CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 41614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi affidati a distinti Difensori di fiducia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono assistiti dall'Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno) per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno il 13 gennaio 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai predetti imputati la pena concordata con il P.M. in relazione a fatti di droga (violazione degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); il Giudice ha anche disposto la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Il contenuto dei ricorsi è il seguente. 2.1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la mancata verifica circa la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la omessa specificazione nella sentenza impugnata dei criteri seguiti per l'aumento della pena in continuazione, richiamando al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancata dimostrazione della destinazione della detenzione di droga allo spaccio anziché al mero consumo personale. 2.3. Infine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunziano, a loro volta, mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed inoltre omesso controllo sulla qualificazione giuridica del fatto, erroneità ed illegittimità dell'aumento in continuazione, effettuato in maniera omnicomprensiva, senza specificare l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, operando così una qualificazione forfettaria, in violazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si duole anche della mancanza assoluta di motivazione della confisca, disposta in maniera omnicomprensiva, senza nemmeno specificare l'oggetto del provvedimento ablativo. Tutti i ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Il processo, originariamente fissato all'udienza del 18 maggio 2022 innanzi alla Sez. 7 della S.C., è stato con ordinanza restituito alla Sez. 4 e, quindi, fissato all'udienza del 22 settembre 2022. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 maggio 2022 ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale in relazione al trattamento sanzionatorio, agli aumenti per la continuazione ed alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono parzialmente fondati, nei limiti e per le ragioni di cui appresso; le ulteriori impugnazioni, invece, sono manifestamente infondate. 2. Ebbene, tutti i temi ulteriori rispetto a quello in tema di confisca (di cui si dirà sub n. 3) sono vistosamente aspecifici (lamentando in maniera meramente assertiva la violazione del 129 cod. proc. pen., la mancata verifica sulla qualificazione giuridica dei fatti e l'assenza di prova circa la destinazione allo spaccio della droga); quanto al tema della mancata specificazione degli aumenti in continuazione, trascura il ricorrente che non è ontologicamente compatibile con l'applicazione di pena su richiesta il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 (secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)»), poiché il rito speciale si fonda proprio su un accordo tra P.M. ed imputato, da delibarsi dal Giudice, accordo che ha ad oggetto il quantum di pena. 3. Fondato è invece il motivo in tema di confisca, che sé stata disposta nei seguenti, testuali ed integrali, termini: «va disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro con riguardo 'alle posizioni degli odierni imputati» (p., 18 della sentenza e dispositivo, p. 20): non si comprende, infatti, né che cosa sia stato sottoposto a misura ablativa né il perché dell'adozione della stessa. 4.Consegue la statuizione in dispositivo. Essendo, dunque, i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia sul punto al Tribunale di Salerno. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spere processuali e della somma di euro tremi