizzo suddetto, sebbene tale luogo fosse ben noto ai carabinieri del posto, e nessun tentativo era stato fatto di rinnovare la notifica nel luogo di lavoro. 3. Con conclusioni trasmesse in via telematica in data 8 ottobre 2021 gli imputati hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali sostenute. [OSCURATO:PERSONA] A. Il ricorso è manifestamente infondato. Le notificazioni alla persona offesa vanno eseguite ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen., che prescrive l'osservanza dei criteri posti dall'art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 cod. pen.. Ove la notifica non sia possibile nella maniera stabilita dalle norme suddette va effettuata nella cancelleria del giudice che procede. Ciò significa che la notifica degli atti processuali va fatta nel luogo di residenza o, allorché ciò non sia possibile, nel luogo di dimora, ovvero ancora nel luogo di lavoro. 2. Nella specie la notifica è stata tentata prima nel luogo di residenza, indicato dalla ricorrente nell'atto di querela sia come residenza che come domicilio "ai fini della presente procedura"; risultata impossibile la notifica in tale luogo, per irreperibilità della destinataria, la notifica fu tentata in [OSCURATO:PERSONA], nel luogo (via Roma 112) che la ricorrente indica - nel ricorso a questa Corte - come sua residenza dell'epoca. Risultata impossibile anche questa seconda notifica, per irreperibilità della destinataria, la notifica del decreto di citazione a giudizio fu effettuata, come previsto dalla legge, in cancelleria. E' stata compiutamente rispettata, quindi, la procedura prevista dalle norme invocate in ricorso, a nulla rilevando che non sia stata tentata la notifica nel luogo di lavoro, giacché tale modalità di notificazione presuppone la conoscenza, da parte dell'Autorità che procede, del luogo suddetto: circostanza su cui nulla è dedotto in ricorso. Né vale dedurre - per avallare l'ipotesi dell'errore del notificatore - che, nel periodo in considerazione, la ricorrente ospitava, nel luogo di residenza, la sorella Selda, sottoposta agli arresti domiciliari e og,getto delle attenzioni dei Carabinieri, tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura, atteso che non sono previste, per le persone offese, modalità di ricerca assimilabili a quelle che riguardano l'imputato. Legittimamente, pertanto, non furono delegate ricerche ai carabinieri del posto, sicché l'eventuale conoscenza, avuta da questi ultimi, del luogo effettivo di residenza o di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] non rende illegittima la procedura seguita nella specie. 3 .Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La ricorrente va anche condannata alle spese legali sostenute dagli imputati, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dagli imputati, che liquida in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge. Così deciso il