CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 33799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 07/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 10/06/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonché per bancarotta da operazioni dolose, ai sensi degli artt. 216, commi primo n. 1 e 2, comma secondo, 223, commi primo e secondo, quale amministratore unico dal 10/12/2008 della I.P.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del 04/03/2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto l'accordo tra il Ranalli ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], vero dominus della società, separatamente giudicato, risulta del tutto congetturale e non va al di là di quanto si verifica nel caso di nomine di amministratori formali in ambito societario, il che non dimostra affatto l'illiceità in re ipsa dell'accordo stesso, che non si evince affatto nel caso in esame, emergendo solo che il Ranalli era stato l'esecutore delle decisioni del [OSCURATO:PERSONA], a prescindere da ogni dimostrazione della consapevolezza, da parte dell'imputato, circa l'illiceità di dette decisioni; piuttosto, le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la motivazione della sentenza prodotta dalla difesa, relativa ad altra società, per vicende analoghe, dimostrano il contrario, specificandosi che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare l'irrevocabilità di tale sentenza; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla motivazione della Corte di merito in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità e del reato di cui all'art.223, comma 2, legge fallimentare in riferimento all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto il danno in relazione a tali operazioni non è stato valutato alla luce dei parametri della giurisprudenza di legittimità, bensì, erroneamente, con riguardo al danno diretto e concreto frutto delle operazioni dolose contestate all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. La sentenza impugnata ricorda come il primo giudice avesse affermato il ruolo di amministratore di diritto, mero prestanome, dell'imputato, desumendone la responsabilità dal fatto che egli fosse già inserito in altre società del [OSCURATO:PERSONA], e che non si fosse dimesso quando gli era apparso evidente che non ci fosse alcun lavoro da eseguire, nell'ambito della società fallita, avendo, anzi, continuato nella propria condotta anche dopo la dichiarazione di fallimento; inoltre, durante la gestione del Ranalli era stato chiesto un affidamento bancario previo sconto di fatture pacificamente false, ed al predetto era sicuramente riferibile la distrazione della vettura e la omessa consegna delle scritture al curatore. La Corte di merito, inoltre, ha aggiunto che, seppure il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il reale gestore della società, il comportamento complessivo dell'imputato, costellato da palesi inadempimenti formali, in riferimento alla tenuta della contabilità, oltre che all'omesso controllo in termini di richiesta di spiegazioni su ciò che andava di volta in volta a firmare, nell'arco di due anni, rende evidente che egli non fosse stato raggirato ed avesse condiviso pienamente l'intento criminoso del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato come il Ranalli non fosse in grado di capire, la Corte di merito le ha ritenute generiche ed irrilevanti in relazione alla individuazione della gestione effettiva della società, in quanto relative alla fase precedente, quella in cui si erano svolte le trattative per la cessione della società; quanto alla sentenza di assoluzione del Ranalli in relazione al ruolo di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte di merito ha rilevato come tale pronuncia, peraltro non irrevocabile, fosse relativa ad altra società, in una fase in cui, peraltro, l'imputato non rivestiva più la carica di amministratore di diritto della diversa società. La Corte territoriale ha poi aggiunto che la nomina del Ranalli aveva avuto natura strumentale, e allorquando l'imputato aveva accettato di divenire socio ed amministratore, egli aveva firmato anche delle cambiali per un importo considerevole, di cui non aveva la disponibilità, tanto è vero che vi era stato l'avallo del [OSCURATO:PERSONA], il quale si era dichiarato disponibile, in ogni caso, a pagare le quote, circostanze che rendono evidente come l'operazione in sé non fosse trasparente e come l'abdicazione dei poteri fosse stata pattuita ab origine, con condivisione dell'intento criminoso da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], peraltro, era stato diretto autore di condotte illecite, quanto alla bancarotta documentale, mentre per le operazioni basate su fatture false la sentenza impugnata chiarisce che solo una di tali fatture era stata emessa prima o a ridosso della nomina del Ranalli, mentre le fatture del 29/04/2009 e del 21/05/2009, quest'ultima di importo considerevole, erano state emesse alcuni mesi dopo la sua nomina; l'imputato, quindi, avrebbe dovuto sincerarsi della loro riconducibilità ad operazioni esistenti, posto che egli aveva appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che non vi erano cantieri attivi in quel periodo. Tanto premesso, va anzitutto chiarito come l'imputato abbia ricoperto la carica non per due anni, come asserito dalla sentenza impugnata, ma per poco più di un anno, essendo stato egli nominato - per come si evince dal capo di imputazione - in data 10/12/2008, a fronte del fallimento della società dichiarato il 04/03/2010. In secondo luogo, la sentenza impugnata ha operato in maniera congetturale, quanto alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato ed all'accordo tra il Ranalli ed il dominus della società fallita. Il detto provvedimento ha affermato, infatti, che la circostanza che l'imputato avesse ottemperato a tutto quanto gli venisse richiesto, di volta in volta dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto si fidava di questi - secondo la prospettazione difensiva - non fosse sufficiente a configurare la dedotta buona fede, anche in quanto il Ranalli aveva posto in essere una serie di atti di gestione, ordinaria e straordinaria. Tale assunto, peraltro, come detto basato su una erronea individuazione della reale durata della funzione svolta dall'imputato, non chiarisce affatto in cosa sarebbe consistita tale "serie" di atti, di cui non è dato rinvenire una chiara individuazione nelle sentenze di merito, posto che la sentenza dovrebbe confrontarsi, tra l'altro, con una contestazione di causazione del fallimento da operazioni dolose, consistite nello sconto di fatture per operazioni inesistenti, funzionali ad ottenere un mutuo bancario. In riferimento a tale vicenda, la Corte di merito ha rilevato come, tra le fatture utilizzate per l'operazione, due erano state emesse prima che il Ranalli assumesse la carica, mentre quella del 29/04/2009 e quella del 21/05/2009 ricadono nel periodo di sua competenza e che egli avrebbe dovuto informarsi, prima di sottoscrivere le fatture, dell'esistenza dei lavori, anche alla luce del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva notiziato della mancanza di cantieri operativi. Tale motivazione, in realtà, non chiarisce affatto in maniera appagante la sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto descrive una condotta che - in astratto ragionando - ben avrebbe potuto essere connotata da una grave negligenza. Né le altre circostanze evidenziate (la consapevole scelta del Ranalli, le cambiali sottoscritte, il coinvolgimento dell'imputato anche in altra società del [OSCURATO:PERSONA]) appaiono dirimenti, posto che esse dimostrano solo la sussistenza del ruolo del Ranalli di amministratore apparente, il che non è certamente in discussione. Il fatto che siano state adottate delle specifiche modalità per inserire il Ranalli in un contesto societario in cui egli avrebbe dovuto svolgere un ruolo apparente, quindi, è l'in sé della precostituzione della situazione di apparenza, cui le modalità indicate erano, evidentemente, funzionali, ma non dimostra automaticamente la sussistenza di uno specifico accordo criminoso. Altra, e più pregnante, invece, dovrebbe essere la prova del dolo, che non può fondarsi solo su indici che ben potrebbero essere letti in termini di negligenza, anche grave, da parte del ricorrente; ciò tanto più nel caso di specie, in cui sussiste una dichiarazione - resa dal [OSCURATO:PERSONA], soggetto che aveva gestito le trattative tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Ranalli - che attribuisce all'imputato un ruolo apparente da parte di un soggetto del tutto inconsapevole.La Corte di merito ha liquidato tale affermazione asserendo che essa era inserita in un più ampio verbale, il che, ovviamente, non esclude che l'asserzione avrebbe potuto essere suscettibile di approfondimento, anche in relazione alla eventuale conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avere delle successive vicende. Anche la successiva affermazione della sentenza impugnata appare palesemente confondere il piano della consapevolezza, da parte dell'imputato, del suo ruolo di amministratore apparente, con il diverso concetto del dolo. [OSCURATO:PERSONA] non può, ovviamente, sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione del compendio probatorio, ma può — e deve — rilevare i casi in cui la lettura del detto compendio sia declinata sulla base di una evidente confusione concettuale ed in aperto contrasto con gli orientamenti ermeneutici di legittimità. Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha evidentemente confuso il piano relativo alla consapevole assunzione della carica da parte del Ranalli con la prova del dolo delle fattispecie a lui ascritte e dell'accordo criminoso da questi raggiunto con il [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti, con molteplici arresti, questa Corte regolatrice ha affermato il principio secondo cui, con riferimento alla bancarotta fraudolenta — ma ciò vale, ovviamente, a maggior ragione, anche per la causazione dolosa del fallimento - non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Ciò significa che non può, nel caso in esame, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore formale non necessariamente implica la consapevolezza di condotte distrattive realizzate dall'amministratore di fatto, in assenza di prove che fondino un ruolo di consapevole ed attiva amministrazione da parte di un soggetto qualificato come "testa di legno" (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713). Peraltro, anche più di recente (Sez. 5, n. 37453 del 07/09/2021, dep. 14/10/2021, n.m.) è stato rilevato che, benché la responsabilità dell'amministratore di diritto vada inquadrata nell'alveo di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen. - qualora egli non sia intervenuto per impedire la realizzazione del reato da parte dell'amministratore di fatto, nonostante l'art. 2392, comma secondo, cod. civ. gli imponga di vigilare e di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli -, l'affermazione di penale responsabilità non possa prescindere dalla valutazione della circostanza relativa all'essersi o meno il prestanome mantenuto del tutto estraneo all'amministrazione della società. "In caso contrario, infatti, si finirebbe per ricadere in un rigido automatismo tra la carica ricoperta e la responsabilità penale, come se quella di amministratore di diritto fosse una 'responsabilità di posizione', che, come visto, la stessa giurisprudenza di questa Corte ha più volte escluso. La semplice individuazione e, quindi, il richiamo alle disposizioni di natura civilistica che fondano la responsabilità contrattuale dell'amministratore non può affatto essere ritenuto risolutivo, posto che il testo delle disposizioni civilistiche va comunque ricondotto nell'alveo dei principi di tassatività e di determinatezza, che devono connotare necessariamente la condotta penalmente rilevante; senza considerare, inoltre, come proprio l'art. 40, comma secondo, cod. pen., rende necessario valutare la sussistenza di un puntuale collegamento causale tra il compimento dell'azione doverosa e l'evento lesivo, con la conseguenza che una carente o inadeguata indagine su tale aspetto rende impossibile addebitare la responsabilità dell'evento in capo al soggetto titolare di una posizione di garanzia per la pura e semplice omissione. Non vi è dubbio, inoltre, che, una volta accertato il nesso di causalità tra una determinata omissione e l'evento, si debba comunque dimostrare la sussistenza, in capo all'amministratore di diritto, dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Proprie per le anzidette considerazioni, quindi, deve affermarsi come vada fornita, in maniera adeguata e coerente con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Costituzione, la prova dell'elemento soggettivo in riferimento all'amministratore che è rimasto del tutto inerte, non potendosi adottare scorciatoie motivazionali o surrettizi riferimenti ad obblighi di garanzia avulsi dall'analisi specifica del caso concreto e delle sue connotazioni." Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie della bancarotta impropria da operazioni dolose, quindi, deve ritenersi come vada dimostrato adeguatamente la consapevolezza del ruolo attivo dell'agente, sorretto dal dolo che connota la fattispecie in riferimento alle specifiche condotte funzionali al fallimento. Tutto ciò considerato, quindi, sarebbe apparsa necessaria un più approfondito esame delle complessive risultanze processuali, ivi incluse le dichiarazioni rese dall'imputato, al fine di chiarire se la sua condotta, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, fosse ascrivibile alla colpa cosciente o al dolo eventuale. Ciò, soprattutto, contestualizzando l'epoca in cui il Ranalli era divenuto amministratore della fallita e l'epoca in cui erano state poste in essere le condotte dolose, al fine di chiarire anche la concreta possibilità che il Ranalli avrebbe avuto di poter efficacemente operare le verifiche che la sentenza impugnata gli addebita di non aver svolto. L'accertamento dell'elemento soggettivo del reato e la sua declinazione nella forma del dolo, anche eventuale, non può non passare attraverso l'analisi accurata delle specifiche circostanze in cui l'imputato si era trovato ad operare, anche in termini di esigibilità delle condotte a lui richieste e di efficacia impeditiva concreta delle stesse; in tal senso, infatti, se si ritiene sussistente una condotta omissiva, occorre dimostrare anche l'efficacia causale della stessa. Se, al contrario, si ritiene una partecipazione attiva del Ranalli, è necessario provare in maniera altrettanto rigorosa l'accordo tra i correi, non potendo ritenersi equivalente a tale dimostrazione la sommatoria della consapevolezza, da parte del ricorrente, del ruolo assunto con una condotta che - per come descritta in sentenza - ben può essere inquadrata nella negligenza, anche grave. Gli stessi criteri ermeneutici sin qui descritti devono essere applicati alla vicenda della distrazione dell'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], posto che la sentenza di primo grado ha rilevato come il Ranalli avesse solo sottoscritto la delega per il ritiro del furgone in data 26/03/2010, non essendo credibile che egli non fosse a conoscenza dell'intervenuto fallimento. Sul punto deve osservarsi che, essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento in data 04/03/2010, la sentenza avrebbe dovuto indicare quale fosse la prova che il Ranalli, nel momento in cui aveva sottoscritto la delega per il ritiro del veicolo, fosse già a conoscenza dell'intervenuto fallimento, ovvero che egli avesse concordato con il [OSCURATO:PERSONA] anche la mancata restituzione del veicolo agli organi della procedura fallimentare. Sul punto, infatti, non si comprende chi avesse ritirato il veicolo e se il Ranalli ne avesse mai avuto la materiale disponibilità. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, sempre seguendo l'indirizzo della già citata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture. Tuttavia, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata presenta ulteriori incongruenze, che non rendono possibile l'applicazione del principio appena indicato. Ed infatti, la sentenza di primo grado confonde palesemente le due forme di manifestazione del reato di bancarotta fraudolenta, indicando come la mancata consegna dei libri e delle scritture contabili non avesse reso possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, senza considerare che tale effetto è collegato, indiscutibilmente, a scritture esistenti e tenute, appunto, in guisa da non rendere possibile la detta ricostruzione; aggiungendo, poi, apoditticamente, la sussistenza del dolo specifico in quanto il Ranalli non aveva negato di aver sottoscritto i documenti che gli venivano consegnati. Perseguendo nella stessa confusione concettuale, la Corte di merito, a fronte di un motivo di appello che evocava la differenza dell'elemento soggettivo richiesto in riferimento alle due forme di manifestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale - dolo generico nel caso di tenuta irregolare delle scritture e dolo specifico nel caso di sottrazione, soppressione, distruzione, falsificazione delle stesse, ovvero omessa tenuta - ha affermato che l'imputato non avesse mai chiesto le scritture contabili, né avesse vigilato sulla loro corretta tenuta, il che rendeva evidente la sua responsabilità per non aver consegnato tutti i libri e le scritture contabili della fallita, a prescindere dal fatto che queste ultime fossero state distrutte, occultate o sottratte, posto che il ruolo dell'amministratore è quello di tenere le scritture nella fase fisiologica della società, vegliando sulla loro regolare tenuta, mentre nella fase patologica è tenuto a consegnarle al curatore, per cui il non averlo fatto rendeva evidente il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ovvero di favorire consapevolmente il [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, quindi, la Corte di merito equipara le due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo le stesse equivalenti, il che confligge con l'assetto della giurisprudenza di questa Corte, che da tempo ha superato l'orientamento invocato dalla sentenza impugnata (da ultimo: Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838). Le due forme di manifestazione del reato, non solo si differenziano per l'elemento materiale, ma anche per l'elemento soggettivo che le connota: in un caso ci si trova in presenza di scritture esistenti, le cui modalità di tenuta costituiscono l'elemento materiale del reato, sostenuto dal dolo generico, mentre nell'altro la condotta riguarda la volontaria eliminazione delle scritture stesse, in tutto o in parte, a cui è stata, in sede interpretativa, nell'elaborazione di questa Corte, equiparata l'omessa tenuta, totale o parziale, delle stesse, condotta sorretta dal dolo specifico di arrecare pregiudizio al ceto creditorio o di avvantaggiare altri. La diversità strutturale delle descritte condotte e la conseguente differenza concettuale delle due diverse forme di manifestazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale quindi, non possono essere vanificate da una loro assimilazione sul piano probatorio, come, invece, operato dalla Corte di merito; quest'ultima, invece, oltre ad evocare l'onere che grava sull'amministratore di una società in tema di tenuta delle scritture, avrebbe dovuto chiarire in cosa consistesse, nel concreto, la condotta ascritta al Ranalli, ciò tanto più a fronte di una confusa ricostruzione da parte del primo giudice e di una altrettanto confusa formulazione del capo di imputazione, con specifica indicazione della stessa e con adeguata motivazione del dolo specifico, qualora fosse stata ritenuta la condotta di sottrazione, distruzione, soppressione o omessa tenuta della scritture contabili. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che, nella libera valutazione del compendio probatorio, verificherà la sussistenza delle fattispecie ascritte al ricorrente, facendo applicazione del quadro epistemologico illus