CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 08542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11277/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio accomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: a ntonio.sciarrotta@avvocaticrotone. legalmail it) - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 4499/03/18 depositata in data 24/12/2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli in data 6.12.2011 per IVA ed IRAP 2006 dovuta dalla società ridetta, della quale era socio accomandatario, società cancellata da registro imprese in data 20.09.2011; - la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l'appello; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso e ha anche presentato ricorso incidentale; - la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Considerato che: - preliminarmente, nota la Corte che dalla sentenza impugnata si evince come la compagine sociale della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c. era costituita non solo dall' attuale intimato, ma anche da altri soci, in ordine alla posizione dei quali la CTR ha ritenuto, tanto perentoriamente quanto erroneamente, che "non deve, innanzitutto, esser disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società accertata" (pag. 2 della sentenza gravata, ultime righe); in generale questa Corte ritiene da tempo (Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815), l'unotarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei nedditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; non rileva, peraltro, la circostanza che non risulta agli atti che l'avviso di accertamento non sia stato notificato anche al socio pretermesso; invero, l'unicità dell'atto di accertamento (art. 40, d.P.R. n. 600/1973) e la conseguenzialità del riparto tra i soci (art. 5, d.P.R. n. 917/1986) costituiscono il presupposto unitario che determina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all'attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati, posto che è sufficiente che venga notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l'accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società. In questo caso, la domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell'accertamento ed il Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 fatto che l'amministrazione finanziaria non notifichi gli avvisi di accertamento a tutti i soggetti interessati non può impedire la celebrazione del giudizio nella completezza del contraddittorio; queste considerazioni, che già di per sé impongono la necessaria integrazione del giudizio sin dall'origine per difetto del contraddittorio, trovano completamento, nella vicenda in esame, ove si consideri che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e, di conseguenza, l'amministrazione finanziaria aveva notificato ai soci l'avviso di accertamento quali successori del debito tributario; questa Corte (Cass., Sez. Un, 12 marzo 2013, n. 6070) ha precisato che: «nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di .capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza dell quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, neil limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale»; in sostanza, nella fattispecie, la violazione del contraddittorio è ravvisabile sotto un duplice profilo: ai sensi del d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone e di soci nel quale solo due soci hanno partecipato, mentre il terzo è stato pretermesso; per il fenomeno successorio che si determina nel caso di scioglimento della società di persone in conseguenza del quale tutti i soci rispondono delle obbligazioni societarie a seconda del personale regime di responsabilità; pertanto, ove in sede di legittimità venga accertata una violazione delle norme sul Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 litisconsorzio necessario, non rilevata p negata sia dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio o riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari) sia dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio) deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.; la decisione delle Sezioni Unite sopra richiamata ha anche stabilito che il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012), con la conseguenza che, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti v litisconsorzi, da ritenersi necessari in forza dell'art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016 oltre a Cass. n. 13307 del 2017); stato inoltre chiarito che, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch'esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340); conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs.31 dicembre 1992; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza censurata, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Crotone in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di