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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 43530/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03BSQLT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia il 13 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021.

Ha rilevato, in proposito, che, essendo svoltosi il giudizio di appello in forma cartolare e sulla base delle regole stabilite dalla normativa introdotta a seguito dell'emergenza pandennica, l'imputato non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, posto che la legge prevede, in casi consimili, la sola comunicazione del dispositivo a pubblico ministero e difensore, adempimento cui è stato dato ritualmente corso.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi — dei quali, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., si darà atto nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il primo dei quali lamenta violazione della legge processuale per avere il giudice dell'esecuzione omesso di rilevare la trasgressione, da parte della Corte di appello, delle disposizioni in materia di processo contumaciale, applicabili ratione temporis ed in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio di appello, svoltosi in forma cartolare, cioè mediante deposito di conclusioni scritte e trattazione in camera di consiglio, così incorrendo in tipica ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

Eccepisce, ulteriormente, che il dispositivo emesso dalla Corte di appello all'esito della camera di consiglio è stato comunicato, oltre che al Procuratore generale, al suo difensore ma non, personalmente, all'imputato, ciò che ha concorso a determinare il vulnus al principio del contraddittorio.

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione ascrivendo al giudice dell'esecuzione di avere disatteso le censure articolate con riferimento all'applicabilità della disciplina sulla contumacia sulla scorta di un percorso argomentativo del tutto insoddisfacente e, in sostanza, apparente, in quanto imperniato su mere formule di stile.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2.In fatto, è pacifico: - che [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere di reato di narcotraffico, fu, all'udienza preliminare, dichiarato contumace; - che [OSCURATO:PERSONA] partecipò, invece, al successivo dibattimento, sicché la dichiarazione di contumacia venne revocata; - che, emessa, da parte del Tribunale, sentenza di condanna, l'imputato propose appello, tramite il difensore, presso il quale elesse domicilio; - che il decreto di fissazione dell'udienza di appello è stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore domiciliatario; - che il giudizio di appello si è svolto sulla base della normativa emanata in conseguenza dell'emergenza pandemica; - che, non avendo le parti formulato, nei termini previsti, richiesta di trattazione orale in presenza, l'impugnazione è stata trattata in forma cartolare, cioè mediante deposito di conclusioni scritte; - che, all'esito della camera di consiglio, il dispositivo della sentenza di appello è stato comunicato a pubblico ministero e difensore dell'imputato appellante; - che la motivazione della sentenza è stata depositata entro il termine indicato.

3. Il giudice dell'esecuzione ha stimato, sulla scorta di tali premesse, che l'omessa proposizione di ricorso per cassazione ha determinato l'irrevocabilità della sentenza di condanna della cui esecutività, dunque, non vi è ragione alcuna di dubitare.

Il ricorrente sostiene, invece, che la sottoposizione del procedimento alle previgenti regole sul processo contumaciale, prevista dalla normativa transitoria ex lege 28 aprile 2014, n. 67, e la sua mancata partecipazione al giudizio di secondo grado avrebbero imposto la notificazione, nei suoi confronti, dell'estratto della sentenza di appello, adempimento funzionale al riconoscimento di garanzie difensive destinate, altrimenti, ad essere ingiustificatamente sacrificate.

4. Il ragionamento non convince.

La normativa emergenziale, introdotta per tangibili esigenze di salute pubblica — cioè allo scopo di ridurre le occasioni di contatto interpersonale e di evitare, nei limiti del possibile, gli assembramenti — ha previsto, in via temporanea, lo svolgimento del giudizio di appello (al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel caso di specie non vengono in rilievo, posto che le parti non hanno formulato richiesta di trattazione orale in presenza) in forma cartolare, ovvero mediante il deposito, nei tempi rispettivamente stabiliti, delle conclusioni scritte del pubblico ministero e delle parti private.

Le predette regole si applicano, indistintamente, a tutti i procedimenti ed a tutti gli imputati, ivi compresi quelli dei quali, sulla base delle previgenti disposizioni, sarebbe stata altrimenti dichiarata, in caso di mancata partecipazione al dibattimento, la contumacia.

Tanto, in considerazione dell'elementare argomento, di carattere logico, che mette in collegamento la dichiarazione di contumacia, con la conseguente acquisizione del relativo status, con la mancata partecipazione dell'imputato, quantunque ritualmente citato, ad una udienza che, nelle fattispecie del tipo di quella in esame, non è prevista.

Stando così le cose, deve inferirsi, come correttamente ritenuto dal Tribunale bresciano, la cui decisione appare esente dai vizi denunciati, che l'odierno ricorrente — il quale, è utile ribadire, è stato presente al dibattimento di primo grado ed ha ricevuto la notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello — invoca l'esecuzione di un adempimento, la notifica dell'estratto contumaciale, che non è in alcun modo previsto dalla disciplina correttamente applicata che prescinde, si è detto, dalla fissazione di un'udienza alla presenza delle parti.

5. Né, va, per completezza, aggiunto, [OSCURATO:PERSONA] può fondatamente dolersi di non avere avuto comunicazione del dispositivo emesso dalla Corte di appello all'esito della camera di consiglio.

Al riguardo, deve, in primo luogo, stigmatizzarsi l'inammissibilità della censura, non sollevata — secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato — con l'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, il cui oggetto delimita l'ambito della cognizione del giudice di legittimità innanzi al quale venga proposto ricorso, come, del resto, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati» (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421 - 01; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976 - 01).

La censura si palesa, comunque, priva di pregio, in quanto attinente ad una comunicazione che, avendo ad oggetto il solo dispositivo della sentenza di appello, tiene luogo della lettura in udienza, preclusa dalla cartolarità della trattazione, è stata correttamente riservata al difensore cui, nelle ipotesi di celebrazione dell'appello in camera di consiglio, spetta la rappresentanza dell'imputato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015, B., Rv. 265318 - 01; Sez. 2, n. 23749 del 08/05/2015, Bracchi, Rv. 264228 - 01; Sez. 6, n. 14830 del 26/02/2014, Alaimo, Rv. 259502 - 01).

3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03BSQLT) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia il 13 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021. Ha rilevato, in proposito, che, essendo svoltosi il giudizio di appello in forma cartolare e sulla base delle regole stabilite dalla normativa introdotta a seguito dell'emergenza pandennica, l'imputato non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, posto che la legge prevede, in casi consimili, la sola comunicazione del dispositivo a pubblico ministero e difensore, adempimento cui è stato dato ritualmente corso. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi — dei quali, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., si darà atto nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il primo dei quali lamenta violazione della legge processuale per avere il giudice dell'esecuzione omesso di rilevare la trasgressione, da parte della Corte di appello, delle disposizioni in materia di processo contumaciale, applicabili ratione temporis ed in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio di appello, svoltosi in forma cartolare, cioè mediante deposito di conclusioni scritte e trattazione in camera di consiglio, così incorrendo in tipica ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Eccepisce, ulteriormente, che il dispositivo emesso dalla Corte di appello all'esito della camera di consiglio è stato comunicato, oltre che al Procuratore generale, al suo difensore ma non, personalmente, all'imputato, ciò che ha concorso a determinare il vulnus al principio del contraddittorio. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione ascrivendo al giudice dell'esecuzione di avere disatteso le censure articolate con riferimento all'applicabilità della disciplina sulla contumacia sulla scorta di un percorso argomentativo del tutto insoddisfacente e, in sostanza, apparente, in quanto imperniato su mere formule di stile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2.In fatto, è pacifico: - che [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere di reato di narcotraffico, fu, all'udienza preliminare, dichiarato contumace; - che [OSCURATO:PERSONA] partecipò, invece, al successivo dibattimento, sicché la dichiarazione di contumacia venne revocata; - che, emessa, da parte del Tribunale, sentenza di condanna, l'imputato propose appello, tramite il difensore, presso il quale elesse domicilio; - che il decreto di fissazione dell'udienza di appello è stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] presso il difensore domiciliatario; - che il giudizio di appello si è svolto sulla base della normativa emanata in conseguenza dell'emergenza pandemica; - che, non avendo le parti formulato, nei termini previsti, richiesta di trattazione orale in presenza, l'impugnazione è stata trattata in forma cartolare, cioè mediante deposito di conclusioni scritte; - che, all'esito della camera di consiglio, il dispositivo della sentenza di appello è stato comunicato a pubblico ministero e difensore dell'imputato appellante; - che la motivazione della sentenza è stata depositata entro il termine indicato. 3. Il giudice dell'esecuzione ha stimato, sulla scorta di tali premesse, che l'omessa proposizione di ricorso per cassazione ha determinato l'irrevocabilità della sentenza di condanna della cui esecutività, dunque, non vi è ragione alcuna di dubitare. Il ricorrente sostiene, invece, che la sottoposizione del procedimento alle previgenti regole sul processo contumaciale, prevista dalla normativa transitoria ex lege 28 aprile 2014, n. 67, e la sua mancata partecipazione al giudizio di secondo grado avrebbero imposto la notificazione, nei suoi confronti, dell'estratto della sentenza di appello, adempimento funzionale al riconoscimento di garanzie difensive destinate, altrimenti, ad essere ingiustificatamente sacrificate. 4. Il ragionamento non convince. La normativa emergenziale, introdotta per tangibili esigenze di salute pubblica — cioè allo scopo di ridurre le occasioni di contatto interpersonale e di evitare, nei limiti del possibile, gli assembramenti — ha previsto, in via temporanea, lo svolgimento del giudizio di appello (al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel caso di specie non vengono in rilievo, posto che le parti non hanno formulato richiesta di trattazione orale in presenza) in forma cartolare, ovvero mediante il deposito, nei tempi rispettivamente stabiliti, delle conclusioni scritte del pubblico ministero e delle parti private. Le predette regole si applicano, indistintamente, a tutti i procedimenti ed a tutti gli imputati, ivi compresi quelli dei quali, sulla base delle previgenti disposizioni, sarebbe stata altrimenti dichiarata, in caso di mancata partecipazione al dibattimento, la contumacia. Tanto, in considerazione dell'elementare argomento, di carattere logico, che mette in collegamento la dichiarazione di contumacia, con la conseguente acquisizione del relativo status, con la mancata partecipazione dell'imputato, quantunque ritualmente citato, ad una udienza che, nelle fattispecie del tipo di quella in esame, non è prevista. Stando così le cose, deve inferirsi, come correttamente ritenuto dal Tribunale bresciano, la cui decisione appare esente dai vizi denunciati, che l'odierno ricorrente — il quale, è utile ribadire, è stato presente al dibattimento di primo grado ed ha ricevuto la notifica del decreto di citazione per l'udienza di appello — invoca l'esecuzione di un adempimento, la notifica dell'estratto contumaciale, che non è in alcun modo previsto dalla disciplina correttamente applicata che prescinde, si è detto, dalla fissazione di un'udienza alla presenza delle parti. 5. Né, va, per completezza, aggiunto, [OSCURATO:PERSONA] può fondatamente dolersi di non avere avuto comunicazione del dispositivo emesso dalla Corte di appello all'esito della camera di consiglio. Al riguardo, deve, in primo luogo, stigmatizzarsi l'inammissibilità della censura, non sollevata — secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato — con l'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, il cui oggetto delimita l'ambito della cognizione del giudice di legittimità innanzi al quale venga proposto ricorso, come, del resto, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati» (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421 - 01; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976 - 01). La censura si palesa, comunque, priva di pregio, in quanto attinente ad una comunicazione che, avendo ad oggetto il solo dispositivo della sentenza di appello, tiene luogo della lettura in udienza, preclusa dalla cartolarità della trattazione, è stata correttamente riservata al difensore cui, nelle ipotesi di celebrazione dell'appello in camera di consiglio, spetta la rappresentanza dell'imputato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015, B., Rv. 265318 - 01; Sez. 2, n. 23749 del 08/05/2015, Bracchi, Rv. 264228 - 01; Sez. 6, n. 14830 del 26/02/2014, Alaimo, Rv. 259502 - 01). 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna