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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 24816/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B, così riqualificato in primo grado; originariamente era stato contestato il reato di bancarotta semplice documentale).

I fatti oggetto dell'imputazione sono stati ascritti all'imputato, quale titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in data 2 aprile 2014, per aver distratto un furgone [OSCURATO:PERSONA] e per aver sottratto le scritture contabili, non permettendo così al curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari.Th

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale è denunziata violazione di legge penale afferente alla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.

In riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la difesa sostiene che l'imputato non era a conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento al momento della cessione dell'autoveicolo e, non sussistendo alcuna intenzione di sottrarre beni dal patrimonio sociale, difetterebbe il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

In relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non può dirsi verificato per volontà dell'imputato, in quanto la loro mancata presentazione era stata determinata dal fatto che esse si trovassero presso gli uffici della Guardia di Finanza stante lo svolgimento di procedimento tributario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato,

2. Versata in fatto e finalizzata a una diversa valutazione delle prove è la doglianza afferente al reato di bancarotta patrimoniale.

In ordine alla sussistenza del dolo, nella sentenza impugnata si legge (pag. 3) che il Cocciolo ha venduto il furgone oggetto di distrazione in un momento in cui era ampiamente consapevole dello stato di dissesto della sua impresa individuale, giacché "sapeva di non pagare i propri debiti ormai da molto tempo, e poiché l'attivo è risultato essere praticamente inesistente egli sapeva anche di non avere la capacità finanziaria di far fronte a tali debiti.

Inoltre, il Cocciolo ha sottratto anche la modesta somma apparentemente pagata all'acquirente, tenendo una condotta senza dubbio volontaria e caratterizzata dalla consapevolezza di sottrarre ai creditori anche quel piccolo attivo".

3. Infondata è la censura in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, che, sulla base della ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, è stato ricondotto nella fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare.

Si legge infatti nella sentenza impugnata che solo una parte delle scritture contabili (tra cui due libri obbligatori e molte fatture "attive") non furono consegna:e al curatore, per cui è risultata disagevole la ricostruzione del patrimonio dell'impresa e dei movimenti dei suoi affari.

Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato il dolo generico (pag. 4 della sentenza).

Invero, in tema di bancarotta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma primo, n.2, legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (tra le tante, Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611).

Va detto, peraltro, che nella specie la Corte territoriale ha motivato anche sulla configurabilità di un dolo specifico, giacché ha rilevato che era risultato che l'imputato fosse un "evasore totale", sicché può pure ipotizzarsi che "egli abbia così agito al fine di occultare i proventi e il patrimonio dell'impresa, al fine di danneggiare i propri creditori tra cui era sicuramente ricompreso il fisco" (pag. 4 della sentenza impugnata).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali.

Così deciso il 9 febbraio 2023 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta fraudolenta documentale (capo B, così riqualificato in primo grado; originariamente era stato contestato il reato di bancarotta semplice documentale). I fatti oggetto dell'imputazione sono stati ascritti all'imputato, quale titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in data 2 aprile 2014, per aver distratto un furgone [OSCURATO:PERSONA] e per aver sottratto le scritture contabili, non permettendo così al curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari.Th 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale è denunziata violazione di legge penale afferente alla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati. In riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, la difesa sostiene che l'imputato non era a conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento al momento della cessione dell'autoveicolo e, non sussistendo alcuna intenzione di sottrarre beni dal patrimonio sociale, difetterebbe il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. In relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non può dirsi verificato per volontà dell'imputato, in quanto la loro mancata presentazione era stata determinata dal fatto che esse si trovassero presso gli uffici della Guardia di Finanza stante lo svolgimento di procedimento tributario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato, 2. Versata in fatto e finalizzata a una diversa valutazione delle prove è la doglianza afferente al reato di bancarotta patrimoniale. In ordine alla sussistenza del dolo, nella sentenza impugnata si legge (pag. 3) che il Cocciolo ha venduto il furgone oggetto di distrazione in un momento in cui era ampiamente consapevole dello stato di dissesto della sua impresa individuale, giacché "sapeva di non pagare i propri debiti ormai da molto tempo, e poiché l'attivo è risultato essere praticamente inesistente egli sapeva anche di non avere la capacità finanziaria di far fronte a tali debiti. Inoltre, il Cocciolo ha sottratto anche la modesta somma apparentemente pagata all'acquirente, tenendo una condotta senza dubbio volontaria e caratterizzata dalla consapevolezza di sottrarre ai creditori anche quel piccolo attivo". 3. Infondata è la censura in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, che, sulla base della ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, è stato ricondotto nella fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare. Si legge infatti nella sentenza impugnata che solo una parte delle scritture contabili (tra cui due libri obbligatori e molte fatture "attive") non furono consegna:e al curatore, per cui è risultata disagevole la ricostruzione del patrimonio dell'impresa e dei movimenti dei suoi affari. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato il dolo generico (pag. 4 della sentenza). Invero, in tema di bancarotta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma primo, n.2, legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (tra le tante, Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611). Va detto, peraltro, che nella specie la Corte territoriale ha motivato anche sulla configurabilità di un dolo specifico, giacché ha rilevato che era risultato che l'imputato fosse un "evasore totale", sicché può pure ipotizzarsi che "egli abbia così agito al fine di occultare i proventi e il patrimonio dell'impresa, al fine di danneggiare i propri creditori tra cui era sicuramente ricompreso il fisco" (pag. 4 della sentenza impugnata). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il c
Sentenza Cassazione n. 24816/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris