CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 36779/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 26/10/2023 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 16/12/2021 dal Tribunale di Asti, con la quale [OSCURATO:PERSONA]Anna era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando le modalità di accertamento del reddito, legate esclusivamente allo "spesometro" e, dunque, a criteri presuntivi che possono avere soltanto valore indiziario. La sentenza, oltre a confondere reddito e ricavo, non avrebbe poi considerato i costi, pur trattandosi di un elemento essenziale per la valutazione dell'esistenza del reato. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la sentenza di merito - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - contiene una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La Corte, in particolare, ha evidenziato che l'ammontare dei redditi era stato adeguatamente accertato con i dati del citato "spesometro", da non valutare soltanto in sé ma anche alla luce di un evidente elemento di riscontro, quali le fatture emesse dalla ditta individuale del ricorrente. Ancora, la Corte ha evidenziato il cospicuo superamento della soglia di punibilità allora vigente, del quale il ricorrente doveva ritenersi certamente a conoscenza anche alla luce della documentazione sequestrata e richiamata in sentenza. Di seguito, risulta inammissibile la censura che contesta l'omessa valutazione dei costi di gestione, in quanto di puro merito e non consentita in sede di legittimità. Infine, si osserva che la sentenza ha congruamente superato la tesi difensiva secondo cui non sarebbe stato il ricorrente, in realtà, a gestire la ditta individuale, ma un altro soggetto; il tema, tuttavia, non è stato ripreso nel ricorso per cassazione. 4. Rilevato, pertanto, che lo stesso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci