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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 agosto 2020

Cassazione n. 47234/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza del G.i.p. di Catanzaro emessa il 12 agosto 2020 in relazione ai capi 1 (ex art. 416-bis cod. pen. per partecipazione all'associazione di tipo mafioso), 30, 33, 37 (artt. 81, comma secondo, 110, 512-bis cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., concorso in plurime fittizie intestazioni aggravate dall'agevolazione mafiosa), 54 (artt. 648-ter.1, 416-bis.1 cod. pen. auto-riciclaggio aggravata dall'agevolazione mafiosa) e 133 (artt. 353 e 416-bis.1 cod. pen., turbata libertà degli incanti aggravata dall'agevolazione mafiosa).

1.1. A [OSCURATO:PERSONA], per quel che rileva ai fini della presente decisione, viene contestato di essere partecipe dell'associazione mafiosa afferente all'articolazione di 'ndrangheta denominata "Anello-Fruci", operante in Filadelfia, comuni limitrofi e nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], in Calabria ed altre parti del territorio nazionale e estere, con ruolo che, sulla base della contestazione provvisoria, sarebbe relativo a quello di professionista di riferimento, faccendiere della cosca ed assessore del Comune di Polia con delega ai [OSCURATO:PERSONA], in diretto contatto con i vertici dell'associazione ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA], con cui collaborerebbe per il mantenimento del controllo dei lavori edili, la individuazione dei cantieri a cui effettuare richieste estorsive, la selezione le aziende cui dare accesso alle commesse, il mantenimento del controllo nel settore del taglio boschivo; attività svolta prestando la propria opera anche professionale per consentire l'intestazione fittizia di beni ed attività di fatto riconducibili al sodalizio (capo 1).

1.2. Sono stati anche contestati i reati fine di concorso in fittizia intestazione della proprietà di un terreno parzialmente edificabile allocato nel comune di Filadelfia già di [OSCURATO:PERSONA] (capo 30), fittizia intestazione a [OSCURATO:PERSONA] della titolarità di un immobile allocato nel Comune di Parghelia all'interno del villaggio turistico "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]" (capo 33); concorso in intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] della proprietà del terreno su cui veniva costruito un frantoio allocato nel Comune di Filadelfia (capo 37), tutti beni (capi 30, 33 e 37) che sarebbero stati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; concorso in reimpiego di denaro proveniente dall'associazione mafiosa posto in essere sostituendo la somma di euro 3.160,62, fornita in contanti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], tramite assegno circolare che costui consegnava ad [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], quale apparente pagamento di una fattura per operazione inesistente emessa dall'impresa individuale della donna (Capo 54); concorso, quale Assessore con delega ai lavori pubblici del comune di Polia, nella turbata libertà degli incanti in relazione alla gara d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione di un albergo diffuso, consistita nell'allontanare otto ditte concorrenti e consentire a [OSCURATO:PERSONA] di avere contezza dell'offerta della "CO.GE.I." di [OSCURATO:PERSONA], e permettergli di effettuare una offerta di poco inferiore così pilotando l'andamento della gara aggiudicata da [OSCURATO:PERSONA] (capo 133); reati fine, in ordine ai quali è stata ritenuta sussistente l'aggravante ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen., nella declinazione della finalità agevolativa delle attività della consorteria criminale denominata Anello-Fruci, per aver garantito all'organizzazione criminale maggiore forza economica e capacità operativa.

Quanto al delitto di cui al capo 133 l'aggravante dall'agevolazione mafiosa sarebbe riconducibile alla circostanza che, all'esito dell'aggiudicazione, [OSCURATO:PERSONA], affidando in subappalto a soggetto terzo una parte dei lavori, avrebbe consentito a detto terzo di saldare un debito contratto con [OSCURATO:PERSONA], capo cosca.

1.3. In ordine a dette imputazioni provvisorie è intervenuto l'annullamento di questa Suprema Corte che ha rilevato carenze di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 27 agosto 2020, al contempo evidenziando la necessità, all'esito, di pervenire ad una nuova valutazione delle esigenze cautelari in capo a [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente, per il tramite dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) , con riferimento agli artt. 623, comma 1, lett. a), e 627 cod. proc. pen.

La difesa del ricorrente osserva come relativamente a tutte le imputazioni in ordine alle quali era intervenuta sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale del riesame ha provveduto a redigere identica motivazione tacciando di irrilevanza le censure formulate dalla difesa in sede di gravame cautelare che erano invece state ritenute rilevanti da questa Corte.

La motivazione del Tribunale poggia sull'unica valorizzata circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soggetto mafioso tanto che ogni sua attività personale coinciderebbe con quella del gruppo in considerazione della sua dedizione assoluta all'associazione mafiosa, così valorizzando la sola vicinanza e frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Rileva in genere la mancata risposta alle censure difensive e violazione della decisione di rinvio, provvedendo a fondare la gravità indiziaria su mere illazioni e valorizzare evenienze afferenti ai capi di imputazione ormai annullati dalla prima decisione del Collegio della cautela.

2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. 192, 273, 623 e 627 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per i capi 30, 33 e 37.

2.2.1. In relazione al capo 33, il ricorrente, dopo aver esplicitato la consistenza dell'imputazione, fa presente che l'attività era relativa alla prestazione professionale consistita nell'effettuare alcune verifiche sul fabbricato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] su incarico del marito [OSCURATO:PERSONA].

L'intercettazione del 12 settembre 2017 in cui parlava con l'impiegata dello studio notarile di Roma avrebbe fatto riferimento esclusivo al contenuto nel certificato di destinazione urbanistica relativo all'area del parcheggio e non invece al fabbricato.

Dimostrazione dell'estraneità ai fatti contestati emergerebbe dalla circostanza che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta aveva ceduto l'immobile dopo averlo acquistato da [OSCURATO:PERSONA], mentre per [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato disposto uno stralcio della relativa posizione.

L'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era unicamente teso a rappresentare alle parti interessate (tra cui Giardino e Fraone) che per concludere l'atto sarebbe stato necessario presentare la richiesta al Comune.

Il ricorrente non aveva avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tecnici - Urbanistica del Comune di Parghelia, asseritamente contattata a tal fine, né con l'architetto Fiori° che prestava la propria attività per detto Comune.

Il Tribunale non ha in alcun modo censurato quanto evidenziato dalla difesa preferendo spostare l'attenzione sulla condotta del ricorrente posta in essere al momento della stipula del negozio, mentre quanto all'elemento soggettivo, in ordine al quale aveva chiesto contezza questa Corte, la decisione non evidenzia dati da cui poter inferire la consapevolezza di eludere le norme antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

2.2.2. Con riferimento al capo 30 in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il fittizio intestatario di terreni in realtà nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la decisione sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza di aiutare [OSCURATO:PERSONA]; specifico punto che il provvedimento ha ritenuto di corroborare sulla base delle intercettazioni da cui emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] era preoccupato di occultare l'identità del vero acquirente senza invero valutare che le intercettazioni afferivano a due distinti terreni sia pure limitrofi ed entrambi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per uno dei quali, mai concluso l'acquisto, [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato interesse in quanto utile al figlio.

2.2.3. Quanto al capo 37, il ricorrente deduce l'aperta violazione di quanto disposto da questa Corte con la sentenza di rinvio avendo il Tribunale riproposto la stessa motivazione già ritenuta deficitaria.

2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 110, 353, primo e secondo comma, cod. pen. 273, 623 e 627 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il capo

133. Nonostante fossero stati formulati plurimi rilievi che facevano ritenere non ipotizzabile che [OSCURATO:PERSONA], una volta giunta l'offerta dell'Isabella presso il Comune, avesse il tempo ed i modi per modificare un'offerta tanto da poter pilotare la gara a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale superava le censure attraverso illazioni e deduzioni onde giustificare competenze amministrative appartenenti a differenti uffici; non pregevole sarebbe il riferimento alla circostanza che la piccola dimensione degli uffici comunali avrebbe consentito uno stretto rapporto tra gli stessi.

Né il Tribunale avrebbe apprezzato il fatto che la conversazione a cui è stata assegnata valenza al fine di ricostruire la procedura amministrativa tesa all'aggiudicazione della gara per l'albergo diffuso, fosse avvenuta a due anni di distanza dai fatti, evenienza che rendeva illogico il tentativo di ricondurre il colloquio intercettato alla procedura in questione anche in considerazione dell'impossibilità che Isabella potesse essere stato visto in Comune con la busta della offerta avendo partecipato alla gara con offerta pervenuta al Comune a mezzo posta.

Così facendo, pertanto, il Collegio della cautela avrebbe ripercorso la stessa motivazione il cui contenuto è stato oggetto di censura ed annullata da questa Corte.

2.4. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 648-ter.1, terzo comma, cod. pen. 273, 623 e 627 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il capo

54. Anche con riferimento a detta imputazione il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre la motivazione della decisione annullata facendo derivare l'illecita provenienza delle somme dalla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, senza fornire risposta al motivo di gravame attraverso che metteva in risalto che la somma ricevuta provenisse dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], in rapporti commerciali con l'azienda del ricorrente.

2.5. Vizi di motivazione e violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 273, 623, comma 1, lett. a), e 627 cod. proc. pen. ex art. 603, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta appartenenza all'associazione mafiosa di cui al capo

1. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale avrebbe nuovamente fatto riferimento agli elementi già ritenuti non adeguati dalla sentenza di annullamento senza colmare la lacuna che aveva fatto valutare non sufficiente la continua frequentazione del solo [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che eventuali reati erano attinenti al suo personale patrimonio e non anche a quello dell'associazione che si afferma lo vedesse a capo.

2.6. Vizi di motivazione e violazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen., 623, comma 1, lett. a), e 627 cod. proc. pen. ex art. 603, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata ai reati fine.

Il ricorrente rileva come il Tribunale, ancora una volta, assegna ai reati una finalità estranea a quella direttamente coinvolgente [OSCURATO:PERSONA] ed il suo personale patrimonio facendo discendere dalla sua opera professionale a vantaggio di costui la finalità di agevolare l'intero sodalizio mafioso.

2.7. Vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alle ritenute sussistenti esigenze cautelari ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.2.8.

Con motivi trasmessi telematicamente il 29 ottobre 2021 le difese del ricorrente ribadiscono e sintetizzano i motivi oggetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con le precisazione che saranno di seguito enunciate in ordine alla adeguata motivazione del Tribunale per le imputazioni n. 30, 33, 37 e 133.

2. Il primo motivo di ricorso, invero, poiché indistintamente riferito all'intero provvedimento tacciato di generalizzata omessa osservanza della decisione di questa Corte risulta parzialmente infondato per le stesse ragioni che portano il Collegio a tenere ferma la parte della decisione che ha adeguatamente dato conto delle ragioni poste a conferma dell'ordinanza del G.i.p. relativamente ai capi 30, 33, 37 e 133, mentre risulta fondato quanto a restanti motivi di ricorso che però saranno affrontati nel prosieguo.

3. Deve precisarsi come in ordine alle imputazioni di cui ai capi 30, 33 e 37 afferenti ad ipotesi di fittizia intestazione, il ricorso si presenta generico e prevalentemente non consentito nella parte in cui, attraverso un diretto riferimento alle risultanze delle indagini, assegna agli elementi correttamente valorizzati dal Tribunale, sotto tale profilo rispettoso della decisione di rinvio di questa Corte, un significato alternativo e differente.

3.1. Ed invero, la decisione del Tribunale annullata da questa Corte è stata ritenuta lacunosa nella parte in cui necessitava di adeguata valutazione della presenza del dolo specifico che connota la fattispecie di fittizia intestazione, ora ricompresa nel delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. (punto 3.1 di pagina 7 della sentenza della Seconda Sezione di questa Corte).

Il Tribunale, sotto detto profilo, ha nel complesso giudicato esistente in capo a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata messa in dubbio la condotta materiale, la gravità indiziaria in ordine alla consapevolezza di agire al fine di evitare che [OSCURATO:PERSONA] non figurasse all'esterno nella redazione dei vari negozi afferenti alle tre operazioni economiche oggetto delle provvisorie contestazioni contenute nei capi 30, 33 e

37. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha richiamato le esplicite plurime conversazioni intercettate in cui si faceva palese cenno ai rischio che una emersione del nome del reale dominus portasse al sequestro dei beni in ragioni dei precedenti per associazione mafiosa ed estorsione di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 1 della decisione in cui si richiamano con riferimento al capo 33 le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del 23 settembre e del 30 ottobre 2017; pag. 2 in cui si richiamano con riferimento al capo 30 le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); a tal fine, pertinente risulta il richiamo ai singoli passaggi delle intercettazioni che, interessando lo stesso ricorrente nelle tre distinte vicende e tenuto conto del medesimo reale titolare dei beni, individuato in [OSCURATO:PERSONA], non hanno necessitato di essere declinate per ognuno degli episodi in contestazione, risultando sufficiente un richiamo nella parte in cui erano rivolte ad occultare all'esterno l'effettiva posizione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, pur mostratosi quale effettivo destinatario delle utilità, doveva rimanere formalmente estraneo.

3.2. In ordine al capo 37 relativo al concorso in intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA], della proprietà del terreno su cui veniva costruito un frantoio allocato nel Comune di Filadelfia asseritamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], corretto risulta il riferimento del Tribunale del riesame alla condotta attraverso cui veniva richiesta la concessione edilizia ed iniziati i lavori di un prefabbricato che sarebbe stato destinato ad opificio, così rendendo palese, a prescindere dall'accertamento della responsabilità del ricorrente al momento dell'intestazione del terreno, che veniva assegnata rilevanza, ai fini della contestata ipotesi di cui all'art. 512-bis cod. pen., alla penalmente rilevante successiva condotta attraverso cui, per mezzo della costruzione del frantoio, condotta preceduta dalla richiesta e dal rilascio del permesso di costruire, si andava a realizzare una fittizia intestazione dei beni realizzandi che accedevano al bene già in precedenza nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Ed infatti deve tenersi fermo il principio di diritto secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) è un reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199); sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo (nel caso di specie il professionista che operando in accordo con il fittizio intestatario porta a conclusione operazioni immobiliari su un terreno appartenente formalmente a soggetto terzo fittiziamente intestato ad altri per eludere misure di prevenzione), è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275372).Principio di diritto che non implica che la condotta realizzata dal soggetto ritenuto concorrente tesa ad incrementare il valore di detto bene che non sia frutto della semplice ordinaria gestione, costituisca agire indifferente per il diritto penale: è ben possibile che nuove risorse siano veicolate proprio attraverso "beni contenitori" (siano esse compagini sociali ovvero, come nel caso di specie, terreni) attraverso cui vengono fatte confluire risorse economiche rilevanti in favore del fittizio intestatario.

In tal senso si è espressa questa Corte che ha escluso la configurabilità di un post factum non punibile allorché, alla fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835), così rendendo evidente la differenza tra le plurime condotte di intestazioni fittizie che possono essere poste in essere in successione tra loro al fine in far confluire disponibilità economiche in favore del fittizio titolare.

Ne discende, pertanto, che la condotta del soggetto estraneo alla realizzazione dell'originaria fittizia intestazione del bene integra la fattispecie di cui all'art. 512- bis cod. pen., quando realizza un incremento economico fatto confluire verso il fittizio intestatario, così ponendo in essere (anche a titolo di concorso di persone) una ulteriore condotta di attribuzione fittizia della "titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità".

Situazione che risulta conforme a quella oggetto di contestazione provvisoria che ha assegnato rilievo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] che si era attivato per conseguire (e conseguiva) il permesso di costruire dall'amministrazione comunale sul terreno del Masdea al fine di poter realizzare, iniziando le relative opere, un frantoio; permesso di costruire e frantoio che realizzavano, appunto, l'ulteriore ipotesi di fittizia intestazione di beni e utilità così pervenute, attraverso la fittizia titolarità di [OSCURATO:PERSONA], nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento alla contestazione di cui al capo 37, rispettosa della decisione di questa Corte (che in occasione dell'annullamento della prima ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro metteva in dubbio la esistenza di un contributo del ricorrente al momento della intestazione del terreno), risulta la motivazione del Tribunale di Catanzaro che ha analizzato le intercettazioni che davano conto dell'attiva condotta di [OSCURATO:PERSONA] presso l'amministrazione comunale al fine di conseguire il permesso di costruire prodromico alla realizzazione del frantoio e rappresentato le ragioni che facevano ritenere esistente in tale frangente in capo al ricorrente, in termini di gravità indiziaria, la consapevole difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione.Spiegazione che il ricorrente vorrebbe contrastare attraverso differente interpretazione del significato assegnato alle intercettazioni (tra le tante, v.

Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558) facendo altresì riferimento ad un non consentito richiamo agli atti di indagine e prospettando una egualmente inibita alternativa ricostruzione dei fatti spesso eccentrici anche rispetto alle contestazioni per come enunciate nella provvisoria contestazione.

4. Infondate risultano, inoltre, le censure formulate in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di turbata libertà degli incanti in occasione della gara informale per la realizzazione di un albergo diffuso di cui al capo

133. La vicenda era relativa all'aggiudicazione in favore dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva effettuato un ribasso sensibilmente inferiore rispetto a quello effettuato della ditta CO.GE.I. di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe visto il ricorrente, assessore con delega ai [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Polia, ingerirsi nella gara tesa alla selezione del contraente cui affidare i lavori grazie all'opera di dissuasione degli operatori economici pure invitati; in tal modo l'aggiudicazione sarebbe andata alla ditta di [OSCURATO:PERSONA] che avendo potuto conoscere per tempo l'offerta presentata dalla Co.Ge.I. di [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, aveva potuto ridurre la pretesa in favore dell'amministrazione.

Questa Corte aveva rilevato innanzitutto la mancata risposta alle memorie difensive, ritenute rilevanti, depositate in occasione dell'udienza camerale.

Sotto questo profilo infondati risultano i rilievi del ricorrente che reputa non sia stata assegnata rilevanza alle deduzioni pur contenute nelle memorie.

In realtà il Tribunale ha preso in esame le note difensive fornendo risposta alle relative deduzioni, seppur ritenendo che le stesse, rispetto al dato emerso dalle intercettazioni, alle acquisizione della documentazione della procedura ed agli accertamenti disposti sulla stessa dovessero ritenersi recessive alla luce della chiara e preminente valenza assegnata alle prime. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, infatti, ha messo in evidenza come risolutivo fosse il contenuto delle intercettazioni (del 9 ottobre 2016) tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Carchedi, imprenditore che spesso si era rivolto al ricorrente per ottenere assegnazioni di incarichi, in cui aveva raccontato nella sua interezza le modalità attraverso cui, in occasione della gara oggetto della provvisoria contestazione, fosse riuscito, nonostante l'impossibilità di contattare [OSCURATO:PERSONA] (compito non adempiuto che aveva assegnato allo stesso Serratore), a far uscire vincitore [OSCURATO:PERSONA], ma che a causa dell'offerta a ribasso aveva dovuto ridurre notevolmente i guadagni che si sarebbero potuti conseguire dai lavori affidati dall'amministrazione comunale; contenuto autoaccusatorio del dialogo che, unitamente ad altra conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (del 5 gennaio 2017) in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva all'interlocutore di aver contattato ben otto imprese e che Serratore non avesse contattato la sola che gli aveva detto di avvicinare (quella che ha poi effettuato l'offerta), al contempo confidando di aver visto "questo qua che era con una busta" al quale chiedeva cosa facesse, aggiungendo che aveva dovuto effettuare un "ribasso di trentatre (...)".

Dette conversazioni da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avesse avvicinato numerose ditte, la valutazione della documentazione della procedura da cui emergeva che la ditta aggiudicataria avesse effettuato la sua offerta dopo appena 40 minuti da quando era pervenuta l'offerta di [OSCURATO:PERSONA], unica offerta, oltre quella del Serratore, giunta all'amministrazione comunale, il dato connesso all'apprezzata infinitesimale differenza tra il ribasso dell'impresa di Isabella e quella del Serratore, il deposito dell'offerta ad appena quindici minuti prima del termine di chiusura delle operazioni prevista nel bando, hanno fatto complessivamente ritenere al Tribunale non dirimenti gli elementi difensivi di cui alla memoria depositata e coerente la prevalenza delle emergenze a sostegno della gravità indiziaria rispetto alle osservazioni della difesa.

Sotto detto profilo non è fondata la censura del ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in esame e fornito risposta alle osservazioni difensive ritenute rilevanti da questa Corte in occasione dell'annullamento della prima decisione.

Invero, la Corte di cassazione aveva censurato la mancata risposta alle memorie in quella sede allegate dalla difesa in base a consolidato principio di questa Corte secondo cui il giudice del riesame è comunque tenuto, sia pure con motivazione sintetica, a dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765); ma tale censura mossa in sede di annullamento non implica - come vorrebbe far intendere il ricorrente - che il contenuto delle stesse fossero automaticamente determinanti e prevalenti rispetto agli altri elementi da apprezzare nel demandato giudizio in ordine alla gravità indiziaria.

Costituisce non contrastato principio di diritto quello secondo cui, in ipotesi di annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame per vizio di motivazione relativo al quadro indiziario, risulta legittima l'ordinanza del giudice del rinvio che, dopo avere colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente, pervenga ad una decisione analoga a quella precedentemente annullata sulla base di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, nonché integrando e completando quelle già svolte anche sulla base di elementi successivamente emersi o acquisiti (Sez. 6, n. 8902 del 24/01/2018, Vitellaro, Rv. 272340; Sez. 5, n. 2136 del 06/05/1999, Lezzi, Rv. 213765).

La circostanza che le deduzioni difensive siano state ritenute recessive rispetto alle riscontrate anomalie della procedura (messe in evidenza nel primo provvedimento annullato), al chiaro significato delle intercettazioni in cui il ricorrente parla di innumerevoli questioni in ordine alla stessa, alla valorizzata circostanza a mente della quale l'ampia conoscenza della procedura in questione da parte del ricorrente trovava una unica logica spiegazione nel diretto interessamento per bloccare le offerte e pilotare quella vincitrice, costituiscono logici motivi che rendono conto dell'adeguatezza della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria che questa Corte aveva giudicato, quanto alla prima ordinanza, lacunosa; elementi che pertanto superano i pur palesati aspetti problematici che, se necessitavano di risposta che in effetti è intervenuta, non implica anche che debba essere loro assegnata preminente valenza.

In tale contesto, il Tribunale della cautela ha spiegato l'episodio in cui il ricorrente avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA] con un foglio in mano presso il Comune di Polia - evento che secondo la difesa sarebbe in contrasto con l'invio a mezzo posta della offerta da parte di costui - facendo riferimento alla sua non esatta collocazione cronologica ed alla non definita consistenza del foglio visto nell'occasione e, pertanto, alla sua non idoneità a confutare il contenuto delle intercettazioni che alla procedura per come esattamente dipanatasi avevano fatto palese riferimento; motivazione certamente non manifestamente illogica che supera le osservazioni della difesa.

Motivazione egualmente adeguata è stata fornita con riferimento al differente incarico assessorile ricoperto nell'ambito dell'Amministrazione comunale di Polia, spiegato logicamente dal Tribunale con le ridotte dimensioni di quel Comune, deduzione della difesa ritenuta egualmente recessiva rispetto al contenuto autoaccusatorio delle conversazioni captate con certezza riferite alla procedura in questione per i plurimi dati che coincidevano con le caratteristiche di detto bando e che facevano escludere che si trattasse di differente procedimento.

5. Ciò premesso in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativamente ai capi 30, 33, 37 e 133, deve invece ritenersi che fondato risulta il ricorso in ordine alla mancata risposta del Tribunale del riesame in ordine alle contestate ipotesi di auto- riciclaggio ex art. 648-ter.1, terzo comma, cod. pen, partecipazione all'associazione mafiosa del ricorrente, alla contestata circostanza aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., relativamente alle imputazioni contenute nei capi 30, 33, 37 e

133.5.1. Fondato, come anticipato, risulta la censura rivolta alla ritenuta gravità indiziaria relativamente al delitto di auto-riciclaggio di cui al capo 54 ex art. 648- ter.1 cod. pen., delitto che sarebbe stato realizzato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] relativo al reimpiego di denaro proveniente dall'associazione mafiosa, realizzato sostituendo la somma di euro 3.160,62, fornita in contanti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], tramite assegno circolare che costui aveva consegnato ad [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], quale apparente pagamento di una fattura per operazione inesistente emessa dall'impresa individuale della donna.

In proposito questa Corte, oltre a rappresentare problemi in ordine all'astratta configurabilità del concorso del terzo nella condotta prevista dall'art. 648-ter.1 cod. pen., richiamando i relativi arresti giurisprudenziale (secondo cui il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di auto-riciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di auto-riciclaggio; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652; Sez. 6 , n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288), ha preso atto della mancata motivazione, nonostante specifica sollecitazione contenuta nella memoria difensiva, in ordine alla provenienza delittuosa della somma che il ricorrente avrebbe riciclato a [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo il Tribunale non ha fornito adeguata risposto ai rilievi della Corte in ordine alla provenienza illecita del denaro che anche nel provvedimento annullato era stato fatto derivare dalla provenienza della somma dal [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha nuovamente operato un automatico non consentito sillogismo tra la provenienza da [OSCURATO:PERSONA] e la sua provenienza da delitto ricompreso nella fattispecie in esame, per ciò solo da ritenersi illecita in ragione della sua veste di capo della cosca, senza però fornire alcuna indicazione quanto a provenienza delittuosa dell'importo asseritamente oggetto di (auto)riciclaggio.

Motivazione che deve essere ritenuta meramente apparente e comunque confliggente con la necessaria specificazione della provenienza della somma da delitto senza che possa assumere rilevanza ai fini della inferenza dell'illecita provenienza il dato riconducibile alla sola soggettiva provenienza.

Risposta che comunque si pone in aperto conflitto non la decisione di annullamento costituendo una reiterazione delle ragioni contenute nell'ordinanza annullata.

5.2. Egualmente fondato risulta il quinto motivo di ricorso relativo alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte aveva rilevato, come ai fini della ritenuta partecipazione fosse stato valorizzato prevalentemente la vicinanza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], mentre ulteriori elementi erano stati ritenuti non significativi a tale fine.La risposta del Tribunale non supera le critiche della sentenza di annullamento dando ancora una volta per scontato che la condotta del ricorrente, che è di costante e frequente vicinanza con [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonimo sodalizio, costituisca ex se dimostrazione della sua appartenenza al sodalizio; il Collegio della cautela, inoltre, onde corroborare le conclusioni fa riferimento a dati di comune esperienza secondo cui la fiducia del capo cosca [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] trova quale unica ragione l'inserimento del ricorrente nel medesimo sodalizio, reputando, diversamente, che tale atteggiamento avrebbe esposto la stessa associazione a pericolo di diffusione verso l'esterno delle notizie riguardanti il sodalizio in contraddizione con la stessa natura della compagine mafiosa.

Nessun elemento concreto, però, è stato fornito in proposito, a prescindere da dette osservazioni che peccano di illogicità nella parte in cui vorrebbero far discendere una partecipazione al sodalizio sulla base della sola vicinanza e frequentazione, senza però fornire elementi concreti di partecipazione che vanno oltre la commissione dei reati posti in essere in favore di [OSCURATO:PERSONA], reati strettamente connessi ad interessi patrimoniali personali e familiari di costui.

La generalizzata valutazione del Tribunale del riesame secondo cui [OSCURATO:PERSONA] riponesse fiducia nel ricorrente confidandogli particolari dell'associazione, non trova alcun appiglio con le ragioni poste a sostegno della apodittica affermazione, tenuto conto che i rapporti rimangono circoscritti ad interventi del ricorrente in ordine alla gestione dei beni immobili o nel vantaggio procurato alla persona di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della procedura di aggiudicazione della gara in favore di un debitore di costui (capo 133); vantaggio che si sarebbe ipoteticamente realizzato attraverso l'affidamento in subappalto di lavori a terzo soggetto che, a sua volta, potesse saldare il debito — della cui consistenza ed origine nulla si conosce - contratto con [OSCURATO:PERSONA].

Le argomentazioni a sostegno della necessaria appartenenza, oltre a non colmare le lacune messe in evidenza dalla Seconda Sezione, risultano contrarie a principi di diritto di questa Corte secondo cui, sul piano probatorio ovvero quello propriamente indiziario, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso è dato che può essere fondato su attendibili regole di esperienza che connotano la criminalità di stampo mafioso, purché significativi quali, per esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti- scopo, oltre a molteplici e significativi facta concludentia, idonei a corroborare l'esistenza del vincolo associativo, con puntuale riferimento allo specifico periodo ricompreso nell'imputazione (Sez.

Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839).Sotto tale aspetto, si è ritenuta significativa la intervenuta informazione dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, Sentenza n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254915).

Non viene assegnata analoga significativa valenza, invece, alla mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, potendo, tuttavia essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da una abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. 2, Sentenza n. 6272 dei 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269294; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252281).

Anche i reati contestati ai capi 30, 33, 37 e 133, per quello che anche in seguitò si osserverà, risultano tesi a diretto vantaggio patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare.

Né risulta conferente rispetto alla necessità di individuare elementi significativi della contestata appartenenza al sodalizio, il suggestivo riferimento svolto dal Tribunale al fatto che fosse impossibile poter comprendere ove svolgesse la funzione pubblica nell'ambito della amministrazione di appartenenza il ricorrente che era praticamente sempre al cospetto di [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che volge lo sguardo verso una connotazione morale della condotta, piuttosto che fornire risposta alla parte della decisione di rinvio che richiedeva elementi da cui poter inferire, con grado pertinente all'attuale fase cautelare, la partecipazione al sodalizio mafioso a fronte di attività protesa verso le singole e esclusive esigenze personali e patrimoniali del capo "cosca".

5.3. Fondato risulta, altresì, il sesto motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta, con riferimento a tutti i reati fine, la sussistenza dell'aggravante ex art, 416-bis.1 cod. pen., declinata nella sua componente soggettiva dell'agevolazione dell'attività dell'associazione.

La risposta del Tribunale non supera le critiche contenute nella sentenza di annullamento che evidenziava che le finalità della condotta sarebbero al più correlate alla persona di [OSCURATO:PERSONA] ed al suo personale e familiare patrimonio senza che si intravedano finalità connesse all'agevolazione del sodalizio, avendo tra l'altro il Collegio della cautela fondato l'esistenza della ritenuta aggravante sulla partecipazione al sodalizio che, per le ragioni sopra esposte, risulta non adeguatamente supportata.U

6. La fondatezza dei rilievi in ordine alle esigenze cautelari impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Per la seconda volta il Tribunale ha ancorato l'esistenza delle esigenze cautelari che permarrebbero, in astratto, relativamente alle imputazioni n. 30, 33, 37 e 133 relativamente a fatti di reato posti in essere tra il 2015 (capo 133) ed il 2017, esclusivamente facendo richiamo alla sua partecipazione all'associazione mafiosa oltre che alle contestate aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata relativamente ad ognuno de reati fine.

Deve darsi continuità al principio di diritto espresso da questa Corte a mente del quale, qualora la motivazione del provvedimento in materia cautelare si appalesi totalmente carente e non utilmente integrabile, l'annullamento della Corte di cassazione va disposto senza rinvio - in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (Sez. 2, n. 52488 del 05/10/2018, Maesano, Rv. 275066).

Ed infatti, il Tribunale ha fatto esclusivo riferimento alla doppia presunzione di pericolosità ed adeguatezza derivante dall'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., senza che nella vicenda, venuta meno la base normativa su cui ancorare detta presunzione, possa rilevarsi l'esistenza di elementi se del caso valorizzabili ai fini dell'attuale e concreta esistenza delle esigenze cautelari; ragione preponderante che fa ritenere inutile un eventuale rinvio del provvedimento per una verifica della sussistenza dei relativi presupposti mai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in sede di rinvio, ha confermato l'ordinanza del G.i.p. di Catanzaro emessa il 12 agosto 2020 in relazione ai capi 1 (ex art. 416-bis cod. pen. per partecipazione all'associazione di tipo mafioso), 30, 33, 37 (artt. 81, comma secondo, 110, 512-bis cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen., concorso in plurime fittizie intestazioni aggravate dall'agevolazione mafiosa), 54 (artt. 648-ter.1, 416-bis.1 cod. pen. auto-riciclaggio aggravata dall'agevolazione mafiosa) e 133 (artt. 353 e 416-bis.1 cod. pen., turbata libertà degli incanti aggravata dall'agevolazione mafiosa). 1.1. A [OSCURATO:PERSONA], per quel che rileva ai fini della presente decisione, viene contestato di essere partecipe dell'associazione mafiosa afferente all'articolazione di 'ndrangheta denominata "Anello-Fruci", operante in Filadelfia, comuni limitrofi e nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], in Calabria ed altre parti del territorio nazionale e estere, con ruolo che, sulla base della contestazione provvisoria, sarebbe relativo a quello di professionista di riferimento, faccendiere della cosca ed assessore del Comune di Polia con delega ai [OSCURATO:PERSONA], in diretto contatto con i vertici dell'associazione ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA], con cui collaborerebbe per il mantenimento del controllo dei lavori edili, la individuazione dei cantieri a cui effettuare richieste estorsive, la selezione le aziende cui dare accesso alle commesse, il mantenimento del controllo nel settore del taglio boschivo; attività svolta prestando la propria opera anche professionale per consentire l'intestazione fittizia di beni ed attività di fatto riconducibili al sodalizio (capo 1). 1.2. Sono stati anche contestati i reati fine di concorso in fittizia intestazione della proprietà di un terreno parzialmente edificabile allocato nel comune di Filadelfia già di [OSCURATO:PERSONA] (capo 30), fittizia intestazione a [OSCURATO:PERSONA] della titolarità di un immobile allocato nel Comune di Parghelia all'interno del villaggio turistico "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]" (capo 33); concorso in intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] della proprietà del terreno su cui veniva costruito un frantoio allocato nel Comune di Filadelfia (capo 37), tutti beni (capi 30, 33 e 37) che sarebbero stati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; concorso in reimpiego di denaro proveniente dall'associazione mafiosa posto in essere sostituendo la somma di euro 3.160,62, fornita in contanti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], tramite assegno circolare che costui consegnava ad [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], quale apparente pagamento di una fattura per operazione inesistente emessa dall'impresa individuale della donna (Capo 54); concorso, quale Assessore con delega ai lavori pubblici del comune di Polia, nella turbata libertà degli incanti in relazione alla gara d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione di un albergo diffuso, consistita nell'allontanare otto ditte concorrenti e consentire a [OSCURATO:PERSONA] di avere contezza dell'offerta della "CO.GE.I." di [OSCURATO:PERSONA], e permettergli di effettuare una offerta di poco inferiore così pilotando l'andamento della gara aggiudicata da [OSCURATO:PERSONA] (capo 133); reati fine, in ordine ai quali è stata ritenuta sussistente l'aggravante ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen., nella declinazione della finalità agevolativa delle attività della consorteria criminale denominata Anello-Fruci, per aver garantito all'organizzazione criminale maggiore forza economica e capacità operativa. Quanto al delitto di cui al capo 133 l'aggravante dall'agevolazione mafiosa sarebbe riconducibile alla circostanza che, all'esito dell'aggiudicazione, [OSCURATO:PERSONA], affidando in subappalto a soggetto terzo una parte dei lavori, avrebbe consentito a detto terzo di saldare un debito contratto con [OSCURATO:PERSONA], capo cosca. 1.3. In ordine a dette imputazioni provvisorie è intervenuto l'annullamento di questa Suprema Corte che ha rilevato carenze di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 27 agosto 2020, al contempo evidenziando la necessità, all'esito, di pervenire ad una nuova valutazione delle esigenze cautelari in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente, per il tramite dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) , con riferimento agli artt. 623, comma 1, lett. a), e 627 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente osserva come relativamente a tutte le imputazioni in ordine alle quali era intervenuta sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale del riesame ha provveduto a redigere identica motivazione tacciando di irrilevanza le censure formulate dalla difesa in sede di gravame cautelare che erano invece state ritenute rilevanti da questa Corte. La motivazione del Tribunale poggia sull'unica valorizzata circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soggetto mafioso tanto che ogni sua attività personale coinciderebbe con quella del gruppo in considerazione della sua dedizione assoluta all'associazione mafiosa, così valorizzando la sola vicinanza e frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva in genere la mancata risposta alle censure difensive e violazione della decisione di rinvio, provvedendo a fondare la gravità indiziaria su mere illazioni e valorizzare evenienze afferenti ai capi di imputazione ormai annullati dalla prima decisione del Collegio della cautela. 2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. 192, 273, 623 e 627 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per i capi 30, 33 e 37. 2.2.1. In relazione al capo 33, il ricorrente, dopo aver esplicitato la consistenza dell'imputazione, fa presente che l'attività era relativa alla prestazione professionale consistita nell'effettuare alcune verifiche sul fabbricato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] su incarico del marito [OSCURATO:PERSONA]. L'intercettazione del 12 settembre 2017 in cui parlava con l'impiegata dello studio notarile di Roma avrebbe fatto riferimento esclusivo al contenuto nel certificato di destinazione urbanistica relativo all'area del parcheggio e non invece al fabbricato. Dimostrazione dell'estraneità ai fatti contestati emergerebbe dalla circostanza che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta aveva ceduto l'immobile dopo averlo acquistato da [OSCURATO:PERSONA], mentre per [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato disposto uno stralcio della relativa posizione. L'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era unicamente teso a rappresentare alle parti interessate (tra cui Giardino e Fraone) che per concludere l'atto sarebbe stato necessario presentare la richiesta al Comune. Il ricorrente non aveva avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tecnici - Urbanistica del Comune di Parghelia, asseritamente contattata a tal fine, né con l'architetto Fiori° che prestava la propria attività per detto Comune. Il Tribunale non ha in alcun modo censurato quanto evidenziato dalla difesa preferendo spostare l'attenzione sulla condotta del ricorrente posta in essere al momento della stipula del negozio, mentre quanto all'elemento soggettivo, in ordine al quale aveva chiesto contezza questa Corte, la decisione non evidenzia dati da cui poter inferire la consapevolezza di eludere le norme antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 2.2.2. Con riferimento al capo 30 in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il fittizio intestatario di terreni in realtà nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la decisione sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza di aiutare [OSCURATO:PERSONA]; specifico punto che il provvedimento ha ritenuto di corroborare sulla base delle intercettazioni da cui emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] era preoccupato di occultare l'identità del vero acquirente senza invero valutare che le intercettazioni afferivano a due distinti terreni sia pure limitrofi ed entrambi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per uno dei quali, mai concluso l'acquisto, [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato interesse in quanto utile al figlio. 2.2.3. Quanto al capo 37, il ricorrente deduce l'aperta violazione di quanto disposto da questa Corte con la sentenza di rinvio avendo il Tribunale riproposto la stessa motivazione già ritenuta deficitaria. 2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 110, 353, primo e secondo comma, cod. pen. 273, 623 e 627 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il capo 133. Nonostante fossero stati formulati plurimi rilievi che facevano ritenere non ipotizzabile che [OSCURATO:PERSONA], una volta giunta l'offerta dell'Isabella presso il Comune, avesse il tempo ed i modi per modificare un'offerta tanto da poter pilotare la gara a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale superava le censure attraverso illazioni e deduzioni onde giustificare competenze amministrative appartenenti a differenti uffici; non pregevole sarebbe il riferimento alla circostanza che la piccola dimensione degli uffici comunali avrebbe consentito uno stretto rapporto tra gli stessi. Né il Tribunale avrebbe apprezzato il fatto che la conversazione a cui è stata assegnata valenza al fine di ricostruire la procedura amministrativa tesa all'aggiudicazione della gara per l'albergo diffuso, fosse avvenuta a due anni di distanza dai fatti, evenienza che rendeva illogico il tentativo di ricondurre il colloquio intercettato alla procedura in questione anche in considerazione dell'impossibilità che Isabella potesse essere stato visto in Comune con la busta della offerta avendo partecipato alla gara con offerta pervenuta al Comune a mezzo posta. Così facendo, pertanto, il Collegio della cautela avrebbe ripercorso la stessa motivazione il cui contenuto è stato oggetto di censura ed annullata da questa Corte. 2.4. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 648-ter.1, terzo comma, cod. pen. 273, 623 e 627 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il capo 54. Anche con riferimento a detta imputazione il Tribunale si sarebbe limitato a riprodurre la motivazione della decisione annullata facendo derivare l'illecita provenienza delle somme dalla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, senza fornire risposta al motivo di gravame attraverso che metteva in risalto che la somma ricevuta provenisse dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], in rapporti commerciali con l'azienda del ricorrente. 2.5. Vizi di motivazione e violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 273, 623, comma 1, lett. a), e 627 cod. proc. pen. ex art. 603, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta appartenenza all'associazione mafiosa di cui al capo 1. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale avrebbe nuovamente fatto riferimento agli elementi già ritenuti non adeguati dalla sentenza di annullamento senza colmare la lacuna che aveva fatto valutare non sufficiente la continua frequentazione del solo [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che eventuali reati erano attinenti al suo personale patrimonio e non anche a quello dell'associazione che si afferma lo vedesse a capo. 2.6. Vizi di motivazione e violazione degli artt. 416-bis.1 cod. pen., 623, comma 1, lett. a), e 627 cod. proc. pen. ex art. 603, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata ai reati fine. Il ricorrente rileva come il Tribunale, ancora una volta, assegna ai reati una finalità estranea a quella direttamente coinvolgente [OSCURATO:PERSONA] ed il suo personale patrimonio facendo discendere dalla sua opera professionale a vantaggio di costui la finalità di agevolare l'intero sodalizio mafioso. 2.7. Vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alle ritenute sussistenti esigenze cautelari ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.2.8. Con motivi trasmessi telematicamente il 29 ottobre 2021 le difese del ricorrente ribadiscono e sintetizzano i motivi oggetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con le precisazione che saranno di seguito enunciate in ordine alla adeguata motivazione del Tribunale per le imputazioni n. 30, 33, 37 e 133. 2. Il primo motivo di ricorso, invero, poiché indistintamente riferito all'intero provvedimento tacciato di generalizzata omessa osservanza della decisione di questa Corte risulta parzialmente infondato per le stesse ragioni che portano il Collegio a tenere ferma la parte della decisione che ha adeguatamente dato conto delle ragioni poste a conferma dell'ordinanza del G.i.p. relativamente ai capi 30, 33, 37 e 133, mentre risulta fondato quanto a restanti motivi di ricorso che però saranno affrontati nel prosieguo. 3. Deve precisarsi come in ordine alle imputazioni di cui ai capi 30, 33 e 37 afferenti ad ipotesi di fittizia intestazione, il ricorso si presenta generico e prevalentemente non consentito nella parte in cui, attraverso un diretto riferimento alle risultanze delle indagini, assegna agli elementi correttamente valorizzati dal Tribunale, sotto tale profilo rispettoso della decisione di rinvio di questa Corte, un significato alternativo e differente. 3.1. Ed invero, la decisione del Tribunale annullata da questa Corte è stata ritenuta lacunosa nella parte in cui necessitava di adeguata valutazione della presenza del dolo specifico che connota la fattispecie di fittizia intestazione, ora ricompresa nel delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. (punto 3.1 di pagina 7 della sentenza della Seconda Sezione di questa Corte). Il Tribunale, sotto detto profilo, ha nel complesso giudicato esistente in capo a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata messa in dubbio la condotta materiale, la gravità indiziaria in ordine alla consapevolezza di agire al fine di evitare che [OSCURATO:PERSONA] non figurasse all'esterno nella redazione dei vari negozi afferenti alle tre operazioni economiche oggetto delle provvisorie contestazioni contenute nei capi 30, 33 e 37. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha richiamato le esplicite plurime conversazioni intercettate in cui si faceva palese cenno ai rischio che una emersione del nome del reale dominus portasse al sequestro dei beni in ragioni dei precedenti per associazione mafiosa ed estorsione di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 1 della decisione in cui si richiamano con riferimento al capo 33 le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del 23 settembre e del 30 ottobre 2017; pag. 2 in cui si richiamano con riferimento al capo 30 le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); a tal fine, pertinente risulta il richiamo ai singoli passaggi delle intercettazioni che, interessando lo stesso ricorrente nelle tre distinte vicende e tenuto conto del medesimo reale titolare dei beni, individuato in [OSCURATO:PERSONA], non hanno necessitato di essere declinate per ognuno degli episodi in contestazione, risultando sufficiente un richiamo nella parte in cui erano rivolte ad occultare all'esterno l'effettiva posizione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, pur mostratosi quale effettivo destinatario delle utilità, doveva rimanere formalmente estraneo. 3.2. In ordine al capo 37 relativo al concorso in intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA], della proprietà del terreno su cui veniva costruito un frantoio allocato nel Comune di Filadelfia asseritamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], corretto risulta il riferimento del Tribunale del riesame alla condotta attraverso cui veniva richiesta la concessione edilizia ed iniziati i lavori di un prefabbricato che sarebbe stato destinato ad opificio, così rendendo palese, a prescindere dall'accertamento della responsabilità del ricorrente al momento dell'intestazione del terreno, che veniva assegnata rilevanza, ai fini della contestata ipotesi di cui all'art. 512-bis cod. pen., alla penalmente rilevante successiva condotta attraverso cui, per mezzo della costruzione del frantoio, condotta preceduta dalla richiesta e dal rilascio del permesso di costruire, si andava a realizzare una fittizia intestazione dei beni realizzandi che accedevano al bene già in precedenza nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti deve tenersi fermo il principio di diritto secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) è un reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199); sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo (nel caso di specie il professionista che operando in accordo con il fittizio intestatario porta a conclusione operazioni immobiliari su un terreno appartenente formalmente a soggetto terzo fittiziamente intestato ad altri per eludere misure di prevenzione), è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275372).Principio di diritto che non implica che la condotta realizzata dal soggetto ritenuto concorrente tesa ad incrementare il valore di detto bene che non sia frutto della semplice ordinaria gestione, costituisca agire indifferente per il diritto penale: è ben possibile che nuove risorse siano veicolate proprio attraverso "beni contenitori" (siano esse compagini sociali ovvero, come nel caso di specie, terreni) attraverso cui vengono fatte confluire risorse economiche rilevanti in favore del fittizio intestatario. In tal senso si è espressa questa Corte che ha escluso la configurabilità di un post factum non punibile allorché, alla fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835), così rendendo evidente la differenza tra le plurime condotte di intestazioni fittizie che possono essere poste in essere in successione tra loro al fine in far confluire disponibilità economiche in favore del fittizio titolare. Ne discende, pertanto, che la condotta del soggetto estraneo alla realizzazione dell'originaria fittizia intestazione del bene integra la fattispecie di cui all'art. 512- bis cod. pen., quando realizza un incremento economico fatto confluire verso il fittizio intestatario, così ponendo in essere (anche a titolo di concorso di persone) una ulteriore condotta di attribuzione fittizia della "titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità". Situazione che risulta conforme a quella oggetto di contestazione provvisoria che ha assegnato rilievo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] che si era attivato per conseguire (e conseguiva) il permesso di costruire dall'amministrazione comunale sul terreno del Masdea al fine di poter realizzare, iniziando le relative opere, un frantoio; permesso di costruire e frantoio che realizzavano, appunto, l'ulteriore ipotesi di fittizia intestazione di beni e utilità così pervenute, attraverso la fittizia titolarità di [OSCURATO:PERSONA], nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla contestazione di cui al capo 37, rispettosa della decisione di questa Corte (che in occasione dell'annullamento della prima ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro metteva in dubbio la esistenza di un contributo del ricorrente al momento della intestazione del terreno), risulta la motivazione del Tribunale di Catanzaro che ha analizzato le intercettazioni che davano conto dell'attiva condotta di [OSCURATO:PERSONA] presso l'amministrazione comunale al fine di conseguire il permesso di costruire prodromico alla realizzazione del frantoio e rappresentato le ragioni che facevano ritenere esistente in tale frangente in capo al ricorrente, in termini di gravità indiziaria, la consapevole difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione.Spiegazione che il ricorrente vorrebbe contrastare attraverso differente interpretazione del significato assegnato alle intercettazioni (tra le tante, v. Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558) facendo altresì riferimento ad un non consentito richiamo agli atti di indagine e prospettando una egualmente inibita alternativa ricostruzione dei fatti spesso eccentrici anche rispetto alle contestazioni per come enunciate nella provvisoria contestazione. 4. Infondate risultano, inoltre, le censure formulate in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di turbata libertà degli incanti in occasione della gara informale per la realizzazione di un albergo diffuso di cui al capo 133. La vicenda era relativa all'aggiudicazione in favore dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva effettuato un ribasso sensibilmente inferiore rispetto a quello effettuato della ditta CO.GE.I. di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe visto il ricorrente, assessore con delega ai [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Polia, ingerirsi nella gara tesa alla selezione del contraente cui affidare i lavori grazie all'opera di dissuasione degli operatori economici pure invitati; in tal modo l'aggiudicazione sarebbe andata alla ditta di [OSCURATO:PERSONA] che avendo potuto conoscere per tempo l'offerta presentata dalla Co.Ge.I. di [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, aveva potuto ridurre la pretesa in favore dell'amministrazione. Questa Corte aveva rilevato innanzitutto la mancata risposta alle memorie difensive, ritenute rilevanti, depositate in occasione dell'udienza camerale. Sotto questo profilo infondati risultano i rilievi del ricorrente che reputa non sia stata assegnata rilevanza alle deduzioni pur contenute nelle memorie. In realtà il Tribunale ha preso in esame le note difensive fornendo risposta alle relative deduzioni, seppur ritenendo che le stesse, rispetto al dato emerso dalle intercettazioni, alle acquisizione della documentazione della procedura ed agli accertamenti disposti sulla stessa dovessero ritenersi recessive alla luce della chiara e preminente valenza assegnata alle prime. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, infatti, ha messo in evidenza come risolutivo fosse il contenuto delle intercettazioni (del 9 ottobre 2016) tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Carchedi, imprenditore che spesso si era rivolto al ricorrente per ottenere assegnazioni di incarichi, in cui aveva raccontato nella sua interezza le modalità attraverso cui, in occasione della gara oggetto della provvisoria contestazione, fosse riuscito, nonostante l'impossibilità di contattare [OSCURATO:PERSONA] (compito non adempiuto che aveva assegnato allo stesso Serratore), a far uscire vincitore [OSCURATO:PERSONA], ma che a causa dell'offerta a ribasso aveva dovuto ridurre notevolmente i guadagni che si sarebbero potuti conseguire dai lavori affidati dall'amministrazione comunale; contenuto autoaccusatorio del dialogo che, unitamente ad altra conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (del 5 gennaio 2017) in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva all'interlocutore di aver contattato ben otto imprese e che Serratore non avesse contattato la sola che gli aveva detto di avvicinare (quella che ha poi effettuato l'offerta), al contempo confidando di aver visto "questo qua che era con una busta" al quale chiedeva cosa facesse, aggiungendo che aveva dovuto effettuare un "ribasso di trentatre (...)". Dette conversazioni da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avesse avvicinato numerose ditte, la valutazione della documentazione della procedura da cui emergeva che la ditta aggiudicataria avesse effettuato la sua offerta dopo appena 40 minuti da quando era pervenuta l'offerta di [OSCURATO:PERSONA], unica offerta, oltre quella del Serratore, giunta all'amministrazione comunale, il dato connesso all'apprezzata infinitesimale differenza tra il ribasso dell'impresa di Isabella e quella del Serratore, il deposito dell'offerta ad appena quindici minuti prima del termine di chiusura delle operazioni prevista nel bando, hanno fatto complessivamente ritenere al Tribunale non dirimenti gli elementi difensivi di cui alla memoria depositata e coerente la prevalenza delle emergenze a sostegno della gravità indiziaria rispetto alle osservazioni della difesa. Sotto detto profilo non è fondata la censura del ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in esame e fornito risposta alle osservazioni difensive ritenute rilevanti da questa Corte in occasione dell'annullamento della prima decisione. Invero, la Corte di cassazione aveva censurato la mancata risposta alle memorie in quella sede allegate dalla difesa in base a consolidato principio di questa Corte secondo cui il giudice del riesame è comunque tenuto, sia pure con motivazione sintetica, a dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765); ma tale censura mossa in sede di annullamento non implica - come vorrebbe far intendere il ricorrente - che il contenuto delle stesse fossero automaticamente determinanti e prevalenti rispetto agli altri elementi da apprezzare nel demandato giudizio in ordine alla gravità indiziaria. Costituisce non contrastato principio di diritto quello secondo cui, in ipotesi di annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame per vizio di motivazione relativo al quadro indiziario, risulta legittima l'ordinanza del giudice del rinvio che, dopo avere colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente, pervenga ad una decisione analoga a quella precedentemente annullata sulla base di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, nonché integrando e completando quelle già svolte anche sulla base di elementi successivamente emersi o acquisiti (Sez. 6, n. 8902 del 24/01/2018, Vitellaro, Rv. 272340; Sez. 5, n. 2136 del 06/05/1999, Lezzi, Rv. 213765). La circostanza che le deduzioni difensive siano state ritenute recessive rispetto alle riscontrate anomalie della procedura (messe in evidenza nel primo provvedimento annullato), al chiaro significato delle intercettazioni in cui il ricorrente parla di innumerevoli questioni in ordine alla stessa, alla valorizzata circostanza a mente della quale l'ampia conoscenza della procedura in questione da parte del ricorrente trovava una unica logica spiegazione nel diretto interessamento per bloccare le offerte e pilotare quella vincitrice, costituiscono logici motivi che rendono conto dell'adeguatezza della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria che questa Corte aveva giudicato, quanto alla prima ordinanza, lacunosa; elementi che pertanto superano i pur palesati aspetti problematici che, se necessitavano di risposta che in effetti è intervenuta, non implica anche che debba essere loro assegnata preminente valenza. In tale contesto, il Tribunale della cautela ha spiegato l'episodio in cui il ricorrente avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA] con un foglio in mano presso il Comune di Polia - evento che secondo la difesa sarebbe in contrasto con l'invio a mezzo posta della offerta da parte di costui - facendo riferimento alla sua non esatta collocazione cronologica ed alla non definita consistenza del foglio visto nell'occasione e, pertanto, alla sua non idoneità a confutare il contenuto delle intercettazioni che alla procedura per come esattamente dipanatasi avevano fatto palese riferimento; motivazione certamente non manifestamente illogica che supera le osservazioni della difesa. Motivazione egualmente adeguata è stata fornita con riferimento al differente incarico assessorile ricoperto nell'ambito dell'Amministrazione comunale di Polia, spiegato logicamente dal Tribunale con le ridotte dimensioni di quel Comune, deduzione della difesa ritenuta egualmente recessiva rispetto al contenuto autoaccusatorio delle conversazioni captate con certezza riferite alla procedura in questione per i plurimi dati che coincidevano con le caratteristiche di detto bando e che facevano escludere che si trattasse di differente procedimento. 5. Ciò premesso in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativamente ai capi 30, 33, 37 e 133, deve invece ritenersi che fondato risulta il ricorso in ordine alla mancata risposta del Tribunale del riesame in ordine alle contestate ipotesi di auto- riciclaggio ex art. 648-ter.1, terzo comma, cod. pen, partecipazione all'associazione mafiosa del ricorrente, alla contestata circostanza aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., relativamente alle imputazioni contenute nei capi 30, 33, 37 e 133.5.1. Fondato, come anticipato, risulta la censura rivolta alla ritenuta gravità indiziaria relativamente al delitto di auto-riciclaggio di cui al capo 54 ex art. 648- ter.1 cod. pen., delitto che sarebbe stato realizzato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] relativo al reimpiego di denaro proveniente dall'associazione mafiosa, realizzato sostituendo la somma di euro 3.160,62, fornita in contanti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], tramite assegno circolare che costui aveva consegnato ad [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], quale apparente pagamento di una fattura per operazione inesistente emessa dall'impresa individuale della donna. In proposito questa Corte, oltre a rappresentare problemi in ordine all'astratta configurabilità del concorso del terzo nella condotta prevista dall'art. 648-ter.1 cod. pen., richiamando i relativi arresti giurisprudenziale (secondo cui il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di auto-riciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato-presupposto delle condotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod. pen., risponde di riciclaggio e non di concorso nel delitto di auto-riciclaggio; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652; Sez. 6 , n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288), ha preso atto della mancata motivazione, nonostante specifica sollecitazione contenuta nella memoria difensiva, in ordine alla provenienza delittuosa della somma che il ricorrente avrebbe riciclato a [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo il Tribunale non ha fornito adeguata risposto ai rilievi della Corte in ordine alla provenienza illecita del denaro che anche nel provvedimento annullato era stato fatto derivare dalla provenienza della somma dal [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha nuovamente operato un automatico non consentito sillogismo tra la provenienza da [OSCURATO:PERSONA] e la sua provenienza da delitto ricompreso nella fattispecie in esame, per ciò solo da ritenersi illecita in ragione della sua veste di capo della cosca, senza però fornire alcuna indicazione quanto a provenienza delittuosa dell'importo asseritamente oggetto di (auto)riciclaggio. Motivazione che deve essere ritenuta meramente apparente e comunque confliggente con la necessaria specificazione della provenienza della somma da delitto senza che possa assumere rilevanza ai fini della inferenza dell'illecita provenienza il dato riconducibile alla sola soggettiva provenienza. Risposta che comunque si pone in aperto conflitto non la decisione di annullamento costituendo una reiterazione delle ragioni contenute nell'ordinanza annullata. 5.2. Egualmente fondato risulta il quinto motivo di ricorso relativo alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte aveva rilevato, come ai fini della ritenuta partecipazione fosse stato valorizzato prevalentemente la vicinanza del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], mentre ulteriori elementi erano stati ritenuti non significativi a tale fine.La risposta del Tribunale non supera le critiche della sentenza di annullamento dando ancora una volta per scontato che la condotta del ricorrente, che è di costante e frequente vicinanza con [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonimo sodalizio, costituisca ex se dimostrazione della sua appartenenza al sodalizio; il Collegio della cautela, inoltre, onde corroborare le conclusioni fa riferimento a dati di comune esperienza secondo cui la fiducia del capo cosca [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] trova quale unica ragione l'inserimento del ricorrente nel medesimo sodalizio, reputando, diversamente, che tale atteggiamento avrebbe esposto la stessa associazione a pericolo di diffusione verso l'esterno delle notizie riguardanti il sodalizio in contraddizione con la stessa natura della compagine mafiosa. Nessun elemento concreto, però, è stato fornito in proposito, a prescindere da dette osservazioni che peccano di illogicità nella parte in cui vorrebbero far discendere una partecipazione al sodalizio sulla base della sola vicinanza e frequentazione, senza però fornire elementi concreti di partecipazione che vanno oltre la commissione dei reati posti in essere in favore di [OSCURATO:PERSONA], reati strettamente connessi ad interessi patrimoniali personali e familiari di costui. La generalizzata valutazione del Tribunale del riesame secondo cui [OSCURATO:PERSONA] riponesse fiducia nel ricorrente confidandogli particolari dell'associazione, non trova alcun appiglio con le ragioni poste a sostegno della apodittica affermazione, tenuto conto che i rapporti rimangono circoscritti ad interventi del ricorrente in ordine alla gestione dei beni immobili o nel vantaggio procurato alla persona di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della procedura di aggiudicazione della gara in favore di un debitore di costui (capo 133); vantaggio che si sarebbe ipoteticamente realizzato attraverso l'affidamento in subappalto di lavori a terzo soggetto che, a sua volta, potesse saldare il debito — della cui consistenza ed origine nulla si conosce - contratto con [OSCURATO:PERSONA]. Le argomentazioni a sostegno della necessaria appartenenza, oltre a non colmare le lacune messe in evidenza dalla Seconda Sezione, risultano contrarie a principi di diritto di questa Corte secondo cui, sul piano probatorio ovvero quello propriamente indiziario, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso è dato che può essere fondato su attendibili regole di esperienza che connotano la criminalità di stampo mafioso, purché significativi quali, per esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti- scopo, oltre a molteplici e significativi facta concludentia, idonei a corroborare l'esistenza del vincolo associativo, con puntuale riferimento allo specifico periodo ricompreso nell'imputazione (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839).Sotto tale aspetto, si è ritenuta significativa la intervenuta informazione dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, Sentenza n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 - 02; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254915). Non viene assegnata analoga significativa valenza, invece, alla mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, potendo, tuttavia essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da una abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. 2, Sentenza n. 6272 dei 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269294; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252281). Anche i reati contestati ai capi 30, 33, 37 e 133, per quello che anche in seguitò si osserverà, risultano tesi a diretto vantaggio patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare. Né risulta conferente rispetto alla necessità di individuare elementi significativi della contestata appartenenza al sodalizio, il suggestivo riferimento svolto dal Tribunale al fatto che fosse impossibile poter comprendere ove svolgesse la funzione pubblica nell'ambito della amministrazione di appartenenza il ricorrente che era praticamente sempre al cospetto di [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che volge lo sguardo verso una connotazione morale della condotta, piuttosto che fornire risposta alla parte della decisione di rinvio che richiedeva elementi da cui poter inferire, con grado pertinente all'attuale fase cautelare, la partecipazione al sodalizio mafioso a fronte di attività protesa verso le singole e esclusive esigenze personali e patrimoniali del capo "cosca". 5.3. Fondato risulta, altresì, il sesto motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta, con riferimento a tutti i reati fine, la sussistenza dell'aggravante ex art, 416-bis.1 cod. pen., declinata nella sua componente soggettiva dell'agevolazione dell'attività dell'associazione. La risposta del Tribunale non supera le critiche contenute nella sentenza di annullamento che evidenziava che le finalità della condotta sarebbero al più correlate alla persona di [OSCURATO:PERSONA] ed al suo personale e familiare patrimonio senza che si intravedano finalità connesse all'agevolazione del sodalizio, avendo tra l'altro il Collegio della cautela fondato l'esistenza della ritenuta aggravante sulla partecipazione al sodalizio che, per le ragioni sopra esposte, risulta non adeguatamente supportata.U 6. La fondatezza dei rilievi in ordine alle esigenze cautelari impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Per la seconda volta il Tribunale ha ancorato l'esistenza delle esigenze cautelari che permarrebbero, in astratto, relativamente alle imputazioni n. 30, 33, 37 e 133 relativamente a fatti di reato posti in essere tra il 2015 (capo 133) ed il 2017, esclusivamente facendo richiamo alla sua partecipazione all'associazione mafiosa oltre che alle contestate aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata relativamente ad ognuno de reati fine. Deve darsi continuità al principio di diritto espresso da questa Corte a mente del quale, qualora la motivazione del provvedimento in materia cautelare si appalesi totalmente carente e non utilmente integrabile, l'annullamento della Corte di cassazione va disposto senza rinvio - in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (Sez. 2, n. 52488 del 05/10/2018, Maesano, Rv. 275066). Ed infatti, il Tribunale ha fatto esclusivo riferimento alla doppia presunzione di pericolosità ed adeguatezza derivante dall'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., senza che nella vicenda, venuta meno la base normativa su cui ancorare detta presunzione, possa rilevarsi l'esistenza di elementi se del caso valorizzabili ai fini dell'attuale e concreta esistenza delle esigenze cautelari; ragione preponderante che fa ritenere inutile un eventuale rinvio del provvedimento per una verifica della sussistenza dei relativi presupposti mai