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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 39405/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01QPFY9), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trieste in data 26/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Corte di Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre appello "in relazione alla condanna inflitta con sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia in data 30/11/2006, irrevocabile il 22/05/2008".

2. Avverso detta ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. censurando la decisione della Corte territoriale di ravvisare la carenza di interesse - essendo quella del Tribunale di Gorizia del 30/11/2006, irrevocabile il 22/05/2008, una sentenza di assoluzione - e la carenza dei presupposti di cui all'art. 175 doc. proc. pen..

2.1. In particolare - premesso che l'imputato era stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale in data 31 luglio 1998 e contestualmente sottoposto ad indagini per il reato di furto, quindi scarcerato in data 1 agosto 1998 con contestuale elezione di domicilio presso l'alloro difensore di fiducia, il quale aveva poi rinunciato al mandato in data 04/11/2004 - si assume che l'elezione di domicilio presso l'allora difensore di fiducia, compiuta il 01/08/1998, non varrebbe a dimostrare la conoscenza del processo da parte dell'imputato, poiché egli non ha avuto conoscenza diretta della vocatio in ius, anche a causa della rinuncia al mandato in data 04/11/2004 da parte del difensore di fiducia incaricato antecedente all'esercizio dell'azione penale, non avendo così avuto la possibilità concreta di avere notizia del processo di primo grado e, a maggior ragione, del processo d'appello - in cui, a seguito di impugnazione da parte del pubblico ministero del Tribunale di Gorizia, era stata riformata la sentenza assolutoria di primo grado con pronuncia di condanna da parte della Corte di appello di Trieste, poi divenuta definitiva - in quanto le notificazioni erano state effettuate tutte presso il difensore di ufficio, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza del procedimento soltanto al momento della notifica dell'ordine di esecuzione n. 339/15 Siep a suo carico. 2.2.

Assume quindi il difensore che, seppure l'elezione di domicilio conservi la sua efficacia anche in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore e le notifiche di tutti gli atti relativi alla vocatio in ius, oltre all'estratto contumaciale della sentenza, siano state fatte al domicilio eletto dall'imputato presso lo studio del difensore, non può avvalorarsi una presunzione di conoscenza in capo al condannato, tenuto conto che nel caso di specie: la rinuncia al mandato del difensore fiduciario è intervenuta prima dell'instaurazione del procedimento di primo grado; dall'elezione di domicilio risalente al 01/08/1998 all'instaurazione del procedimento di primo grado sono decorsi otto anni; la rinuncia al mandato difensivo è stata depositata sei anni dopo e il processo d'appello si è celebrato quasi 10 anni dopo la scarcerazione; sarebbe, dunque, inesigibile, ad avviso della difesa, un onere informativo a carico del ricorrente tale da spingersi oltre il giudizio di primo grado; né potrebbe richiedersi che la periodica ricerca di informazioni presso il professionista permanga oltre un certo limite, da apprezzarsi caso per caso, non potendo bastare la sola regolarità della notifica presso il domicilio eletto per avvalorare una presunzione di conoscenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. La Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per carenza di interesse, trattandosi di istanza avanzata in relazione alla sentenza del Tribunale di Gorizia il 07/11/2007, irrevocabile il 22/05/2008, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 648 cod. proc pen. ed era stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione per il reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen., mentre, a seguito di impugnazione del pubblico ministero del Tribunale di Gorizia avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dalla Corte di Appello di Trieste in data 07/11/2007 per il reato di cui all'art. 648 cod. proc. pen..

2.1. La Corte territoriale ha, ad ogni buon conto, rilevato l'insussistenza del presupporti di cui all'articolo 175 cod. proc. pen., evidenziando che, come emerge dal fascicolo trasmesso dal Tribunale di Gorizia, tutti gli atti del procedimento n. 2598/98 r.g.n.r., per i reati di cui agli artt.337 e 648 cod. pen., sono stati notificati all'imputato al domicilio eletto presso il difensore di fiducia (v. verbale di elezione di domicilio in data 01/08/1998), non avendo effetto, a tali fini, la rinuncia al mandato effettuata dal difensore domiciliatario in data 04/11/2004, né avendo l'istante allegato la prova dell'asserita incolpevole ignoranza del processo, e della sentenza per la cui impugnazione chiede di essere restituito in termini, per caso fortuito o per forza maggiore.

3. Orbene, a fronte delle emergenze compiutamente valutate dalla Corte territoriale in ordine alla conoscenza del processo in capo all'istante e all'osservanza delle garanzie processuali nei suoi confronti, va comunque rilevato, in via prioritaria ed assorbente, che l'istanza d rimessione in termini è stata avanzata alla Corte di appello di Trieste ex art. 175 cod. proc. pen. - forse erroneamente - con riferimento a sentenza assolutoria, ossia, come si legge nell'istanza di restituzione in termini, "ai fini d'impugnazione in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Gorizia in data 30/11/2006", irrevocabile in data 22/05/2008 (p. 7 istanza di restituzione in termini datata 11/03/2025), benché il ricorrente affermi che "la condanna di cui si chiede la remissione in termini è riferita alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trieste nell'ambito del proc. pen. 2598/98 RGNR - 868/17 [OSCURATO:PERSONA] con la quale il ricorrente è stato condannato (seconda pagina ricorso).

Pertanto, la Corte territoriale, con l'ordinanza impugnata, ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'istanza riferita alla sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 648 cod. pen., non venendo indicato l'interesse a proporre impugnazione nei confronti di sentenza di assoluzione, né, del resto, potendone derivare effetti favorevoli.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01QPFY9), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trieste in data 26/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Corte di Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre appello "in relazione alla condanna inflitta con sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia in data 30/11/2006, irrevocabile il 22/05/2008". 2. Avverso detta ordinanza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. censurando la decisione della Corte territoriale di ravvisare la carenza di interesse - essendo quella del Tribunale di Gorizia del 30/11/2006, irrevocabile il 22/05/2008, una sentenza di assoluzione - e la carenza dei presupposti di cui all'art. 175 doc. proc. pen.. 2.1. In particolare - premesso che l'imputato era stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale in data 31 luglio 1998 e contestualmente sottoposto ad indagini per il reato di furto, quindi scarcerato in data 1 agosto 1998 con contestuale elezione di domicilio presso l'alloro difensore di fiducia, il quale aveva poi rinunciato al mandato in data 04/11/2004 - si assume che l'elezione di domicilio presso l'allora difensore di fiducia, compiuta il 01/08/1998, non varrebbe a dimostrare la conoscenza del processo da parte dell'imputato, poiché egli non ha avuto conoscenza diretta della vocatio in ius, anche a causa della rinuncia al mandato in data 04/11/2004 da parte del difensore di fiducia incaricato antecedente all'esercizio dell'azione penale, non avendo così avuto la possibilità concreta di avere notizia del processo di primo grado e, a maggior ragione, del processo d'appello - in cui, a seguito di impugnazione da parte del pubblico ministero del Tribunale di Gorizia, era stata riformata la sentenza assolutoria di primo grado con pronuncia di condanna da parte della Corte di appello di Trieste, poi divenuta definitiva - in quanto le notificazioni erano state effettuate tutte presso il difensore di ufficio, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza del procedimento soltanto al momento della notifica dell'ordine di esecuzione n. 339/15 Siep a suo carico. 2.2. Assume quindi il difensore che, seppure l'elezione di domicilio conservi la sua efficacia anche in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore e le notifiche di tutti gli atti relativi alla vocatio in ius, oltre all'estratto contumaciale della sentenza, siano state fatte al domicilio eletto dall'imputato presso lo studio del difensore, non può avvalorarsi una presunzione di conoscenza in capo al condannato, tenuto conto che nel caso di specie: la rinuncia al mandato del difensore fiduciario è intervenuta prima dell'instaurazione del procedimento di primo grado; dall'elezione di domicilio risalente al 01/08/1998 all'instaurazione del procedimento di primo grado sono decorsi otto anni; la rinuncia al mandato difensivo è stata depositata sei anni dopo e il processo d'appello si è celebrato quasi 10 anni dopo la scarcerazione; sarebbe, dunque, inesigibile, ad avviso della difesa, un onere informativo a carico del ricorrente tale da spingersi oltre il giudizio di primo grado; né potrebbe richiedersi che la periodica ricerca di informazioni presso il professionista permanga oltre un certo limite, da apprezzarsi caso per caso, non potendo bastare la sola regolarità della notifica presso il domicilio eletto per avvalorare una presunzione di conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per carenza di interesse, trattandosi di istanza avanzata in relazione alla sentenza del Tribunale di Gorizia il 07/11/2007, irrevocabile il 22/05/2008, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 648 cod. proc pen. ed era stata dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione per il reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen., mentre, a seguito di impugnazione del pubblico ministero del Tribunale di Gorizia avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dalla Corte di Appello di Trieste in data 07/11/2007 per il reato di cui all'art. 648 cod. proc. pen.. 2.1. La Corte territoriale ha, ad ogni buon conto, rilevato l'insussistenza del presupporti di cui all'articolo 175 cod. proc. pen., evidenziando che, come emerge dal fascicolo trasmesso dal Tribunale di Gorizia, tutti gli atti del procedimento n. 2598/98 r.g.n.r., per i reati di cui agli artt.337 e 648 cod. pen., sono stati notificati all'imputato al domicilio eletto presso il difensore di fiducia (v. verbale di elezione di domicilio in data 01/08/1998), non avendo effetto, a tali fini, la rinuncia al mandato effettuata dal difensore domiciliatario in data 04/11/2004, né avendo l'istante allegato la prova dell'asserita incolpevole ignoranza del processo, e della sentenza per la cui impugnazione chiede di essere restituito in termini, per caso fortuito o per forza maggiore. 3. Orbene, a fronte delle emergenze compiutamente valutate dalla Corte territoriale in ordine alla conoscenza del processo in capo all'istante e all'osservanza delle garanzie processuali nei suoi confronti, va comunque rilevato, in via prioritaria ed assorbente, che l'istanza d rimessione in termini è stata avanzata alla Corte di appello di Trieste ex art. 175 cod. proc. pen. - forse erroneamente - con riferimento a sentenza assolutoria, ossia, come si legge nell'istanza di restituzione in termini, "ai fini d'impugnazione in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Gorizia in data 30/11/2006", irrevocabile in data 22/05/2008 (p. 7 istanza di restituzione in termini datata 11/03/2025), benché il ricorrente affermi che "la condanna di cui si chiede la remissione in termini è riferita alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trieste nell'ambito del proc. pen. 2598/98 RGNR - 868/17 [OSCURATO:PERSONA] con la quale il ricorrente è stato condannato (seconda pagina ricorso). Pertanto, la Corte territoriale, con l'ordinanza impugnata, ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'istanza riferita alla sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 648 cod. pen., non venendo indicato l'interesse a proporre impugnazione nei confronti di sentenza di assoluzione, né, del resto, potendone derivare effetti favorevoli. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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