Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47146/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 gennaio 1985; avverso la sentenza del 5 luglio 2021, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione assunta in primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altra persona rimasta non identificata, del delitto di furto aggravato commesso all'interno di un esercizio commerciale in Ghedi, per essersi impossessata di una somma in contanti e di un assegno bancario, sottraendoli fraudolentemente alla titolare del negozio.

2. Avverso tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di censura.

Deduce, in particolare:

2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione nel quale sarebbero incorsi i giudici della Corte d'appello nel ritenere raggiunta la prova in ordine alla responsabilità della ricorrente, pur all'esito della visione delle immagini del sistema di videosorveglianza (peraltro acquisite su impulso della stessa ricorrente), dalle quali emergerebbe la significativa differenza di fattezza della persona ripresa, e sull'illogico presupposto della effettiva possibilità di commettere il furto nei termini contestati nel capo d'imputazione in soli cinque minuti.

2.3. Con il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente deduce l'insussistenza dell'aggravante contestata, non potendosi ritenere un mezzo fraudolento la semplice richiesta di cambio di una banconota da duecento euro, stante la non eccezionalità della somma e la presenza di entrambe le titolari.

2.4. Con il terzo, in ultimo, si deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale nel negare le circostanze attenuanti generiche e, parallelamente, nel ritenere (ed applicare) la recidiva contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile perché sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici.

I giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, sotto il profilo censurato dalla ricorrente, alla luce della visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza, evidenziando l'assoluta compatibilità delle fattezze della [OSCURATO:PERSONA] con uno dei soggetti ripresi, dando conto dell'irrilevanza dei rilievi difensivi (relativi, appunto, alle apparenti diversità fisiognomiche) e del riconoscimento, effettuato senza alcuna esitazione, nell'immediatezza dei fatti, dalle due persone offese.

Riconoscimento particolarmente attendibile alla luce del significativo lasso di tempo durante il quale le persone offese hanno avuto modo di interagire con l'imputata.

Ebbene, la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, \\»-/ n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623), onere motivazionale ampiamente soddisfatto, per quanto rilevato, dalla corte territoriale.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

In concreto, i giudici hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante rico- struendo complessivamente l'articolata dinamica dei fatti.

Le due donne, infatti, fingendosi clienti del negozio, dopo aver scelto il prodotto da acquistare, chiede- vano di pagare con una banconota da duecento euro.

L'addetta alla cassa, non avendo disponibilità economica, si portava al piano superiore, seguita dalle due donne, per chiedere all'altra addetta (che, nel frattempo, stava preparando i ver- samenti da effettuare in banca) il cambio della banconota.

Mentre quest'ultima, prendeva le chiavi della cassaforte e si stava accingendo ad effettuare il cambio, la (finta) cliente più anziana dichiarava che non era più necessario, avendo ella trovato il proprio portafoglio e una banconota di taglio minore.

Entrati, nel frat- tempo, altri clienti, le due donne affermavano di voler vedere altra merce e veni- vano quindi accompagnate al piano inferiore, dove la più anziana si fermava alla cassa e la più giovane proseguiva nei giri.

Portatesi entrambe alla cassa, le due donne comunicavano che, nell'attesa del confezionamento dei regali, sarebbero andate a prendersi un caffè.

Trascorsa un'ora, una delle inservienti, insospettita, si accorgeva del furto.

Ricostruiti in questi termini i fatti, la richiesta di cambio della banconota, in sé irrilevante, deve essere inserita all'interno del complessivo contesto fattuale appena descritto, dal quale emerge, con evidenza, l'astuzia e l'avvedutezza delle donne, riuscite, attraverso lo stratagemma della banconota ed approfittando del- le particolari circostanze logistiche e temporali favorevoli, ad eludere la sorve- glianza di entrambe le inservienti.

3. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infon- dato.

La censura relativa alla sussistenza della recidiva è inammissibile in quanto non sollevata in appello.

La censura afferente alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata e a tal fine è sufficiente ribadire che la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, tipica delle circostanze attenuanti generiche, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315).

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in posi- tivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trat- tamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, ade- guatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, anche attra- verso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la stretta necessità della contestazione o della invalidazione de- gli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381).

In concreto, la corte territoriale ne ha negato il riconoscimento alla luce dei tre precedenti, specifici e anche recenti, sintomatici di una negativa personalità.

La motivazione offerta è logica e coerente con i dati processuali richiamati (i pre- cedenti) ed in quanto tale insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

D'altronde, la ricorrente si è limitata ad addurre un'asserita collaborazione, desunta dalla sola circostanza di essersi resa disponi- bile a rendere l'interrogatorio.

Circostanza, in sé, neutra rispetto alle valutazioni offerte dalla corte.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricor- rente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 gennaio 1985; avverso la sentenza del 5 luglio 2021, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione assunta in primo grado, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con altra persona rimasta non identificata, del delitto di furto aggravato commesso all'interno di un esercizio commerciale in Ghedi, per essersi impossessata di una somma in contanti e di un assegno bancario, sottraendoli fraudolentemente alla titolare del negozio. 2. Avverso tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di censura. Deduce, in particolare: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione nel quale sarebbero incorsi i giudici della Corte d'appello nel ritenere raggiunta la prova in ordine alla responsabilità della ricorrente, pur all'esito della visione delle immagini del sistema di videosorveglianza (peraltro acquisite su impulso della stessa ricorrente), dalle quali emergerebbe la significativa differenza di fattezza della persona ripresa, e sull'illogico presupposto della effettiva possibilità di commettere il furto nei termini contestati nel capo d'imputazione in soli cinque minuti. 2.3. Con il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente deduce l'insussistenza dell'aggravante contestata, non potendosi ritenere un mezzo fraudolento la semplice richiesta di cambio di una banconota da duecento euro, stante la non eccezionalità della somma e la presenza di entrambe le titolari. 2.4. Con il terzo, in ultimo, si deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale nel negare le circostanze attenuanti generiche e, parallelamente, nel ritenere (ed applicare) la recidiva contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile perché sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. I giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, sotto il profilo censurato dalla ricorrente, alla luce della visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza, evidenziando l'assoluta compatibilità delle fattezze della [OSCURATO:PERSONA] con uno dei soggetti ripresi, dando conto dell'irrilevanza dei rilievi difensivi (relativi, appunto, alle apparenti diversità fisiognomiche) e del riconoscimento, effettuato senza alcuna esitazione, nell'immediatezza dei fatti, dalle due persone offese. Riconoscimento particolarmente attendibile alla luce del significativo lasso di tempo durante il quale le persone offese hanno avuto modo di interagire con l'imputata. Ebbene, la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, \\»-/ n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623), onere motivazionale ampiamente soddisfatto, per quanto rilevato, dalla corte territoriale. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). In concreto, i giudici hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante rico- struendo complessivamente l'articolata dinamica dei fatti. Le due donne, infatti, fingendosi clienti del negozio, dopo aver scelto il prodotto da acquistare, chiede- vano di pagare con una banconota da duecento euro. L'addetta alla cassa, non avendo disponibilità economica, si portava al piano superiore, seguita dalle due donne, per chiedere all'altra addetta (che, nel frattempo, stava preparando i ver- samenti da effettuare in banca) il cambio della banconota. Mentre quest'ultima, prendeva le chiavi della cassaforte e si stava accingendo ad effettuare il cambio, la (finta) cliente più anziana dichiarava che non era più necessario, avendo ella trovato il proprio portafoglio e una banconota di taglio minore. Entrati, nel frat- tempo, altri clienti, le due donne affermavano di voler vedere altra merce e veni- vano quindi accompagnate al piano inferiore, dove la più anziana si fermava alla cassa e la più giovane proseguiva nei giri. Portatesi entrambe alla cassa, le due donne comunicavano che, nell'attesa del confezionamento dei regali, sarebbero andate a prendersi un caffè. Trascorsa un'ora, una delle inservienti, insospettita, si accorgeva del furto. Ricostruiti in questi termini i fatti, la richiesta di cambio della banconota, in sé irrilevante, deve essere inserita all'interno del complessivo contesto fattuale appena descritto, dal quale emerge, con evidenza, l'astuzia e l'avvedutezza delle donne, riuscite, attraverso lo stratagemma della banconota ed approfittando del- le particolari circostanze logistiche e temporali favorevoli, ad eludere la sorve- glianza di entrambe le inservienti. 3. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infon- dato. La censura relativa alla sussistenza della recidiva è inammissibile in quanto non sollevata in appello. La censura afferente alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata e a tal fine è sufficiente ribadire che la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, tipica delle circostanze attenuanti generiche, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in posi- tivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trat- tamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, ade- guatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, anche attra- verso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la stretta necessità della contestazione o della invalidazione de- gli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381). In concreto, la corte territoriale ne ha negato il riconoscimento alla luce dei tre precedenti, specifici e anche recenti, sintomatici di una negativa personalità. La motivazione offerta è logica e coerente con i dati processuali richiamati (i pre- cedenti) ed in quanto tale insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). D'altronde, la ricorrente si è limitata ad addurre un'asserita collaborazione, desunta dalla sola circostanza di essersi resa disponi- bile a rendere l'interrogatorio. Circostanza, in sé, neutra rispetto alle valutazioni offerte dalla corte. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricor- rente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 47146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris