CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 1996
Cassazione n. 25060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/1988DERA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1996JOVANOVIC [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1994DURIC [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/08/1974avverso la sentenza del 3/02/2026 della CORTE d'APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con annullamento della sentenzasenza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], ad altrasezione, per l’ulteriore corso, nonché la inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5,e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], parzialmentemodificando la sentenza del Tribunale di Locri che aveva condannato le quattro ricorrenti,variamente imputate di truffa, ha escluso dal capo A, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],l’aggravante dell’approfittamento di circostanze tali da ostacolare la privata difesa dellapersona offesa, ed ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto.2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],lamentando la nullità della sentenza nei propri confronti per mancata citazione in appello emancata pronuncia sulla propria posizione processuale, ex art. 601 e 597 cod. proc. pen..2.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato,con atto unico, ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione.3. Inviando memoria con conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda ha chiesto l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con annullamento dellasentenza senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], adaltra sezione, per l’ulteriore corso, nonché la inammissibilità dei ricorsi proposti da DuricCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento, mentrequello delle coimputate è inammissibile per genericità del motivo addotto.2. In relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’accesso al fascicolo per l’esame degliAlessandro [OSCURATO:PERSONA]: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, daultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di rilevare, aconferma di quanto allegato, che, effettivamente, l’imputato, che pure aveva presentatoappello assieme alle coimputate, è stato ‘tenuto all’oscuro’ del processo d’appello, dato cheil suo nome non è stato incluso nel decreto di citazione di appello, che, a sua volta, non gli èstato notificato. L’imputato, pertanto, non è stato posto nella condizione di partecipare inalcuna forma al contraddittorio di appello; ciò nonostante, la sentenza è stata pronunciata(anche) nei suoi confronti, come si apprende inequivocabilmente dalla lettura del dispositivo,ove [OSCURATO:PERSONA] è menzionato, per esservi indicato quale destinatario della condannaalle spese.3. Si impone, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata, emessa inviolazione di una delle regole fondamentali del processo.Infatti, la citazione in appello dell’imputato costituisce l’incombente indispensabile alfine della corretta instaurazione del contraddittorio. La sua omissione, o la mancanza diprova della sua sussistenza, è motivo di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato,nullità sancita come insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento exart. 179, comma 1, cod. proc. pen. poiché relativa alla omessa citazione dell'imputato (Sez.6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561-01; ex multis, tra le non massimate, Sez. 2, n.17057 del 20/03/2026, Verardi). Da ciò, il necessario annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] peril giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso delle imputate, per contro, è inammissibile perché fondato su un motivogenerico. Per la modalità con cui esso è formulato, privo di qualsiasi riferimento al casoconcreto ed alla motivazione, esso è potenzialmente idoneo ad essere utilizzato perqualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifico e condannato all’inammissibilitàperché in violazione del disposto dell’art. 581, comma 1, lett. d), in relazione all'art. 591 lett.c) cod. proc. pen..All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favoredella cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e disponetrasmettersi gli atti alla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eJovanovic [OSCURATO:PERSONA] e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente