Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 33058/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano generici oltre che riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, non prese in esame dal ricorso che, disinteressandosi del contenuto della sentenza impugnata, omette di apprezzare la parte della decisione che: 1) ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non solo per la rilevata gravità del fatto (ex se adeguata per giustificare il mancato accoglimento del motivo), ma l'abitualità della condotta delittuosa in ragione dei plurimi precedenti; 2) ha ritenuto adeguata la pena (individuata appena al di sopra del minimo edittale) ed il bilanciamento operato tra aggravanti contestate e attenuanti generiche riconosciute (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano generici oltre che riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, non prese in esame dal ricorso che, disinteressandosi del contenuto della sentenza impugnata, omette di apprezzare la parte della decisione che: 1) ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non solo per la rilevata gravità del fatto (ex se adeguata per giustificare il mancato accoglimento del motivo), ma l'abitualità della condotta delittuosa in ragione dei plurimi precedenti; 2) ha ritenuto adeguata la pena (individuata appena al di sopra del minimo edittale) ed il bilanciamento operato tra aggravanti contestate e attenuanti generiche riconosciute (pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025