CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da_ Nicola LORUSSO in relazione ai reati giudicati dalla sentenza: - Corte d'appello di Bari in data 23 settembre 2019, irrevocabile il 7 febbraio 2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Bari in data 28 maggio 2018, per il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. commesso dal 10 gennaio 2005 in permanenza; - Corte d'appello di Bari in data 16 febbraio 2018, irrevocabile il 13 settembre 2019, in riforma della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Bari in data 7 ottobre 2016, per i reati di estorsione aggravata e lesioni personali aggravate commessi in data 7 dicembre 2013. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha anzitutto evidenziato che l'originaria contestazione dell'estorsione giudicata con la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 16 febbraio 2018 conteneva anche la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), ma che detta aggravante è stata però esclusa dal giudice della cognizione, sicché deve ritenersi definitivamente accertato il difetto di qualunque legame finalistico, agevolativo o strumentale tra il reato associativo e quello di estorsione. Il giudice dell'esecuzione ha anche evidenziato che deve escludersi la sussistenza di un medesimo disegno criminoso in quanto l'illecita pretesa estorsiva è stata frutto di una decisione estemporanea, estranea alle finalità dell'organizzazione di comune appartenenza di tutti i concorrenti in tale episodio. 2. [OSCURATO:PERSONA] LORUSSO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione perché l'avvenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in relazione all'episodio estorsivo non costituisce ostacolo al riconoscimento della continuazione quando, come nel caso in esame, l'associazione criminale era appunto dedita alla commissione di detti reati, tant'è che l'aggravante è stata esclusa solo perché non ha influito, come puntualmente ha riferito la persona offesa, sulla commissione del reato. Del resto, il giudice dell'esecuzione ha esaminato solo parzialmente le prove dedotte dalla difesa poiché l'informativa della polizia giudiziaria allegata dalla difesa faceva riferimento proprio agli episodi estorsivi come indicativi dell'appartenenza di LORUSSO all'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Non erra il ricorrente nel criticare la decisione impugnata la' dove ha fatto leva sull'esclusione dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 dal reato di estorsione aggravata, giudicato con la seconda sentenza, per escludere in radice la possibilità di unificare detta condotta delittuosa con quella associativa giudicata con la prima sentenza. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che «la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non implica di per sé la partecipazione dell'autore all'associazione mafiosa, così come la sua ritenuta insussistenza non comporta l'automatica esclusione del soggetto dal reato associativo» (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271204), sicché deve escludersi qualsivoglia automatismo tra sussistenza dell'aggravante e partecipazione all'associazione. Sotto tale profilo, dunque, è errata la decisione del giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha fondato il rigetto della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. sull'esclusione della citata aggravante speciale. 3. Ciò non di meno, la decisione impugnata si poggia su una seconda argomentazione rispetto alla quale il ricorso è generico. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha, difatti, sottolineato che, sulla base della ricostruzione dell'episodio estorsivo per come emerge dalle sentenze di cognizione, la deliberazione di esso fu estemporanea e che mancava, in sostanza, una preventiva programmazione di detto reato al momento dell'adesione al programma associativo. Ciò, a ben vedere, è pienamente aderente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930). Il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che tale preventiva programmazione non è neppure dedotta dal condannato il quale si è limitato a evidenziare la esistenza di alcuni indici indicativi dell'identità criminosa. 3.2. Del resto, è inammissibile la deduzione circa il travisamento della prova poiché l'assunto difensivo della unicità del disegno criminoso non può certo fondarsi sulla disamina, come invece erroneamente pretende il ricorrente, di una pagina di una scheda informativa redatta dalla polizia giudiziaria: è viceversa necessario confrontarsi con le sentenze che hanno giudicato i reati per cui procede. È, d'altra parte, irrilevante che la polizia giudiziaria abbia indicato l'avvenuto arresto per l'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, di cui alla seconda sentenza, come indicativo dell'appartenenza all'associazione mafiosa di cui alla prima sentenza. L'avvenuta esclusione della citata aggravante, per un verso, e, dall'altra parte, l'accertata esistenza dell'associazione mafiosa con un generico programma di commissione di vari reati tra cui le estorsioni, escludono l'esistenza del necessario collegamento finalistico tra detti episodi, tanto è vero che, come già si è detto, dall'annotazione di polizia giudiziaria non si desume affatto la preventiva programmazione dell'episodio estorsivo nel progetto associativo. 3.3. Non è, dunque, configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programnnabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili e neppure programmati al momento iniziale dell'associazione stessa.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico