Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 23072/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3766/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, in quanto non dedotto fra i motivi di impugnazione in sede di appello; che il motivo attinente alla mancata disapplicazione della recidiva è generico, limitandosi a una mera enunciazione senza confronto con le valutazioni contenute nella sentenza impugnata, che fa riferimento alla "impressionante serie di gravi e anche specifici reati annotati nel certificato del casellario giudiziale"; che il motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'entità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); che, infine, deve rilevarsi che il reato non era prescritto alla data della impugnata sentenza e che sul punto il ricorso è manifestamente infondato; vi è stata una istanza di rinvio da parte del difensore, non giustificata da legittimo impedimento, che ha comportato la sospensione della prescrizione per l'intera durata del periodo (3 febbraio 2017-13 ottobre 2017); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Silvia_Giorgi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3766/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, in quanto non dedotto fra i motivi di impugnazione in sede di appello; che il motivo attinente alla mancata disapplicazione della recidiva è generico, limitandosi a una mera enunciazione senza confronto con le valutazioni contenute nella sentenza impugnata, che fa riferimento alla "impressionante serie di gravi e anche specifici reati annotati nel certificato del casellario giudiziale"; che il motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'entità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); che, infine, deve rilevarsi che il reato non era prescritto alla data della impugnata sentenza e che sul punto il ricorso è manifestamente infondato; vi è stata una istanza di rinvio da parte del difensore, non giustificata da legittimo impedimento, che ha comportato la sospensione della prescrizione per l'intera durata del periodo (3 febbraio 2017-13 ottobre 2017); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Silvia_Giorgi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23072/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris