CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 27718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00763/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M ichele e F ornal é E nzo , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63, giusta procura speciale alle liti del 7 settembre 2023 inatti; -ricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già CF [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzopec [OSCURATO:EMAIL] , Oggetto: conto corrente AC– 2 7 / 0 9 / 202 3 r.g. n. 00763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e dife sa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce alcontroricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2657/2020 della Corte D i A ppello di Venezia , pubblicatail 12/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F raulini . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata in data 12 ottobre 2020 , la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona ave va rideterminato il saldo di due conti correnti bancari accesi da [OSCURATO:SOCIETA]. presso il [OSCURATO:PERSONA]. Coop. – oggi [OSCURATO:SOCIETA]. – condannando i fideiussori della società Enzo e [OSCURATO:PERSONA] a pagare, in sol i do con la garantita, la complessiva somma di euro 4.292.524,95. 2. L a Corte di appello ha d ichiarato l’ inammissibilità dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti rilevando come , ai sensi dell'art . 342 cod. proc. civ., non sia sufficiente manifestare la volontà di impugnare la decisione gravata o un capo della stessa, ma occorra altresì l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mira a incrinare il fondamento logico giuridico della stessa e che pertanto le censure dell'appellante, pur senza dover assumere una forma determinata, devono comunque tradursi nella chiara esplicitazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, con un argomentata critica della decisione impugnata e con una chiara enunciazione delle ragioni di dissenso, idonee a condurre a r.g. n. 00763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] una diversa decisione; l'applicazione di tali principi alla fattispecie conduceva alla declaratoria di inammissibilità del gravame,atteso che gli allora appellanti si erano limitati, a fronte del rigetto di tutte le doglianze proposte con l'atto di citazione introduttivo, a dedurre la sostanziale preferenza per una delle ipotesi ricostruttive sviluppate nella consulenza tecnica di primo grado diversa da quella adottata dal primo giudice, senza alcun a argomentazione volta a delineare il ragionamento logico e giuridico che avrebbe cond otto a dover valorizzare le diverse risultanze dell'elaborato peritale. 3. Avverso detta sentenza Enzo e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorsoper cassazione affidato a un motiv o . 4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistitocon controricorso. 5. Con atto datato 8 settembre 2023 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con compensazione delle spese. 6. La rinuncia è stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con atto datato 13 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. 2. Le spese legali sono compensate tra le parti , come da esse espressamenteconvenuto. 3. È escluso nel caso di specie il raddo p pio del contributo unificato (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).r.g. n. 00763/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spesedi fase. Così deciso in Roma, nella camera di cons