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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 23019/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 30 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto, la precedente sentenza del giorno 1 giungo 2016 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 800 di multa avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che con esso la ricorrente si è limitata a censurare in modo aspecifico la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare quali elementi positivi alla concessione avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere estensore il Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 30 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto, la precedente sentenza del giorno 1 giungo 2016 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 800 di multa avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che con esso la ricorrente si è limitata a censurare in modo aspecifico la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare quali elementi positivi alla concessione avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 Il Consigliere estensore il Pre
Sentenza Cassazione n. 23019/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris